Registrazione della voce fatta dalla polizia giudiziaria: è un mero rilievo tecnico ripetibile se finalizzata all’acquisizione del timbro vocale per una successiva comparazione fonica (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 10463/2026, 6/18 marzo 2026, ha ribadito che la registrazione della voce effettuata dalla polizia giudiziaria quando sia finalizzata esclusivamente alla repertazione del timbro vocale e alla successiva comparazione fonica – e non anche all’acquisizione di contenuti dichiarativi destinati ad essere utilizzati come prova – integra un mero rilievo tecnico di natura ripetibile.

In quanto tale, essa rientra nell’ambito delle attività investigative che la polizia giudiziaria è legittimata a compiere nell’esercizio dei poteri attribuiti dall’art. 348, cod. proc. pen., senza che sia necessario il previo rilascio di un’autorizzazione dell’autorità giudiziaria o l’adozione di uno specifico decreto da parte del PM (in termini, Sez. 2, n. 1746 del 21/12/2017, Rv. 272218 – 01).

La ratio di tale principio risiede nella natura meramente identificativa dell’attività in questione: la registrazione della voce, infatti, quando sia destinata unicamente a consentire l’individuazione delle caratteristiche foniche di un soggetto e la loro comparazione con altre tracce audio già acquisite, non è diretta alla captazione del contenuto di comunicazioni o conversazioni tra presenti e, pertanto, non è riconducibile alla disciplina delle intercettazioni prevista dagli artt. 266 e seguenti, cod. proc. pen.

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