Misura cautelare personale e condizioni per l’utilizzabilità degli elementi di prova acquisiti dal Pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 10546 depositata il 19 marzo 2026 ha ricordato le condizioni per l’utilizzabilità, ai fini cautelari, degli elementi di prova acquisiti dal Pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari.

L’ordinanza impugnata, infatti, ha richiamato una recente sentenza della Suprema Corte (Sez. 1, n. 20166 del 03/04/2025, Porcaro, Rv. 287995 – 01) per sostenere che “in punto di cautela, la portata della sanzione di inutilizzabilità è circoscritta, unicamente, agli atti aventi ‘funzione probatoria’, di fatto escludendo ogni perimetrazione della stessa”.

Il Tribunale, tuttavia, non ha correttamente interpretato il principio affermato in detta pronuncia, conforme a molte altre precedenti (cfr., ad es., Sez. 5, n. 44147 del 13/06/2018, S., Rv. 274118 – 01; Sez. 6, n. 9386 del 14/12/2017, dep. 2018, Caridi, Rv. 272727 – 01; Sez. 1, n. 36327 del 30/06/2015, Sgaramella, Rv. 264527 – 01), secondo cui «gli elementi di prova acquisiti dal Pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari solo se acquisiti aliunde nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all’approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti».

Il limite indicato, dunque, si riferisce specificamente all’utilizzo ai fini cautelari di elementi probatori acquisiti fuori termine.

Il Tribunale ha, in effetti, fondato la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari richiamando in larga parte le risultanze della nota del 29 maggio 2025 senza chiarire se esse fossero o meno il frutto di indagini disposte per verificare gli elementi emersi nel corso del procedimento penale di cui si tratta e senza neppure affrontare altro tema, in ipotesi dirimente, che pure la difesa ha evocato nel ricorso con riferimento alla natura di detta nota (se cioè essa fosse riepilogativa di attività pregresse, svolte nei termini, oppure contenesse elementi investigativi nuovi).

Va ribadito, infatti, che «non rientrano tra gli atti di indagine inutilizzabili, se compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, quelli costituenti mera rielaborazione di attività precedentemente svolte, come ad esempio le note riassuntive o conclusive della polizia giudiziaria, e quelli meramente ricognitivi giacché finalizzati a documentare la permanenza ed attualità di situazioni già in precedenza compiutamente accertate» (in tal senso Sez. 1, n. 20166 del 03/04/2025, Porcaro, cit.; nello stesso senso, Sez. 6, n. 12104 del 05/03/2020, Sautto, Rv. 278726 – 01; Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, Naso, Rv. 260403 – 01; Sez. 3, n. 4089 del 20/01/2012, Van Den Heule, Rv. 251974 – 01).

In sede di rinvio, pertanto, il Tribunale dovrà nuovamente verificare, alla luce dei princìpi sopra richiamati, se la suddetta nota di polizia giudiziaria, in ragione della provenienza ovvero della sua natura, sia o meno utilizzabile ai fini cautelari; in caso negativo dovrà valutare se, a prescindere dal contenuto della informativa, siano tuttora sussistenti le esigenze cautelari, avuto riguardo all’attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie

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