Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 9235/2026, 30 gennaio/10 marzo 2026, ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore, di cui all’art. 114, disp. att. cod. proc. pen., non deve necessariamente essere dato in forma scritta.
Tale forma non è infatti richiesta da nessuna norma del codice di rito (Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Rv. 280833 – 01; Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, Rv. 279958 – 01), mentre, sul piano della prova, che l’avviso sia stato dato risulta dal verbale di accertamenti urgenti e quindi da una prova scritta, contenuta in atto di polizia giudiziaria avente valore fidefaciente (Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, Rv. 279958 – 01).
Notarelle di commento
Nella parte iniziale di questo scritto, come d’abitudine, è riportata la massima desumibile dalla sentenza citata.
Le massime sono per loro natura astratte e prescindono dai fatti concreti del giudizio.
I fatti sono tuttavia essenziali per evitare che l’applicazione del diritto diventi una vuota litania di formule.
Meglio esaminarli.
Dalla lettura integrale della sentenza si ricava che una certa sera tale MM era alla guida di una vettura in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 3,53 gr/l.
Si tratta di un valore particolarmente elevato, non distante dalla soglia del coma etilico, solitamente frutto dell’ingestione di grandi quantità di alcol in assoluto o di quantità minori (ma comunque elevate) in poco tempo (fenomeno noto come binge drinking) e a stomaco vuoto.
MM, in conseguenza di tale stato di alterazione, “giunto in piazza XXX, al termine della curva fuoriusciva dalla carreggiata e terminava la sua corsa all’interno del giardino dell’abitazione privata sita al civico n. XXX, demolendo una siepe e scontrandosi con una cordonata in porfido, un pilastro in granito e un palo in ferro. Il conducente, unitamente alla passeggera, venivano subito trasportati con ambulanza all’ospedale di XXX al fine di ricevere le cure adeguate”.
Quanto alle sue condizioni, si legge che era arrivato in ospedale con “trauma contusivo facciale e frattura ossa nasali”.
Si legge ancora che “nel “verbale di accertamenti urgenti” (Allegato XXX) i Carabinieri danno atto che: – il conducente MM “è stato informato oralmente prima del trasporto in ospedale […] della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex artt. 356 e 114 disp. att. c.p.p.”; – il conducente MM “ha dichiarato di non volersi far assistere da un difensore di fiducia […] come da dichiarazione di consenso informato”.
E dunque: un uomo in stato di grave ubriachezza e con traumi e fratture di non minore gravità che certo non concorrevano a renderlo lucido avrebbe compreso l’informazione orale fornitagli dai carabinieri operanti e scelto di rinunciare alla garanzia della presenza di un difensore.
Ricorriamo adesso alla formula universale dell’id quod plerumque accidit tanto applicata nella prassi.
Accade normalmente che un uomo ubriaco fradicio comprenda correttamente un avviso di valenza giuridica?
E se, a dispetto dell’ubriachezza, avesse mantenuto la lucidità necessaria per comprendere di essersi cacciato nei guai e di dover pensare al proprio interesse, sarebbe normale che scegliesse l’alternativa che lo tutela di meno?
A quanto pare sì, è tutto normale.
