La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 10791 del 20 marzo 2026 (allegata al post) ha affermato che la preclusione all’applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, stabilita dall’art. 59, comma 1, lett. a), legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall’art. 71, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle pene sostitutive medesime, non può intendersi riferita, per il divieto di analogia, anche ai casi di violazione e revoca di una misura alternativa alla detenzione.
Considerato il quadro normativo di riferimento, si deve perciò escludere che la preclusione prevista dall’art. 59, co. 1, lett. a), l. n. 689/1981, come modificata dal d.lgs. n.150/2022, secondo cui la pena sostitutiva non può essere applicata nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle pene sostitutive medesime, essendo testualmente rife rita alla violazione delle sole pene sostitutive, possa estendersi per analogia anche alla violazione delle misure alternative in assenza di un divieto espresso.
Il legislatore della c.d. “riforma Cartabia”, si è, infatti, premurato di evitare incongruenze rispetto al divieto di applicazione delle misure alternative alla de tenzione, previsto dall’art. 4-bis della legge 26 luglio n.354, introducendo all’art. 59 la disposizione di cui alla lett. d), che espressamente prevede la stessa preclu sione nei confronti di chi sia imputato di uno dei reati considerati da detta norma, per evitare che possano applicarsi le pene sostitutive nei casi in cui non sarebbe possibile applicare in fase esecutiva le corrispondenti misure alternative della detenzione.
Ma non ha previsto alcuna preclusione nel caso di revoca di una misura alter nativa per violazione delle relative prescrizioni in rapporto all’applicabilità delle pene sostitutive, essendo il riferimento dell’art. 59 lett. a) l. n.689/1981 relativo solo alla revoca delle pene sostitutive di cui all’art. 66 stessa legge e non anche alla revoca delle misure della detenzione domiciliare o della semilibertà previste rispettivamente dagli artt. 47-ter, co. 7, e 51 dell’ord. penitenziario.
Né possono ravvisarsi profili di manifesta illegittimità costituzionale della mancata assimilazione, trattandosi come osservato di istituti che rispondono a di verse finalità, aventi presupposti e limiti differenti.
Conseguentemente, il riferimento alla preclusione prevista dall’art. 59, co.1, lett. a), della legge 689/1981 per l’applicazione delle pene sostitutive non può estendersi al caso di revoca della misura alternativa o di commissione di un delitto non colposo durante l’esecuzione di una pena alternativa.
