La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 5693/2026, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ha ricordato che sussiste il diritto all’indennizzo nel caso in cui la durata della custodia cautelare sofferta sia stata superiore a quella della pena inflitta, a condizione che non siano ravvisabili comportamenti dolosi o gravemente colposi del richiedente che abbiano inciso eziologicamente sull’originaria qualificazione del fatto, contestato in termini di maggiore gravità, contribuendo, quindi, al protrarsi della detenzione preventiva in misura eccedente la pena irrogata per un diverso e meno grave reato.
L’esistenza di un quantum di detenzione che non ha trovato titolo giustificativo per «eccedenza» della durata del vincolo cautelare rispetto alla pena inflitta assume rilievo quale autonoma causa (astratta) di indennizzo e va tenuta distinta sia dalla ipotesi in cui all’esito del giudizio di merito vi sia stata sentenza di proscioglimento dal reato (314, comma 1, cod. proc. pen.) sia dall’ulteriore causa rappresentata dalla insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (314, comma 2, cod. proc. pen.).
Nel primo caso, l’indennizzo compete per il solo periodo «eccedente»; negli altri per l’intera detenzione patita, e la valutazione del giudice della riparazione in ordine alla sussistenza di comportamenti ostativi, riconducibili alle categorie del dolo e della colpa grave, deve conseguentemente essere condotta nell’ottica della rilevanza sinergica con tale «eccedenza».
Tale principio è stato ribadito anche di recente, con riferimento proprio al caso di detenzione «eccedente» e ai comportamenti dell’istante, affermandosi, con argomentazioni che questo collegio condivide che «la loro capacità ostativa deve essere riguardata non come concausa dell’errore del giudice in ordine al momento genetico della misura, che in caso di condanna non sussiste; ma in relazione alla eventuale incidenza sulla protrazione della misura oltre l’entità della pena irro gata» (Sez. 4, n. 32136 del 11/04/2017, Carano, Rv. 270420 – 01; sul punto cfr. anche Sez. 4, sentenza n. 1220 del 16/10/2018 – dep. 2019, non mass; Sez. 4, n. 9772 del 28/01/2021, non mass.).
In tali pronunce si è inoltre precisato che, anche nei casi di detenzione eccedente la pena non può escludersi, a priori, la rilevanza di condotte colpose ostative che abbiano avuto effetto sinergico rispetto all’errore del giudice della cautela anche con riguardo al momento genetico della misura, sempre che tali condotte abbiano contributo a dare causa al quantum di detenzione preventiva che non ha trovato titolo giustificativo per «eccedenza» della durata del vincolo cautelare ri spetto alla pena inflitta.
In altri termini, non può escludersi in astratto che anche comportamenti commessi dall’interessato prima dell’adozione della misura – sem pre che si tratti di comportamenti diversi da quelli causalmente riconducibili al reato per cui è intervenuta condanna, rispetto ai quali non si pone un problema di «eccedenza» – possano avere dato causa all’errata configurazione del reato più grave, in maniera tale da aver contribuito a determinare un periodo di detenzione di durata superiore alla pena finale comminata per il diverso (e meno grave) reato. In definitiva, anche in questo caso si tratta pur sempre di dare corretta applicazione al principio di «non interferenza causale» che giustifica l’equa riparazione, stavolta rilevante solo in rapporto a quella parte di detenzione di per sé «ingiusta» in quanto eccedente la misura della sanzione penale definitivamente irrogata.
Nel caso che occupa la diversa qualificazione giuridica del fatto, non ha fatto venir meno ab origine la legittimità formale del provvedimento restrittivo (trattandosi di reato per cui risultava possibile l’applicazione di misura cautelare) e la detenzione priva di titolo giustificativo, alla stregua dei principi sopra richia mati, era solo quella eccedente la pena detentiva inflitta (condizionalmente sospesa).
Tanto pone in luce la lacuna motivazionale del provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale evocato i comportamenti dell’istante, non esclusi dai giudici di merito (contenuto illecito dei colloqui intercettati, carattere allusivo della terminologia adoperata dai conversanti; la natura di favoreggiamento della condotta del M., che si era reso disponibile a veicolare all’esterno le “imbasciate” dello zio ed a riferire al predetto altre provenienti dai suoi sodali, oltre a prestarsi ad occultare cose illecite per suo conto, nella consapevolezza della natura criminosa dei suoi affari), dando conto della colpa ostativa sinergica solo rispetto all’adozione del provvedimento cautelare.
Non si rinviene, di contro, alcuna considerazione in relazione alla configurabilità di eventuali condotte ostative che abbiano avuto ruolo sinergico rispetto non tanto all’adozione della misura, quanto alla per sistenza della stessa per un tempo superiore alla pena concretamente inflitta, stante l’intervenuta derubricazione del delitto associativo.
Ed è evidente che non potrà trattarsi delle stesse condotte che, sulla base delle intercettazioni, sono già state considerate inconsistenti ai fini del delitto associativo ma solo idonee a determinare la condanna per un titolo di reato che non avrebbe comunque giustificato la prolungata protrazione della detenzione preven tiva subita dall’istante, formalmente sorretta da un titolo di reato che, tuttavia, è venuto meno all’esito del giudizio di cognizione.
L’ordinanza deve essere conseguentemente annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che dovrà riesaminare il caso, alla luce dei principi sopra enunciati.
