La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 4211/2026, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ha ricordato che l’imputato ammesso al beneficio, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile ad esso del pari ammessa, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell’erario, delle spese processuali da quest’ultima sostenute, non potendo le stesse restare a carico dello Stato.
In motivazione, la Suprema Corte ha richiamato il disposto dell’art. 107, comma 1, lett. f), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ed ha osservato che trovano applicazione la previsione dell’art. 110, comma 3, del citato d.P.R. e il principio generale di soccombenza, sancito dall’art. 541 cod. proc. pen..
