Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 13266/2025, 18 marzo/4 aprile 2025, ha affermato che, così come per le sentenze non ancora definitive, il decreto di archiviazione pronunziato nell’ambito di un diverso procedimento, legittimamente acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 234, cod. proc. pen., può essere liberamente valutato dal giudice alla stregua di un qualsiasi documento scritto, ma non può essere utilizzato quale prova dei fatti in esso descritti e ciò tanto più ove si pretenda di valorizzare probatoriamente il contenuto di una prova dichiarativa riportato in un siffatto provvedimento, la cui utilizzazione, in ossequio del principio costituzionale del contraddittorio, è soggetta al peculiare regime dettato dall’art. 238, cod. proc. pen.
Provvedimento impugnato
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Roma confermava la condanna di ML per calunnia (art. 368 cod. pen.), per aver addebitato al carabiniere M. – consapevole della sua innocenza – di aver falsamente redatto un verbale che riportava dichiarazioni da lui sottoscritte e in cui, specificamente, l’imputato si era asseritamente assunto la paternità del modico quantità di sostanza – indicata nel verbale come stupefacente, del tipo canapa indiana – e rinvenuta la notte precedente, in sede di perquisizione domiciliare effettuati dal citato militare, unitamente ad un collega, presso l’abitazione della madre del giovane, ove questi si trovava con alcuni amici per festeggiare il Capodanno.
Ricorso per cassazione
Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, per il tramite del suo difensore, deducendo quattro motivi.
…Primo motivo: travisamento della prova in relazione al verbale di narcotest
La Corte d’appello ha fondato il rigetto dell’impugnazione sulla sottoscrizione del verbale del narcotest, che sostiene essere stato redatto il giorno 1° gennaio 2012, anche se sottoscritto soltanto il 3 gennaio.
Tuttavia, come dedotto in appello: l’appuntato M., la notte del 1 gennaio 2012, entrò, da solo, nell’abitazione dove i ragazzi festeggiavano il Capodanno; egli rinvenne su un tavolino una busta con sostanza definita canapa indiana; chiamò il collega F., appuntato scelto e, quindi, non ufficiale di polizia giudiziaria, del pari non abilitato a compiere le operazioni di constatazione del fatto e di redazione del verbale; gli operanti procedettero alla redazione di soli tre verbali (controllo, ispezione e perquisizione presso abitazione privata; contestazione di detenzione di sostanza stupefacente per uso personale; sequestro amministrativo di sostanza stupefacente per uso personale); nel sottoscrivere l’ultimo verbale, ML e i suoi due amici dichiaravano il possesso della sostanza ad uso non già personale, ma religioso; non disponendo di copie dei moduli in numero sufficiente, i carabinieri invitavano informalmente i ragazzi, per il giorno successivo, a recarsi nella caserma. Nessun altro atto venne confezionato; nessuna operazione di narcotest fu effettuata quella notte al cospetto di ML e dei suoi amici; nessun invito ad assistere a tale eventuale atto fu loro rivolto o notificato. Versa quindi in errore la Corte d’appello quando afferma che tra i verbali da sottoscrivere vi era quello del narcotest, in ciò male interpretando le dichiarazioni del teste MDG, uno degli amici dell’imputato, il quale aveva riferito che il carabiniere aveva invitato i ragazzi a passare in caserma per dar loro i fogli (il teste si riferiva ai verbali già redatti, e non a quello di narcotest).
Lo stesso appuntato M. confermò quanto appena riferito, chiarendo che né lui né F. erano ufficiali di polizia giudiziaria, che gli unici verbali recati in casa di ML furono quelli di ispezione, perquisizione e sequestro amministrativo, che le copie di tali atti non erano disponibili per tutti. D’altronde, il verbale di narcotest è a uso interno e serve solo a certificare la sostanza.
In conclusione, sul punto quanto riportato da M. era oggettivamente falso, tanto da indurre ML a presentare denuncia il 18 luglio 2013, e cioè dopo essere entrato in possesso di tali informazioni, a seguito di altre vicende processuali a queste connesse, a distanza di circa 18 mesi dai fatti.
La Corte d’appello erra, pertanto, nell’individuare la ragione della diversa data sul verbale in una mera svista (che avrebbe dovuto essere corretta indicando la data del giorno in cui i giovani “decisero di presentarsi”).
I ragazzi, inoltre, diversamente da quanto affermato in sentenza, non furono mai invitati a recarsi in caserma per ritirare il verbale del narcotest, che mai fu consegnato ai tre, come d’altronde è normale che sia, trattandosi cli atto meramente interno. Lo stesso PM, nel richiedere l’archiviazione per l’appuntato M., ammise che il verbale riportava accadimenti oggettivamente contrari al vero.
…Secondo motivo: violazione degli artt. 234 e 238 cod. proc. pen. e vizio di motivazione
La Corte di appello ha motivato la sua conclusione sulla base delle dichiarazioni rese in forma di sommarie informazioni testimoniali il 27 maggio 2014 da I. e MDG, nel diverso procedimento a carico dell’appuntato M., contenute nel provvedimento di archiviazione, nonostante la difesa dell’imputato si fosse opposta a tale acquisizione e così aggirando il principio per cui la prova si forma in dibattimento.
Né va trascurato che il codice di rito detta una disciplina restrittiva dell’uso che si faccia di sentenze non irrevocabili. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677, hanno poi chiarito che le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio dalle parti possono essere utilizzate come prova limitatamente all’esistenza delle decisioni e alle vicende processuali in essere rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento di quei procedimenti.
Nessun uso avrebbe potuto farsi, dunque, delle sommarie informazioni in discorso perché: contenute in atto processualmente non definitivo e riportate oltretutto in modo parziale; rese in procedimento diverso da quello in cui ML era imputato; la difesa di costui si era espressamente opposta alla loro acquisizione, richiedendo che i testi fossero sentiti in dibattimento. La mancata risposta alle deduzioni in appello integra, quindi, anche vizio di motivazione.
…Terzo motivo: travisamento della prova per mancata assunzione di prova decisiva, in relazione alla mancata acquisizione dell’originale della consulenza tecnica sulla presunta sostanza stupefacente e vizio di motivazione sulla sua valenza scientifica
Non fu mai conseguita la certezza scientifica della reale natura di droga della sostanza e la certezza storica della sua provenienza, stanti le numerose anomalie della vicenda: in violazione del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fu eseguito un accertamento superficiale dal solo M.; incertezze riguardarono il luogo e le condizioni di conservazione della sostanza; la sostanza non poteva aver conservato inalterato il principio attivo a distanza di trenta mesi dal primo test; la consulenza tecnica fu svolta da persona diversa dalla consulente nominata; la data dello svolgimento delle analisi precedette quella della consegna del referto; l’appuntato F. testimoniò sotto giuramento di aver visto non già canapa indiana, bensì tabacco appoggiato sul tavolino. Tuttavia, i giudici di primo e di secondo grado nulla hanno argomentato sull’accertamento, sulla conservazione e sull’analisi della natura stupefacente sostanza, contravvenendo all’insegnamento di legittimità secondo cui un risultato di prova scientifica può essere ritenuto attendibile solo ove controllato dal giudice.
…Quarto motivo: vizio di motivazione sull’elemento soggettivo
La Corte d’appello non ha risposto alle deduzioni difensive con cui si rilevava la mancanza di dolo dell’imputato il quale era convinto della responsabilità di M. (come si evince dal fatto che ML, all’indomani dei fatti e recatosi in caserma per ritirare alcuni verbali, tra cui non vi era quello del narcotest, si sottopose ad analisi per verificare se avesse assunto cannabinoidi, il 5 gennaio, con esito negativo).
Neppure la Corte di appello ha dato risposta alle eccezioni relative al a non configurabilità del dolo di calunnia nella forma eventuale, limitandosi a ritenere il carattere calunnioso delle affermazioni «di tutta evidenza». Non ha però considerato che l’imputato presenziò a tutte le udienze; si sottopose ad esame in cui il PM non ritenne opportuno fare alcuna domanda; sollecitò la trattazione dell’appello; rinunciò alla prescrizione maturata in secondo grado.
I giudici di secondo grado tacciono, inoltre, il fatto che la Procura della Repubblica di Perugia chiese ed ottenne l’archiviazione del procedimento per calunnia in danno del PM di Frosinone con motivazione (sulla mancanza di dolo dell’imputato) che sarebbe valida anche per quello in danno di M.
Né hanno valutato ipotesi alternative pure emerse nel corso del dibattimento.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è fondato.
Allo scopo di inquadrare e valutare più correttamente le specifiche doglianze formulate dal ricorrente, è opportuno preliminarmente riassumere, sulla base degli accertamenti compiuti dai giudici di merito, la vicenda fattuale da cui è scaturito il presente procedimento per calunnia nei confronti dell’imputato: precisando sin d’ora che la motivazione della sentenza impugnata appare, per un verso, carente e, per altro verso, contraddittoria, oltre che estremamente sintetica, di talché, al fine indicato, si renderà necessario attingere in prevalenza dai risultati conoscitivi esposti da quella di primo grado.
Il Tribunale spiegava, innanzitutto, che l’appuntato M. riferì: che la notte del 1° gennaio 2012, avendo notato la presenza di un ragazzo (poi identificato nello I.), euforico e in stato di equilibrio precario, lo aveva seguito dentro un’abitazione che si era rivelata essere della madre dell’imputato ML e dove questi stava festeggiando il Capodanno insieme al suddetto I., ad un altro amico (tal MDG) ed a tre ragazze; ricevuto il permesso di entrare, immediatamente aveva notato la presenza, su un tavolino, di una sostanza contenuta in un cellophane; aveva deciso, quindi, di intraprendere la perquisizione del domicilio, chiamando anche il suo collega F., che si era fermato fuori ad attenderlo. Sempre l’appuntato M. precisò che erano stati redatti sia un verbale di perquisizione (nel quale era stata inserita la dichiarazione di riconoscimento di detenzione della sostanza da parte dei tre ragazzi), sia un verbale di sequestro, e di cui era stata rilasciata una sola copia ad uno dei tre, mancando, asseritamente, la possibilità di stilare altri “ciclostili” nella vettura della pattuglia.
La sentenza del Tribunale proseguiva osservando che, il successivo 3 gennaio, gli interessati erano stati «fatti passare in caserma per firmare e ritirare gli atti di quella sera» e che così aveva fatto anche ML, precisando che in quella sede era stato fatto firmare dagli interessati pure il “narcotest”, documento presente agli atti e menzionato nel capo di imputazione.
I giudici di primo grado, quindi, si soffermavano sulle anomalie della perquisizione (non essendo stato atteso un ufficiale di polizia giudiziaria in servizio di reperibilità), nonché del controllo preliminare della sostanza operata dallo stesso M. attraverso l’utilizzo del narcotest. Specificavano che, su sollecitazione difensiva, M. aveva ammesso che le dichiarazioni raccolte dai tre giovani, nei termini propriamente riportate nel verbale di sequestro, erano quelle rese dai prevenuti il 3 gennaio soltanto davanti a lui, senza che il verbale (recante la data del giorno 1° gennaio) contenesse tale specificazione cronologica.
Ancora, la sentenza di primo grado proseguiva osservando che F. aveva confermato per gran parte le dichiarazioni di M. Ma aggiungeva come il primo avesse affermato – e si tratta di un aspetto evidentemente non secondario ai fini della configurabilità della calunnia in capo al ricorrente – di ricordare che la “sostanza” rinvenuta in quella abitazione non era contenuta in una bustina, bensì era del tabacco appoggiato sopra un tavolino.
Il Tribunale ammetteva che tale ultima espressione era obiettivamente equivoca, ma la spiegava ricorrendo all’ipotesi che si trattasse di «un mix di foglie di tabacco e qualcos’altro che deponesse per la natura di sostanza stupefacente», a tal fine valorizzando le sommarie informazioni testimoniali di uno dei ragazzi presenti (I.), desunte dalla motivazione del provvedimento di archiviazione del procedimento penale in capo a M., nelle quali il ragazzo aveva confermato che si trattava di canapa indiana, detenuta per uso personale.
È, altresì, opportuno precisare che i giudici di primo grado ridimensionavano l’addebito nei confronti dell’attuale ricorrente rispetto all’originaria ipotesi accusatoria, formalizzata nel complesso capo di imputazione, secondo cui ML aveva incolpato, sapendoli innocenti, i militari non soltanto di aver commesso un falso ex art. 479 cod. pen. – «per aver falsamente riportato sul verbale di accertamento di sostanza stupefacente dichiarazioni da lui sottoscritte ma, suo dire, mai rese» -, bensì anche di aver falsamente indicato all’interno del medesimo verbale che si trattava di sostanza stupefacente e di aver provveduto a sostituire quella effettivamente rinvenuta con altra sostanza (stupefacente) (i giudici ritenevano che in nessuna parte della denuncia fosse stato ventilato il dubbio, da parte di ML, che vi era stata una sostituzione, da parte del carabiniere, della sostanza rinvenuta).
All’esito del giudizio di primo grado, residuava, nei confronti dell’imputato l’incolpazione di aver «falsamente riportato sul verbale di accertamento di sostanza stupefacente, redatto in data 1° gennaio 2012, a seguito di perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, dichiarazioni da lui sottoscritte ma da lui mai rese».
È bene subito sottolineare che della “ricchezza” di una siffatta articolata motivazione, quale quella offerta con la sentenza del Tribunale, non vi è traccia nella sentenza emessa all’esito del giudizio di secondo grado, caratterizzata da una sbrigativa ricostruzione fattuale e da indicazioni alquanto assertive.
Ed invero, alle specifiche questioni devolute dalla difesa con l’atto di appello, il cui contenuto coincide sostanzialmente con i motivi di ricorso in precedenza sintetizzati, i giudici di secondo grado hanno laconicamente replicato che l’esistenza della contestata calunnia si desume, oltre che dalle dichiarazioni rese in dibattimento dai due militari operanti (dichiarazioni, tuttavia, non esattamente coincidenti e, perciò, per parte ambivalenti), dalla testimonianza resa il 18 giugno 2018 dal teste MDG il quale aveva asseritamente ammesso che sul tavolino era stata trovata dell’«erba»; che del suo possesso tutti e tre i ragazzi si erano assunti la paternità per scagionare le ragazze presenti; che, dal momento che i verbali da sottoscrivere erano anche altri, M. aveva detto loro di passare l’indomani in caserma e che essi vi si erano recati soltanto due o tre giorni dopo.
Secondo la Corte d’appello, la circostanza che il verbale del narcotest recasse la data del 10 gennaio (e non quella del 3 gennaio) trovava spiegazione lena circostanza che il verbale fosse stato effettivamente predisposto il 10 gennaio, perché la mattina di quel giorno i ragazzi erano stati convocati in caserma, che poi – non essendosi i giovani presentati – quella data non era stata corretta per mera dimenticanza.
La Corte territoriale ha, inoltre, reputato tale ricostruzione corroborata dalle sottoscrizioni del suddetto verbale da parte dei tre ragazzi, aggiungendo che il “valore” di quelle firme dipendeva anche dal fatto che le stesse erano state apposte due giorni dopo, cioè in un contesto temporale che non era più quello della frettolosa conclusione di un gravoso incombente.
Da ciò la Corte di appello ha ritenuto di poter desumere la configurabilità della calunnia, «a prescindere dall’utilizzabilità delle dichiarazioni rese da I. e da MDG in altro procedimento». Muovendo proprio da tale affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza impugnata – e così “imprimendo” alla trattazione un più corretto ordine logico-giuridico, si rileva che, in tanto la calunnia contestata (invero con un capo d’imputazione un po’ confuso) all’odierno ricorrente sarebbe stata configurabile, in quanto i giudizi di merito avessero accertato, senza ombra di dubbio, che il verbale di sequestro, – nel quale risulta la ricezione della dichiarazione contenente la sostanziale ammissione, da parte dell’imputato, della detenzione di quella sostanza, qualificata come stupefacente – fosse vero.
Su tale essenziale dettaglio della vicenda, la Corte di appello non ha fornito alcuna adeguata risposta. In particolare, non ha adeguatamente replicato alle censure contenute nel primo e nel terzo motivo di ricorso – centrali, ai fin della ricostruzione dei profili penali della vicenda in esame – sulla legittimità dell’esecuzione del narcotest da parte dell’appuntato M. e sulle ambiguità relative alla datazione del relativo verbale.
Né è possibile in questa sede affermare con certezza l’irrilevanza di tale lacuna motivazionale presente nella sentenza gravata, tenuto conto che i giudici di primo grado non avevano nascosto le proprie perplessità sulla ritualità delle operazioni di accertamento della sostanza stupefacente (ivi compresa, l’esecuzione del narcotest da parte dell’appuntato M.). Tant’è che il problema era stato sostanzialmente “aggirato” attraverso il richiamo alle sommarie informazioni testimoniali rese dal compagno dell’imputato, riportate – per quanto è dato intendere – nel decreto di archiviazione emanato nel corso del procedimento penale che era originato, in relazione ai medesimi fatti, a carico dell’appuntato M.: dichiarazioni nelle quali I. aveva ammesso trattarsi di sostanza stupefacente.
Seguendo tale impostazione – contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, che sbrigativamente ha sostenuto di poterne “prescindere” -, una importanza dirimente assume la dedotta questione dell’utilizzabilità nel presente procedimento delle sommarie informazioni testimoniali di I., rese nell’ambito di diverso procedimento penale, in mancanza del consenso della difesa: questione eccepita nel secondo motivo di ricorso (e, prima ancora, con l’atto di appello) alla quale la Suprema Corte non può dare una risposta in assenza di compiuti accertamenti di natura fattuale.
In proposito, è sufficiente osservare come la Corte di appello si sia richiamata «alla scelta difensiva di acconsentire a produrre l’insieme degli incarti procedimentali paralleli a quello sbocciato nel processo odierno», senza, tuttavia, precisare se la difesa di ML avesse prestato il consenso all’utilizzazione delle suddette sommarie informazioni testimoniali, cosa che negli atti di impugnazione è stato decisamente negato essere avvenuto.
Ogni determinazione sul punto va, dunque, rimessa ai giudici di merito, i quali si atterranno al consolidato principio di diritto per cui, al pari delle sentenze prive del requisito di irrevocabilità, il decreto di archiviazione pronunziato nell’ambito di un diverso procedimento, legittimamente acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., può essere liberamente valutato dal giudice alla stregua di un qualsiasi documento scritto, ma non può essere utilizzato quale prova dei fatti in esso descritti (così, tra le altre, Sez. 6, n. 30993 del 05/04/2018, Rv. 273593): e ciò tanto più ove si pretenda di valorizzare probatoriamente il contenuto di una prova dichiarativa riportato in un siffatto provvedimento, cui utilizzazione, in ossequio del principio costituzionale del contraddittorio, è soggetta al peculiare regime dettato dall’art. 238 cod. proc. pen.
In conclusione, per un verso, la sentenza impugnata non argomenta adeguatamente il conseguimento della certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, su ciò che accadde nell’abitazione dell’imputato la notte di Capodanno 2012 e, specificamente, sulla natura stupefacente della sostanza nonché sulle dichiarazioni rese dal ricorrente e riportate nel verbale di sequestro della sostanza (ove – si precisa – fu proprio il contenuto di tali dichiarazioni ad essere revocato in dubbio mediante la denuncia da cui originò l’attuale procedimento ex art. 368 cod. pen. a carico di ML). Per altro verso, nemmeno chiarisce – in replica alle puntuali deduzioni difensive – se la difesa dell’imputato avesse prestato il consenso all’utilizzazione delle sommarie informazioni (di contenuto sostanzialmente confessorio dei compagni dell’imputato, assunte nel corso del diverso procedimento penale a carico di M.
La motivazione della pronuncia impugnata risulta, quindi, gravemente lacunosa e viziata da manifesta illogicità, al limite della motivazione meramente apparente.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che, nel nuovo giudizio, si atterrà alle indicazioni ed ai principi innanzi enunciati.
Nella riconosciuta fondatezza dei principali motivi del ricorso resta assorbito l’esame dei restanti motivi.
