Competenza per l’esecuzione: è del giudice d’appello se ha modificato il giudizio di comparazione tra circostanze, incidendo sulla misura della pena (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 13283/2025, 20 marzo/7 aprile 2025, ha chiarito che, in tema di esecuzione, la modifica in appello del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato comporta la riforma sostanziale della sentenza e determina lo spostamento della competenza in executivis a favore del giudice di secondo grado, ai sensi dell’art. 665, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 39123 del 22/09/2015, Rv. 264541). Spetta, infatti, al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione, quando la sentenza di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l’altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento (Sez. 1, n. 14004 del 18/12/2023, dep. 2024, non mass.; Sez. 1, n. 32214 del 30/06/2015, Rv. 264508). 

Né, peraltro, rileva la circostanza, sostenuta dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato, secondo cui la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente rideterminato la pena, in quanto, si legge nell’ordinanza, rilevando che la circostanza aggravante era già stata esclusa “in fatto” dal giudice di primo grado, i giudici di appello avrebbero disposto la diminuzione della pena base per le attenuanti ex art. 62-bis, cod. pen. proprio per effetto dell’esclusione dell’aggravante. 

Anche in tale situazione (formale ed esplicita esclusione di circostanza aggravante) ricorre un’ipotesi di riforma sostanziale della sentenza impugnata e non di mera rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Tale approdo, del resto, è già stato oggetto di attenzione da parte della Suprema Corte che ha, infatti, affermato che la competenza del giudice di primo grado permane anche nel caso in cui quello di appello abbia riformato la sentenza solo in relazione alla pena, dovendosi nondimeno escludere da tale previsione i casi in cui la modificazione della pena sia stata la conseguenza di una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, come per effetto dell’applicazione o esclusione di circostanze attenuanti aggravanti, del giudizio di prevalenza o equivalenza delle une sulle altre ovvero del riconoscimento o dell’esclusione del vincolo della continuazione tra più reati (Sez. 1, n. 3818 del 17/10/1991, Rv. 188801 – 01). 

Proprio la circostanza che la Corte d’appello abbia “escluso” l’aggravante di cui all’art. 349, cpv, cod. pen. costituisce una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, il quale aveva invece ritenuto di esprimere un giudizio di equivalenza tra tale aggravante e le già riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Si è infatti affermato che con l’espressione “in relazione alla pena” adoperata nell’art. 665, cod. proc. pen. deve ritenersi tutto ciò che ha attinenza non solamente con la misura della pena, ma anche con la sua applicazione ed esecuzione (come è, ad esempio, per le statuizioni in tema di revoca o concessione dei benefici della sospensione condizionale o della non menzione). Ne consegue che, allorché la sentenza di secondo grado operi un’elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l’altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento, la competenza in sede esecutiva appartiene al giudice d’appello (Sez. 1, n. 5637 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196548 – 01).

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