Screenshot è utilizzabile senza sequestro se è fornito dalla parte offesa (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 10252/2026 ha stabilito che non è invocabile il principio di riservatezza della corrispondenza se gli screenshot dei messaggi WhatsApp sono forniti agli investigatori dalle persone offese.

La Suprema Corte premette che secondo il principio, espresso nella recente giurisprudenza di legittimità, per quanto riguarda i mezzi di prova, sono colpiti da inutilizzabilità patologica, per la loro natura di corrispondenza, i messaggi Whatsapp acquisiti, attraverso screenshot seguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero.

Sul punto, la Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 6171 del 16 febbraio 2026 ha ricordato che i messaggi di posta elettronica, i messaggi “whatsapp” e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall’art. 254 Cpp per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”: Screenshot dei messaggi WhatsApp eseguiti dalla polizia giudiziaria: inutilizzabilità (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA

Dello stesso tenore cassazione penale sezione 6 numero 1269/2025: Screenshot delle chat dell’indagato da parte della PG: per la Cassazione non basta il consenso (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA

Tuttavia nel caso esaminato secondo la cassazione, va esclusa l’applicabilità del principio.

Infatti, “le mail, i messaggi, gli screenshots sono stati forniti agli inquirenti dalle stesse persone offese, sicché non viene in rilievo un profilo di segretezza della corrispondenza, rientrante nello spettro di tutela dell’articolo 15 della Costituzione, in quanto siffatta documentazione non è stata acquisita da soggetti estranei alla comunicazione, ma è stata consegnata dallo stesso soggetto che aveva partecipato alle conversazioni”.

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