Il pubblico ministero può concludere senza argomentare (Riccardo Radi)

Sarò telegrafico.

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 7572/2026 ha esaminato la seguente questione: può il pubblico ministero concludere senza argomentare?

Fatto:

Il ricorrente lamenta che, intervenuto il mutamento del collegio giudicante, il consenso prestato all’utilizzabilità delle prove acquisite nel corso del dibattimento non si sarebbe esteso alle successive attività e, quindi, l’intervento conclusivo della pubblica accusa, avvenuto dinanzi al collegio nella precedenza composizione, non sarebbe recuperabile.

La difesa nella propria memoria aggiuntiva riferisce che, all’udienza del 25.2.2025, le difese hanno prestato il consenso alla «rinnovazione di tutte le attività svolte» avanti il collegio in diversa composizione e che il Procuratore generale, alla medesima udienza si è riportato alle conclusioni già formulate.

Decisione:

Il riportarsi alle conclusioni deve ritenersi una scelta legittima, rientrante nella disponibilità tecnica del pubblico ministero, sufficiente ad integrare la discussione richiesta dall’art. 523 cod. proc. pen., posto che il dovere di partecipazione alla discussione attiene all’an e non al quomodo (Sez. 3, n. 5498 del 02/12/2008, dep. 2009, Rv. 242482).

E’ pertanto inesatto quanto sostenuto dalla difesa secondo cui, dinanzi al nuovo collegio, non si sarebbe svolta la discussione, laddove, a ben vedere, ciò di cui il ricorrente si duole è che le conclusioni non siano state argomentate.

Ma allora il paradigma normativo non è quello dell’art. 525 del codice di rito, ma quello dell’art. 523 che, tuttavia, non commina alcuna nullità per l’ipotesi che le conclusioni non siano argomentate.

E tanto, si noti, emerge proprio da una delle sentenze menzionate nella memoria difensiva (Sez. 5, n. 36947 del 19/3/2023, n.m., al punto 1 del Considerato in diritto, laddove si ribadisce che il P.M. non è affatto obbligato a illustrare le proprie conclusioni).

La sentenza richiamata della sezione 5 numero 36947/2023 enuncia che: “Da un canto, l’art. 523 cod, proc. pen., nel prevedere che le parti formulino e illustrino le rispettive conclusioni, riconosce alle stesse una facoltà e non un obbligo.

Dall’altro l’art. 178, lett. b) cod. proc. pen., sanziona con la nullità la violazione delle disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua “partecipazione al procedimento”, ma l’obbligo di partecipazione al procedimento non implica che il pubblico ministero debba svolgere le sue conclusioni, orali o scritte, su tutte le questioni che si possono prospettare in relazione alle possibili statuizioni del giudice (Sez. 2, n. 6916 del 17/01/1996, Rv. 205365) e tanto meno obbliga il Pubblico ministero illustrare le sue conclusioni. Ebbene, pacificamente, il Pubblico ministero si è riportato, dinanzi al collegio, nella mutata composizione, alle precedenti conclusioni.

Ciò significa che, pur non avendole nuovamente illustrate, attraverso una relatio formale, ha indicato quali fossero le sue richieste.

E tanto è sufficiente a ritenere soddisfatto l’onere di cui al già richiamato art. 523”.

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