Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 3311/2026, 27/31 gennaio 2026, ha chiarito che il giudice dell’esecuzione, adito dal condannato, ha il dovere di intervenire, eventualmente revocandola o modificandola, sulla statuizione in materia di pena accessoria (nel caso di specie la sospensione della potestà genitoriale), pur divenuta formalmente irrevocabile, che si ponga in contrasto con la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 55 del 2025, avente, come è noto, efficacia retroattiva.
In siffatta ipotesi, il giudice deve operare le necessarie valutazioni di merito, che tengano conto del nuovo quadro normativo introdotto dalla Corte costituzionale, sempreché il rapporto esecutivo non si sia già esaurito, ma sia ancora in atto e produttivo di effetti.
Provvedimento impugnato
Con ordinanza camerale del 17 luglio 2025, la Corte d’appello di Firenze, adita quale giudice dell’esecuzione per l’applicazione della decisione della Corte costituzionale n. 55 del 2025, ha rigettato l’istanza – presentata da XXX – di revoca della pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale disposta dalla sentenza – emessa dalla Corte d’appello di Firenze, in data 29 febbraio 2024 – di condanna per il reato di cui all’art. 572 primo e secondo comma, cod. pen. commesso in presenza del figlio minore.
A ragione della decisione osserva che la condotta maltrattante, accertata in sede di cognizione, è stata posta in essere in presenza del figlio minore, per il quale è stata altresì liquidata un’autonoma voce risarcitoria di danno civile.
Ricorso per cassazione
Il difensore dell’interessato ricorre per cassazione articolando un unico motivo con cui denuncia violazione dell’articolo 34, secondo comma, cod. pen. nonché contraddittorietà e carenza di motivazione.
Sostiene che la Corte distrettuale, pur citandolo, non ha compreso la portata l’intervento della Corte costituzionale che impone al giudice procedente, ai fini dell’applicazione della pena accessoria, un approfondito esame della situazione familiare, sia al momento dell’emissione della sentenza sia all’epoca di consumazione del fatto reato, al fine di verificare quale sia la soluzione più adeguata all’interesse del minore.
Al fine di consentire tale necessariamente approfondita valutazione la difesa aveva prodotto ampia documentazione, utile ad illuminare la natura del rapporti del condannato con il figlio e la loro evoluzione, che, tuttavia non è stata sottoposta ad alcun vaglio critico.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è fondato.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 55 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. Secondo il Giudice delle legge «Il rigido automatismo che impone al giudice di applicare la pena accessoria in questione non consente una valutazione in concreto dell’interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l’irrogazione della pena principale, quella relazione tra genitori e figli (nella quale agli obblighi derivanti dalla responsabilità genitoriale corrisponde il diritto del minore ad essere mantenuto e istruito dai genitori) in tutte quelle ipotesi .. in cui risulti accertata la ricomposizione del quadro familiare e l’interesse del minore possa risultare meglio protetto, quindi, senza che sia sospesa la responsabilità genitoriale, venendone altrimenti paradossalmente leso».
Pertanto, conclude la Consulta nella decisione in esame «L’art. 34, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta l’automatica sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale … pone l’irragionevole presunzione assoluta che, a fronte di una condanna del genitore per il reato di maltrattamenti in famiglia, l’interesse del minore sia sempre e soltanto tutelato sospendendo il genitore dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Al contrario, le norme costituzionali evocate a parametro (artt. 2, 3 e 30 Cost.) impongono che sia il giudice penale a valutare se la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale sia, in concreto e alla luce dell’evoluzione, successiva al reato, del rapporto tra figlio e genitore, la soluzione ottimale per il minore, in quanto rispondente alla tutela dei suoi preminenti interessi».
La Corte di appello di Firenze, investita della richiesta di revocare la pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale inflitta a XXX da una sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti commessi alla presenza del figlio minore, divenuta irrevocabile prima della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2025, ha ritenuto correttamente applicabile il rimedio dell’incidente di esecuzione.
Si ritiene che il giudice dell’esecuzione, adito dal condannato, abbia il dovere di intervenire, eventualmente revocandola o modificandola, sulla statuizione in materia di pena accessoria, pur divenuta formalmente irrevocabile, che si ponga in contrasto con la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 55 del 2025, avente, come è noto, efficacia retroattiva.
In siffatta ipotesi, il giudice deve operare le necessarie valutazioni di merito, che tengano conto del nuovo quadro normativo introdotto dalla Corte costituzionale, sempreché il rapporto esecutivo non si sia già esaurito, ma sia ancora in atto e produttivo di effetti.
Tale soluzione è l’unica conforme ai principi generali enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che ammette pacificamente la possibilità che il giudice dell’esecuzione intervenga per rimuovere o rimodulare la pena principale (Sez. U., n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano, Rv. 258650; Sez. U., n. 4687 del 20/12/2005, Catanzaro, rv. 232610) o quella accessoria (Sez. 1, n. 3290 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278813 – 01), qualora inflitte in violazione dei parametri normativamente fissati, sul presupposto che il profilo dell’illegalità del trattamento punitivo deve essere oggetto di costante verifica in tutto il corso del procedimento, compreso il suo segmento esecutivo, poiché non sarebbe conforme ai valori costituzionali ammettere che la potestà punitiva dello Stato si esplichi in contrasto con le previsioni di legge o alle declaratorie di incostituzionalità.
D’altra parte, l’art. 676 cod. proc. pen. conferisce in via generale al giudice dell’esecuzione il potere di applicare o commisurare le pene accessorie; tale potere può, pertanto, essere esercitato per garantire il necessario allineamento tra la sanzione nel suo profilo attinente alla durata e gli estremi edittali, quando modificati per intervento del giudice costituzionale.
Il giudice dell’esecuzione, una volta riscontrata l’illegalità della pena per contrasto con la declaratoria di illegittimità costituzionale, ha il potere/dovere di compiere «un’operazione di “riqualificazione sanzionatoria” da attuare in via postuma rispetto al giudicato già formatosi». In senso contrario non depone la previsione dell’art. 183, disp. att. cod. proc. pen., che consente di sanare l’omissione nell’applicazione delle pene accessorie verificatasi nel giudizio di cognizione solo a condizione che non richieda l’esercizio di poteri delibativi discrezionali; tale norma, infatti, prevede uno spazio d’intervento per il giudice dell’esecuzione, circoscritto ai soli casi di pena predeterminata per specie e durata, a ragione degli effetti peggiorativi del carico sanzionatorio già derivante dalla pronuncia di condanna.
Non altrettanto può ritenersi quando l’adeguamento della sanzione già inflitta comporti effetti favorevoli per il condannato.
Il procedimento adottato per decidere l’istanza, alla luce degli atti trasmessi alla Suprema Corte, è invece illegittimo.
La disciplina che l’art. 666 cod. proc. pen. detta per gli incidenti di esecuzione impone in via generale al comma 3 l’attivazione del contraddittorio tra le parti e la fissazione dell’udienza in camera di consiglio per dar modo alle stesse di partecipare ed interloquire innanzi al giudice; contempla, altresì, in deroga alla regola ordinaria, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato della richiesta, in termini d’inammissibilità, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., mediante pronuncia di decreto reso con procedura de plano ed in assenza di contraddittorio, quando ricorrano le due condizioni della proposizione di istanza già rigettata e basata sui medesimi elementi, ovvero «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge».
Avverso il decreto di inammissibilità adottato de plano è poi consentita la proposizione di ricorso per cassazione, ai sensi dell’ultimo inciso dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. La norma citata, inserita tra le disposizioni generali sull’esecuzione, sancisce la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell’esecuzione, con la unica eccezione per i casi in cui sia applicabile la diversa e specifica procedura de plano quale fase preliminare dell’ordinario procedimento camerale, prevista dal secondo comma dello stesso art. 666 cod. proc. pen. (v., tra le tante, Sez. 1, n. 45998 del 05/07/2013, Rv. 257472; Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, Rv. 245574; Sez. 1, n. 7344 del 28/01/2008, Rv. 239138).
Tale ultima disposizione delimita i casi di inammissibilità della richiesta presentata ai sensi del precedente art. 665 e consente di pronunciare la decisione con decreto in deroga alla regola generale del contraddittorio, garantito dal rito camerale, quando l’inammissibilità sia palese ed oggetto di mera constatazione, più che di valutazione, per carenza dei presupposti minimi indefettibili richiesti per legge per l’accoglimento della domanda, oppure se operi la preclusione alla rinnovata proposizione di domanda, priva di aspetti di novità rispetto a quella già decisa in precedenza.
Nel caso specifico la decisione di respingere la richiesta del condannato, che non solo era ammissibile, ma richiedeva necessariamente gli accertamenti di fatto imposti dalla sentenza della Corte costituzionale, oltre che la corretta esegesi della disciplina regolatrice, avrebbe richiesto il confronto tra le parti ed il giudice nel contesto dell’udienza in camera di consiglio. L’aver omesso tale adempimento è causa di nullità assoluta ed insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. degli atti e del provvedimento conclusivo del procedimento per violazione del diritto della parte alla partecipazione del suo difensore all’udienza, nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (sez. 1, n. 7433 del 28/1/2008, rv. 239138).
In ogni caso, l’ordinanza impugnata, solo apparentemente ha superato il rigido automatismo previsto dalla norma dichiarata incostituzionale in sede di applicazione della pena accessoria, non avendo operato, così come denunciato dal ricorrente, alcuna valutazione in concreto dell’interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l’irrogazione della pena principale, la relazione con i genitori negli stringenti termini chiariti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 55 del 2025 e ricordati nel paragrafo 1. 5. Quanto appena illustrato impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, che procederà al rinnovato esame dell’incidente esecutivo nel rispetto dei principi sopra esposti.
