Grave infermità fisica del detenuto: la richiesta di sostituzione della misura carceraria impone al giudice di valutare la compatibilità col regime carcerario in conformità ai principi costituzionali e convenzionali (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 3312/2026, 21/27 gennaio 2026, ha affermato che, allorché sia chiesta la sostituzione della misura coercitiva carceraria per grave infermità fisica, la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata, in ossequio ai dettami degli artt. 32 e 27 co. Cost., ed agli arresti della Corte di Strasburgo in tema di interpretazione dell’art. 3 della Convenzione Edu.

Consegue che la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità e tale accertamento deve rappresentare un “prius” rispetto alla decisione, non una mera modalità esecutiva della stessa, rimessa all’autorità amministrativa.

Riguardo alla sostituzione della misura coercitiva carceraria per grave infermità fisica, la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata, in ossequio ai dettami degli artt. 32 e 27, terzo comma, Cost., ed agli arresti della Corte di Strasburgo in tema di interpretazione dell’art. 3 della Convenzione Edu (tra le altre: Jalloh c. Germania ric. n. 54810/00; Coppola c. Italia, n. 50550/06), sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità, nella situazione specifica, di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita nonché di assicurazione di cura ed assistenza adeguata, tenendo conto delle possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico e sempre bilanciando, le condizioni di salute del detenuto, così intese, con la sua pericolosità sociale. Ne consegue che, da un lato, la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità, dall’altro, che tale accertamento deve rappresentare un “prius” rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa, rimessa all’autorità amministrativa (Sez. 4, n. 19880 del 19/06/2020, Rv. 279250– 01; Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Rv. 273699 – 01; Sez. 6, n. 4117 del 10/01/2018, Rv. 272184– 01; Sez. 1, n. 30495 del 5/07/2011, Rv. 251478; Sez. 1, n. 12716 del 06/03/2008, Rv. 239380; Sez. 5, n. 16500 del 15/03/2006, Rv. 234446).

Il giudice è sempre tenuto ad accertare, se del caso con l’ausilio di un perito, il reale stato patologico del detenuto, onde verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza ed un’afflizione di tale intensità da eccedere il livello che, inevitabilmente, deriva dalla legittima esecuzione della pena e da rendere incompatibile la prosecuzione della carcerazione nel rispetto della dignità umana (Sez. 1, n. 1033 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 276158 – 01).

Va anche sottolineato che la prevalenza del divieto di custodia in carcere per i soggetti portatori di gravi malattie, quale previsto dall’art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., rispetto alla presunzione d’adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, nei casi di cui al precedente terzo comma dello stesso articolo, opera solo a condizione che risulti accertato il presupposto costituito dall’incompatibilità delle condizioni di salute del soggetto con lo stato di detenzione, intendendosi per tale anche quello attuabile presso taluna delle “idonee strutture sanitarie penitenziarie” di cui è menzione nel comma 4-ter del citato art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 7713 del 06/12/2024, dep. 2025, Rv. 287563 – 01).

L’ordinanza impugnata non è discostata da tali principi ed ha posto a sostegno della decisione una motivazione scevra dai profili di contraddittorietà o manifesta illogicità denunciati.

A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale non si è fermato ad una valutazione in astratto sulla compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime carcerario, ma ha in concreto verificato la possibilità che il detenuto, restando in carcere, usufruisca del trattamento assistenziale e terapeutico del quale ha bisogno.

Per compiere tale valutazione i giudici del merito si sono avvalsi delle conoscenze tecnico-scientifiche di un perito, che, operando in contraddittorio e tenendo conto delle osservazioni del consulente della difesa, ha escluso la sussistenza di un’attuale incompatibilità assoluta con il regime carcerario, anche sotto il profilo del rispetto della dignità umana, precisando, tuttavia, che tale compatibilità è «condizionata e subordinata alla concreta possibilità di garantire un livello assistenziale elevato continuativo e multidisciplinare senza interruzioni ritardi nella presa in carico specialistica».

Affiche tali peculiari attività da cui dipende il mantenimento della predetta compatibilità (monitoraggio clinico e strumentale regolare, continuità terapeutica senza interruzioni, accesso tempestivo alle visite specialistiche) continuino ad essere assicurate dall’Amministrazione penitenziaria, in grado di mantenerle anche tenuto conto del tipo di struttura che ospita l’interessato, il Tribunale ha disposto specifiche e stringenti prescrizioni la cui eventuale violazione, allo stato solo temuta dalla difesa ricorrente, imporrebbe una rivisitazione del giudizio, sempre possibile con l’attivazione dei rimedi all’uopo previsti dall’ordinamento processuale.

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