Corte Costituzionale: sospensione condizionale della pena se è intervenuta riabilitazione anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli articoli 163 e 164, quarto comma, del codice penale (Riccardo Radi)

La Consulta ha dichiarato che l’articolo 164, secondo comma, numero 1) del codice penale è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli articoli 163 e 164, quarto comma, del codice penale.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 32, depositata oggi, (allegata al post) ritenendo che la preclusione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, allorché l’imputato risulti gravato da una precedente condanna per delitto oggetto di riabilitazione, si basi su di un automatismo non compatibile con le norme costituzionali suddette.

Si deve infatti lasciare all’autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità per il nuovo reato, la libertà di compiere quella «prognosi di ravvedimento» – che è alla base dell’istituto della sospensione – secondo le regole di giudizio di cui all’articolo 133 del codice penale e nella prospettiva che concepisce la sospensione condizionale come uno di quegli istituti chiave nell’ottica della funzione oggi costituzionalmente assegnata alla pena dall’articolo 27, terzo comma, della Costituzione.

Inoltre, poiché l’intervenuta riabilitazione comporta – ai sensi dell’articolo 178 del codice penale – l’estinzione di «ogni» effetto penale della condanna, tra tali effetti deve ritenersi ricompreso anche quello di escludere che la pena detentiva per delitto, già comminata in forza della sentenza oggetto di riabilitazione, possa assumere rilievo pure ai fini del cumulo previsto dagli articoli 163 e 164, quarto comma, del codice penale.

Resta, infine, inteso – ha chiarito conclusivamente la Corte – che, qualora ricorrano le condizioni di legge per revocare la riabilitazione (ex articolo 180 del codice penale), possa essere lo stesso giudice, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità per il nuovo reato e sull’eventuale concessione della sospensione condizionale, a disporre la revoca, secondo il disposto dell’articolo 683, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale.

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