Vittima di reato in Costituzione all’articolo 111 (Redazione)

Segnaliamo la proposta di legge (allegata al post) che intende inserire all’articolo 111 della Costituzione: “La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime di reati”.

I proponenti rilevano che: “Di fronte a tali tendenze e previsioni normative nazionali e internazionali, che tendono a superare ritardi e persistenti vuoti legislativi fortemente pregiudizievoli per il soggetto più debole e meno garantito, diviene ancora più necessario e doveroso intervenire a tutela della vittima del reato anche all’interno delle regole del « giusto processo ».

Dare copertura costituzionale a una serie di interventi, azioni politico-amministrative e buone pratiche in sede giurisdizionale che già oggi assicurano protezione alle vittime di reati avrebbe infatti un sicuro valore, non solo sul piano simbolico e sistemico, ma anche sul piano della posizione di un chiaro indirizzo al legislatore, con l’obiettivo di indirizzare ogni futuro intervento in materia verso la piena considerazione della posizione della persona offesa dal reato.

Alla configurazione tradizionale della dinamica repressiva – che vede come protagonista attivo lo Stato e come soggetto passivo l’autore del reato, lasciando la posizione della vittima sullo sfondo, nella convinzione che il perseguimento del pubblico interesse alla repressione dei reati valga, di per sé, a tutelarne la posizione – si andrebbe così a sostituire una più ariosa concezione, secondo cui anche la persona offesa assume un ruolo centrale nella dinamica repressiva, così inverando i fondamentali principi di solidarietà e giustizia consacrati dalla parte prima della Costituzione.

Per tutto quanto sin qui osservato, si propone allora di riconoscere, nel testo dell’articolo 111 della Costituzione, piena cittadinanza processuale alle vittime di reati”

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