Presunzioni legali istituite da norme tributarie: nel giudizio penale valgono come indizi che necessitano di ulteriori elementi di riscontro (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 277/2026, 30 settembre 2025/30 gennaio 2026, ha affermato che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione dell’illecito, assumendo il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa (Sez. 3, n. 5165 del 30/11/2023, non massimata; Sez. 3, n. 30890 del 23/06/2015, Rv. 264251, relativa a fattispecie in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che il riscontro può essere fornito o da distinti elementi di prova o anche da altre presunzioni, purché gravi, precise e concordanti).

Così si legge, in effetti, in una delle decisioni citate come precedenti, precisamente Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 5165/2024, 30 novembre 2023/6 febbraio 2024:

“Se è ben vero che le presunzioni previste dalla legislazione tributaria, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione dell’illecito, assumendo il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa (Sez. 3, n. 30890 del 23/06/2015, Rv. 264251; Sez. 3, n. 15899 del 02/03/2016, Rv. 266817; Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013, Rv. 254852), nel giudizio penale sono certamente utilizzabili i dati di fatto acquisiti in sede di accertamento, stante il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l’art. 189 cod. proc. pen. e ferma restando l’autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall’art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Rv. 277581). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ricostruito il fatto rispettando il canone di giudizio secondo cui gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi – e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono, ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. essere gravi – cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto – precisi – cioè non equivoci – e concordanti, cioè convergenti verso l’identico risultato (Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv. 258721; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Rv. 241826).

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