Nordio a parole “le sanzioni per errori giudiziari sono … buffetti” ma scrive al Parlamento che tutto va bene! (Abate Faria)

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio torna sul tema della responsabilità dei magistrati, definendo insufficienti le attuali sanzioni per errori giudiziari (ritengo che si riferisca alle ingiuste detenzioni).

Durante un confronto su Sky Tg24 con l’avvocato Enrico Grosso, presidente onorario del comitato Giusto dire No , il ministro della Giustiza Carlo Nordio, sul tema degli errori giudiziari e la responsabilità dei magistrati ha affermato che “le sanzioni irrogate sono puramente platoniche, dei buffetti che non hanno avuto conseguenze nelle carriere dei magistrati”.

Andiamo a leggere le statistiche. Gli ultimi dati disponibili forniti dal Ministero della Giustizia sono relativi agli anni 2017-2024.

In otto anni sono state promosse 89 azioni disciplinari nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni e di queste 9 si sono concluse con condanna (1 trasferimento e 8 censure), la foto del post è esemplificativa.

In proposito cosa scrive il ministero della Giustizia?

Nell’ultima Relazione al Parlamento ex L. 16 aprile 2015, n. 47 (gennaio 2025): “Ricordiamo che l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione è espressione dei principi di solidarietà sociale e dei valori di civiltà giuridica in virtù dei quali, in un ordinamento democratico, chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale ha diritto a una congrua riparazione per i danni morali e materiali subiti.

La riparazione può riconnettersi, ad ipotesi del tutto legittime di custodia cautelare accertata ex post come inutiliter data: di frequente, la richiesta e la conseguente adozione di misure cautelari si basa su emergenze istruttorie ancora instabili e, comunque, suscettibili di essere modificate o smentite in sede dibattimentale.

Va poi sottolineato che, per costante giurisprudenza di legittimità, il diritto alla riparazione è configurabile anche nel caso in cui sia stato presentato un atto di querela, successivamente oggetto di remissione, ovvero in relazione a reati di cui venga in seguito dichiarata la prescrizione per decorso del tempo, o anche nel caso in cui l’ingiustizia della detenzione sia correlata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato nell’incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l’applicazione della misura custodiale.

Appare evidente, dunque, come il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione – così come, del resto, del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario di cui all’art. 643 c.p.p. – non possa essere ritenuto, di per sé, indice di sussistenza di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati che abbiano richiesto, applicato e confermato il provvedimento restrittivo risultato ingiusto.

Gli istituti riparatori hanno presupposti e obiettivi diversi e operano su piani distinti ed autonomi rispetto a quello della responsabilità disciplinare dei magistrati.

Si evidenzia in proposito che, con decreto legislativo 109/2006, sono stati tipizzati gli illeciti disciplinari in cui i magistrati possono incorrere sia nell’esercizio delle funzioni (art. 2), che fuori da esse (art. 3).

Quanto ai primi, rilevanti nel contesto di cui si discute, si rappresenta che la lettera gg) dell’art. 2 prevede specificamente quale fonte di responsabilità disciplinare “l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile”.

Risultano inoltre contemplate ipotesi di più ampio respiro, quali “i comportamenti che, violando i doveri di cui all’art.1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti” (lett. a), “la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile” (lett. g), “il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile” (lett. h), “l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli 41 elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge” (lett. l), “l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali” (lett. m) e “l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza” (lett. ff).

L’azione di vigilanza svolta dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 14 della legge 195/1958 e dell’art. 56 del DPR 916/1958 si sviluppa, dunque, entro coordinate molto più ampie ed efficaci rispetto alle rilevazioni possibili attraverso l’esame dei provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione che, peraltro, attesi i tempi di definizioni dei procedimenti ex art. 314 e ss. c.p.p., potrebbero rivelarsi non tempestive, anche in ragione del maturare dei termini di prescrizione o decadenza dell’azione disciplinare.

Deve conclusivamente osservarsi che le anomalie che possono verificarsi in correlazione con l’ingiusta compressione della libertà personale in fase cautelare sono costantemente e prontamente oggetto di verifica da parte degli Uffici ministeriali, sia a seguito di esposti e segnalazioni delle parti, dei loro difensori e di privati cittadini, sia nel corso di ispezioni ordinarie che, infine, in esito alle informative dei dirigenti degli uffici.

Pertanto, il sistema disciplinare consente di intercettare e sanzionare condotte censurabili molto prima ed indipendentemente dalla verifica dei presupposti per il riconoscimento della riparazione da ingiusta detenzione.

Tale evidenza emerge dall’analisi della normativa e della giurisprudenza in materia e trova conferma negli esiti del concreto funzionamento del sistema di responsabilità disciplinare dei magistrati. In linea generale si osserva che neppure dall’attento monitoraggio avviato dall’Ispettorato generale sulle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione, ampiamente citato nella presente Relazione, è emersa alcuna correlazione tra i citati provvedimenti e gli illeciti disciplinari dei magistrati.

Si riportano qui di seguito, come richiesto dalla legge, i dati relativi al numero dei procedimenti disciplinari avviati ex art. 2, lett. gg) D.lgs. n. 109/2006, nei confronti dei magistrati nel periodo 2017-2024 per le accertate ingiuste detenzioni. Il seguente schema (vedi foto post) mostra che, limitando l’analisi agli anni 2017-2022 che hanno visto tutti i loro procedimenti conclusi, nell’88,7% dei casi gli illeciti disciplinari si sono conclusi con esito positivo (assoluzione e non doversi procedere), mentre vi è stato esito negativo solo nel restante 11,3% dei casi (censura, ammonimento e trasferimento)”.

Viene da chiedersi ma Nordio legge la relazione che il Ministero invia al Parlamento?

Perchè le parole rassicuranti usate nella relazione non sembra corrispondano alle parole pronunciate da Nordio nel corso del dibattito su Sky Tg24.

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