Sindacato della Corte di cassazione sul contenuto diffamatorio delle parole utilizzate.
La Cassazione sezione 5 con la sentenza 7694/2026, in tema di diffamazione, ha ricordato che la Suprema Corte può sindacare il contenuto diffamatorio della frase che si assume lesiva dell’altrui reputazione e l’eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato (vedi Sez. 5, n. 19889 del 17/02/2021, Parrino, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 – 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv 233749).
In motivazione si è precisato che, anche in tema di diffamazione, la Corte di cassazione non è giudice del fatto dovendo esercitare il proprio sindacato sulla base dei fatti per come accertati dal giudice di merito e che il principio affermato trova fondamento nella regola di decisione di cui all’art. 129 cod. proc. pen. che confluisce nell’epilogo decisorio di cui all’art. 620, co. 1, lett. l), cod. proc. pen., in forza della quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
Come noto l’art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (cfr. Sez. U n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529 – 01).
E, nel caso del giudizio di legittimità, l’epilogo decisorio è quello dell’art. 620, lettera l), cod. proc. pen. che, tra i casi di “annullamento senza rinvio”, prevede l’ipotesi in cui la Corte di cassazione ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e in ogni altro caso in cui giudica superfluo il rinvio.
In sostanza il giudice di legittimità non diventa “giudice del fatto”, né potrebbe esserlo, ma semplicemente opera una verifica sui fatti come accertati dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte, per stabilire se, ad esempio, risulti l’insussistenza del fatto, per mancanza dell’elemento materiale, oppure emerga (dalla stessa ricostruzione della vicenda riportata in sentenza) una causa di giustificazione, rispettando pur sempre i limiti di cognizione delineati dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. su tale ultima precisazione Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, dep. 2019, Gilardi, Rv. 274567 – 01).
Del resto la Corte di cassazione si è ripetutamente pronunciata nel senso di ritenere consentita l’adozione di una decisione di annullamento senza rinvio, applicando una formula di proscioglimento alla quale sarebbe comunque tenuto il giudice di rinvio, in ossequio ai principi di diritto enunciati in sentenza (cfr. Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, in motivazione; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555).
Nella specie, quanto accertato dai giudici di merito induce questo collegio a rilevare l’operatività della causa di giustificazione del diritto di critica alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
