Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 1937/2026, 2 dicembre 2025/19 gennaio 2026, ha affermato che l’esecuzione ad opera della polizia giudiziaria di un decreto con cui il PM abbia ordinato la perquisizione e il sequestro delle cose pertinenti al reato, senza alcun’altra specificazione, comporta la necessità che il PM medesimo provveda alla convalida del sequestro, ai sensi dell’art. 355, cod. proc. pen.
Ciò perché la predetta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l’individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo del reato, o cose ad esso pertinenti, la quale richiede un controllo dell’autorità giudiziaria ((Sez. 2, n. 5494 del 28/01/2016, Rv. 266306 – 01, in senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 26816 del 28/05/2025).
Tale consolidato principio risulta pienamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il decreto del PM appare del tutto privo della individuazione (anche solo per categorie) delle cose da ricercare e – se del caso – da sottoporre a sequestro.
Nessun dubbio può quindi porsi sulla necessità della convalida, da parte del PM, del sequestro degli orologi operato dalla PG nei confronti del ricorrente; né risulta che l’autorità inquirente, esaminando la richiesta di restituzione formulata da costui (istanza accolta per due soli orologi), abbia proceduto ad apporre autonomamente un vincolo ablativo per esigenze probatorie.
Deve quindi ritenersi del tutto erroneo l’assunto del GIP (peraltro ricorrendo ad una terminologia impropria, dato che l’originario vincolo aveva finalità probatorie) secondo cui “la misura reale è stata cristallizzata a livello cautelare, posto che non risulta che la stessa sia stata revocata o annullata né in fase di indagine né nel processo di merito” (cfr. pag. 1 dell’ordinanza impugnata).
In realtà, è l’assenza di tempestiva convalida, da parte del PM, ad aver determinato la perdita di efficacia del vincolo ablativo apposto d’urgenza dalla PG (sul punto, cfr. Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, Rv. 274240 – 01, secondo cui «l’omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro eseguito di iniziativa della PG determina l’inefficacia del sequestro e, conseguentemente, fa sorgere l’obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, consentendo all’interessato, in caso di diniego del pubblico ministero, di proporre opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen.».
In motivazione, la Corte ha precisato che, essendo ormai venuta meno l’efficacia del vincolo derivante dal sequestro, ai fini del rigetto dell’istanza di restituzione non potrebbe farsi utile riferimento al principio secondo cui le cose suscettibili di confisca obbligatoria non possono essere restituite all’interessato al venir meno delle esigenze probatorie che ne avevano legittimato il sequestro.
