La cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 7678/2026 ha ricordato che il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti
Sul punto è utile citare Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 46042/2022: ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice.
Tornando al caso esaminato, la cassazione ha rilevato che la motivazione del giudice di merito è carente in quanto fondata sulla mera esistenza di precedenti penali (che non risultano descritti nella loro successione temporale, né raffrontati con gli illeciti sottoposti a scrutinio) e pertanto non conforme alle indicazioni ermeneutiche dettate da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti.
In particolare, il giudice di merito è tenuto ad esaminare il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; a tale verifica il Collegio non ha adeguatamente proceduto.
L’impugnata sentenza va pertanto annullata.
In tema ricordiamo le recenti sentenze conformi al principio commentate dal Blog:
Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 5958 del 12 febbraio 2026 Recidiva: per il riconoscimento non basta richiamare “l’esistenza di precedenti” (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
Cassazione penale, Sez. 2^, 2438/2026, 16/21 gennaio 2026
Recidiva: non basta la parola e neanche i precedenti (Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA
Cassazione sezione 1 sentenza numero 34032 del 16 ottobre 2025
Recidiva: non basta un precedente (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
