Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 6307/2026, 30 gennaio/17 febbraio 2026, ha ritenuto configurabile il concorso del destinatario delle telefonate nel reato di utilizzazione indebita di un dispositivo idoneo alla comunicazione da parte del detenuto, purché la sua condotta abbia contribuito a determinare o rafforzare nell’agente il proposito criminoso o comunque ad agevolare la commissione dell’illecito o la sua prosecuzione.
Provvedimento impugnato
Il GIP del Tribunale emetteva ordinanza di custodia in carcere nei confronti di TC per i reati di concorso nel delitto di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen. e 629 cod. pen., entrambi aggravati dalla finalità di agevolare la consorteria mafiosa capeggiata dal coniuge dell’indagata, ALR, elemento di vertice della omonima ‘ndrina.
Quanto alla gravità indiziaria del primo reato, dalle intercettazioni emergeva che ALR, detenuto dal 19/12/2019, aveva a disposizione un apparecchio cellulare con il quale comunicava anche più volte al giorno con la moglie, TC, così informandosi, secondo l’imputazione provvisoria (capo 2), delle dinamiche interne della famiglia e della omonima consorteria criminale.
Dalle intercettazioni risultava altresì la compartecipazione di TC alla attività estorsiva nei confronti dei titolari della rosticceria “XXX”, posta in essere al fine di agevolare le attività della ‘ndrina facente capo al marito.
In particolare, si contestava alla donna di essere la destinataria finale del denaro frutto dell’estorsione, indicato nelle conversazioni con il termine “arancini”.
Con ordinanza del 30/04/2025, depositata il 27/08/2025, il Tribunale del riesame annullava l’ordinanza cautelare per difetto della gravità indiziaria, disponendo l’immediata liberazione dell’indagata.
A fondamento della decisione, in primo luogo, la mancanza di gravità indiziaria del reato di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen., in concorso con il coniuge. Evidenziava che il delitto di utilizzazione di un apparecchio atto alla comunicazione ha natura di reato proprio, il cui soggetto attivo qualificato è il detenuto. Il Tribunale escludeva che TC, limitandosi a ricevere le telefonate e tenendo dunque un “contegno evidentemente passivo”, non avrebbe fornito il “concreto contributo alla realizzazione del reato” di tipo rafforzativo o agevolativo richiesto per la configurabilità della condotta concorsuale.
Quanto alla estorsione, il Tribunale riteneva che, dall’analisi del compendio intercettivo, non emergessero indizi della partecipazione della Certo all’azione delittuosa.
Ricorso per cassazione
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, per vizi di motivazione e violazione di legge, affidandosi a due separati motivi, relativi alle due diverse contestazioni di cui è stata esclusa la gravità indiziaria a carico di TC. Nel primo motivo, censura l’ordinanza sotto il profilo dell’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 110 e 391-ter, comma terzo, cod. pen. e il vizio di motivazione nella parte in cui si è escluso che la condotta di TC configurasse un concorso morale nel reato di utilizzo illecito dei telefoni cellulari pervenuti illegalmente al detenuto ALR.
Lamenta che l’ordinanza impugnata non abbia fornito le ragioni per le quali, a fronte della continua disponibilità dell’indagata a conversare con il compagno, anche più volte al giorno, tale condotta fosse stata ritenuta priva di rilevanza penale in quanto “meramente passiva”, potendo al contrario tale disponibilità integrare concorso morale nel reato, facendo sorgere o rafforzando il proposito di proseguire nell’attività criminosa, che nella specie consiste nell’utilizzo indebito del telefono cellulare.
Con il secondo motivo rileva la manifesta illogicità del ragionamento probatorio operato nell’ordinanza in merito all’esclusione della gravità indiziaria della partecipazione di TC alla operazione estorsiva, nonché violazione dell’art. 629 cod. pen.
Il motivo è in realtà esclusivamente incentrato sul vizio motivazionale, lamentando una indebita parcellizzazione dei dati indiziari.
Si rileva che l’ordinanza non si confronterebbe: 1) con l’intercettazione del 09/08/2020, con cui la donna comunicava al marito che “quelli di XXX” (cioè, le vittime dell’estorsione) avevano chiesto di parlare in videochiamata con lui e da cui si comprende che il fratello del boss, FLR, sarebbe stato incaricato di recuperare il denaro frutto dell’estorsione; 2) con la circostanza che, il 31/08/2020, FLR avrebbe consegnato il denaro frutto dell’estorsione, cui i conversanti si riferivano con il termine “arancini”, alla nipote CLR a casa dell’indagata e che l’esortazione ad annotare il denaro ricevuto era rivolta a più persone (“segnateveli”) e quindi non poteva essere rivolta alla sola nipote; 3) alla conversazione del 14/01/2021, in cui TC si lamentava con marito detenuto del fatto che “quel coso fetuso XXX” non glieli avesse dati e 4) che, sempre nella medesima conversazione, non fosse stata valorizzata la circostanza che TC, lamentandosi dei mancati versamenti a titolo estorsivo, ne individuasse la ragione nello stato detentivo del marito.
Decisione della Suprema Corte
Il primo motivo del ricorso del PM è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
Il delitto di cui all’art. 391-ter cod. pen., introdotto dall’art. 9 d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 e rubricato «Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti», mira a contrastare il fenomeno, sempre più diffuso, di accesso dei detenuti ad apparecchi cellulari in carcere, con i quali non solo essi mantengono contatti con l’ambiente criminale di provenienza, ostacolando il percorso trattamentale, ma – specialmente per i reati associativi – proseguono di fatto nello svolgimento dell’attività criminosa.
Sulla base di quanto emerge dai lavori preparatori del d.l. n. 130 del 2020, l’introduzione della nuova fattispecie delittuosa risponde all’esigenza di contrastare la ricezione e l’uso in carcere di apparecchi cellulari, che l’Amministrazione penitenziaria non era in condizioni di contrastare altrimenti, per la scarsa efficacia deterrente della sanzione disciplinare.
Nella relazione illustrativa si espone, infatti, che «si intende introdurre nel codice penale un reato specifico per punire le condotte illecite di introduzione, possesso e utilizzo di apparecchi radiomobili o altri apparati, idonei per le comunicazioni con l’esterno, all’interno degli istituti penitenziari, al fine di prevenire e di contrastare tali condotte e, soprattutto, di garantire una maggiore sicurezza all’interno delle carceri, in modo da evitare che il loro dilagare possa arrecare pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico».
La preoccupazione del legislatore, quindi, è di impedire che il detenuto tenga contatti indebiti con i correi all’esterno, continuando liberamente a gestire i propri traffici criminosi. In dottrina, anche sulla base della collocazione sistematica del reato, tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia, si è sostenuto che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame va individuato nell’esigenza di garantire l’effettività della pena detentiva e della custodia cautelare in carcere, le cui finalità possono risultare frustrate dall’indebito accesso, da parte dei detenuti, a dispositivi idonei alla comunicazione, dei quali gli stessi si potrebbero servire non solo per coltivare il proprio diritto all’affettività, comunicando con i loro cari, ma anche per continuare a gestire affari illeciti. (Sez. 6, n. 42941 del 11/09/2024, Rv. 287262 – 01, e Sez. 6, n. 25746 del 13/05/2025, Rv. 288187 – 01).
Il primo comma dell’art. 391-ter cod. pen. contempla un reato a più fattispecie, di cui risponde «chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l’uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta».
Il secondo comma prevede un aggravamento della pena se le condotte sono commesse da determinati soggetti qualificati.
Al terzo comma, la novella introduce una diversa fattispecie incriminatrice, che contempla l’uso o la mera ricezione dell’apparecchio: «la medesima pena di cui al primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni».
La disposizione configura una ipotesi di reato proprio “esclusivo”, in cui l’autore materiale può essere il solo detenuto, che ne risponde se riceve l’apparecchio, anche senza utilizzarlo, oppure lo utilizza in qualunque modo per effettuare comunicazioni.
A differenza dei reati propri “non esclusivi”, in cui la condotta dell’extraneus integra comunque un fatto penalmente rilevante, benché diverso, nei reati propri “esclusivi”, o di “mano propria” condotta assume rilevanza penale solo ove commessa dal soggetto qualificato, mentre è priva di rilevanza penale se commessa dall’extraneus. Pertanto, occorre che «il soggetto qualificato (o intraneo), concorrente con altri, sia il personale esecutore del fatto tipico (ad esempio, nel reato di incesto), essendo questa l’indispensabile condizione per la sussistenza del reato proprio, prospettandosi, in difetto, un reato comune ovvero nessun reato». (Sez. 1, n. 4820 del 05/02/1991, Rv. 187201 – 01 e, in motivazione, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 01).
Come osservato dal ricorrente, l’uso del verbo “utilizzare” circoscrive la condotta materiale al solo detenuto, senza il necessario concorso di un interlocutore, sicché non costituisce un reato a concorso necessario, a differenza delle ipotesi dei primi due commi. La fattispecie integra invece un reato proprio “esclusivo” a concorso non necessario, ma eventuale, in cui l’utilizzo da parte del detenuto dell’apparecchio può portare ad un coinvolgimento immediato di un terzo (ad esempio nelle telefonate) oppure a nessun coinvolgimento immediato (ad esempio in un messaggio), o anche a nessun coinvolgimento in assoluto (come nell’ipotesi della navigazione sul web).
Il tema relativo al possibile concorso dell’interlocutore nel delitto di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen., in forma di concorso morale, sollevato dal ricorrente, richiede una breve premessa.
Costante è l’insegnamento secondo cui, per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato.
Sul piano dell’apporto morale, il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, quali l’istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, l’agevolazione alla sua preparazione o consumazione, il rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso (Sez. U n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).
Sono invece escluse dall’area di punibilità soltanto quelle condotte di contenuto del tutto passivo, tenute da coloro che, pur a conoscenza delle intenzioni delittuose, non compiano alcuna attività atta ad incidere sulla esecuzione della condotta o sulla determinazione delittuosa. Il principio, sviluppato soprattutto in materia di detenzione di sostanze stupefacenti e in materia di delitti con uso di violenza o minaccia, consente di distinguere la condotta partecipativa dalla mera connivenza non punibile. Ad esempio, in caso di detenzione di stupefacenti nell’immobile di uso comune, la tolleranza della condotta delittuosa altrui in uno spazio condiviso assume una funzione agevolatrice se valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287403 – 01).
Ancora, in tema di concorso di persone, la presenza sul luogo dell’esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi di una forma di compartecipazione criminosa ideale, allorché palesi chiara adesione e incitamento ulteriore alla condotta dell’esecutore materiale, fornendogli stimolo all’azione e maggiore senso di impunità e sicurezza. (Sez. 1, n. 24501 del 09/04/2025, Rv. 288221 – 01).
In relazione ad alcune figure delittuose di mano propria, la giurisprudenza di legittimità ha concordemente ritenuto che l’extraneus, cioè il soggetto non dotato della specifica qualifica, possa concorrere nel reato proprio, con concorso morale, purché il suo apporto sia causalmente efficiente rispetto alla realizzazione del fatto reato.
Ad esempio, è stato affermato che concorre nella contravvenzione di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il proprietario di un fondo che, con condotta cosciente e volontaria, tollera che il soggetto al quale ne ha affidato la gestione vi realizzi una discarica abusiva, posto che tale comportamento, pur se passivo, contribuisce, moralmente e materialmente, alla realizzazione dell’illecito, sicché non può inquadrarsi nella mera connivenza non punibile (Sez. 3, n. 46231 del 14/11/2024, Rv. 287336 – 02).
Riguardo alle condotte di tipo “comunicativo” o comunque che richiedono un rapporto con l’altro, anche non in forma di concorso necessario, come la fattispecie in esame, è parimenti consolidata l’opinione che richiede un apporto istigatore o facilitatore; in particolare, per il reato di rivelazione di segreti d’ufficio, il cui oggetto giuridico è la tutela della notizia riservata, a partire da Sez. U, n. 420, dell’08/11/1981, dep. 1982, Emiliani, Rv. 151619 – 01 è stato affermato che: «Il delitto di rivelazione dei segreti di ufficio si risolve in una fattispecie plurisoggettiva anomala, essendo la condotta incriminata legata a chi riceve la notizia e alla previsione della punizione nei confronti del solo autore della rivelazione, nel senso, cioè, che il mero recettore della notizia non può essere assoggettato a pena in conformità del principio di legalità. Tuttavia, in base all’ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, non può escludersi la partecipazione morale del destinatario della rivelazione; partecipazione, questa, che, oltre alle tradizionali forme della determinazione e della istigazione, comprende anche l’accordo criminoso e, comunque, può estrinsecarsi nei modi più vari ed indifferenziati, ribellandosi a qualsiasi catalogazione o tipicizzazione, a cui invece deve uniformarsi la condotta dell’autore dell’illecito e, quindi, del concorrente che esegue l’azione vietata dalla norma e non già quella del partecipe». Si è, così, in seguito ribadito che in tema di rivelazione di segreti d’ufficio, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell’extraneus”, è necessario che questi non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto (Sez. 6, n. 34928 del 17/04/2018, Rv. 273786; conf. Sez. 6, n. 47997 del 18/09/2015, Rv. 265752; Sez. 1, n. 5842 del 17/01/2011, Rv. 249357, Sez. 6, n. 39428 del 31/03/2015, Rv. 264782 – 01) In relazione ad un’altra fattispecie di reato proprio “esclusivo”, non a concorso necessario, la bancarotta preferenziale, si è affermato che: «In tema di concorso nel reato di bancarotta preferenziale, il dolo dell’extraneus” nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell’intraneus”, con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. (Sez. 5, n. 27141 del 27/03/2018, Rv. 273481 – 01).
Infine, in tema di collusione con la Guardia di Finanza di cui all’art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383 – delitto a concorso necessario – si è ritenuta non punibile la condotta dell’estraneo che abbia consentito o aderito alla proposta collusiva, configurandosi, invece, concorso punibile nel caso di istigazione, determinazione o agevolazione idonee ad incidere, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., sul perfezionamento della fattispecie (Sez. 1, n. 21936 del 14/03/2023, Rv. 284546 – 01).
In tale contesto esegetico deve inquadrarsi – come già sancito dalla giurisprudenza di legittimità in recenti decisioni (Sez. 1, n. 39446 del 31 ottobre 2025, e Sez. 1, n. 1787 del 17/10/2025, dep. 2026, Rv. 289086 – 01), adottate con riferimento a casi analoghi – l’esame delle censure rivolte dal PM ricorrente avverso l’ordinanza nella parte in cui esclude che la ricezione di numerose telefonate configuri concorso morale nel reato proprio “esclusivo” di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen.
In tali pronunce, sulla scorta di un pertinente e condivisibile percorso argomentativo, si è ritenuto il concorso del destinatario delle telefonate nel reato di utilizzazione indebita di un dispositivo idoneo alla comunicazione da parte del detenuto, purché la sua condotta abbia contribuito a determinare o rafforzare nell’agente il proposito criminoso o comunque ad agevolare la commissione dell’illecito o la sua prosecuzione. È stato in particolare valorizzato, tra gli altri elementi, il numero elevato di conversazioni e la distribuzione della condotta su un rilevante arco temporale.
I giudici del Tribunale del riesame, nell’ordinanza impugnata, sono pervenuti alla conclusione della configurabilità del delitto di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen. soltanto nei confronti del detenuto, posto che la moglie non aveva posto in essere una attività volta a procurare l’apparecchio, né aveva fornito o introdotto nel carcere il telefono, limitandosi alla mera ricezione delle telefonate, contegno ritenuto meramente passivo.
Tuttavia, pur definendo “passivo” il contegno dell’indagata, il provvedimento non contesta in fatto la circostanza, riportata nell’ordinanza genetica, che l’indagata avesse risposto alle assidue telefonate del marito nella consapevolezza della illiceità della condotta del chiamante; non esamina il contenuto delle numerose conversazioni che risultano essere intervenute non dà conto del modo in cui le singole comunicazioni si correlano ad attività poste in essere dalla destinataria tali da generare le successive telefonate, né si confronta con l’argomento logico secondo cui – a differenza di altre situazioni in cui il connivente assiste, in modo del tutto passivo, all’azione delittuosa “tollerata” – nell’atto stesso di rispondere ad una telefonata ed iniziare una conversazione si realizza un’azione cosciente e volontaria, soprattutto quando l’oggetto della conversazione si alimenta, come detto, di attività indicate come da compiere nelle precedenti telefonate.
Ciò posto, occorre rilevare che le argomentazioni dell’ordinanza impugnata appaiono contraddittorie e manifestamente illogiche lì dove, da un lato, la continuità e frequenza delle conversazioni tra il detenuto e la moglie non viene messa in dubbio e, dall’altro, viene escluso il concorso di TC nel reato proprio del detenuto, neppure sotto il profilo morale, non valutando se il suo contegno invece palesi un sostegno o persino un “incitamento ulteriore” nella commissione del reato.
Peraltro, il provvedimento del Tribunale del riesame presenta anche elementi di ulteriore incoerenza laddove, in relazione al capo di incolpazione relativo all’estorsione, riporta la telefonata del 09/08/2020, in cui l’indagata propone al marito detenuto una videochiamata con “quelli di XXX”, da svolgersi per il suo tramite (dicendogli “domani lo chiamiamo”), non solo di per sé esortativa ad un successivo utilizzo del telefono, ma anche riguardante l’ambito degli “affari” del detenuto.
A fronte di un compendio probatorio evidenziato nell’ordinanza impugnata, dal quale emergono una piena disponibilità alla prosecuzione dei contatti telefonici, anche funzionale alla comunicazione relative ad attività indicate nelle precedenti comunicazioni, e dunque potenziale “stimolo” alla reiterazione dell’attività delittuosa, tale da incidere sull’intento ALR di proseguire nel tempo l’utilizzo illecito del cellulare, non risultano indicati, con la necessaria linearità e logicità, i motivi per i quali il Tribunale abbia escluso che la condotta di TC integri gli estremi di una agevolazione concorsuale, rilevante ai sensi dell’art. 110 cod. pen. rispetto alla condotta tipica, che, nel caso del terzo comma che viene in rilievo, è rappresentata dalla comunicazione con altri in elusione delle prescrizioni imposte.
Alla luce di tali considerazioni e dei principi sopra enunciati, si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza censurata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale, sezione riesame, affinché valuti se la condotta di TC che, interloquendo continuativamente con il coniuge detenuto in carcere ed esortandolo (almeno in un’occasione) ad ulteriori indebite conversazioni telefoniche, abbia rafforzato e comunque agevolato il proposito criminoso del detenuto, istigandone la prosecuzione e, di conseguenza, se integri o meno gli estremi del concorso morale nel delitto di cui all’art. 391-ter, cod. pen.
Il secondo motivo è invece generico e manifestamente infondato e non supera il vaglio di ammissibilità. La giurisprudenza di questa Corte, sin dalla sentenza Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01, è costante nel ritenere che l’interpretazione dei “fatti comunicativi” rientri tra le valutazioni di merito, incensurabili in sede di legittimità, salvo sia fondata su criteri del tutto illogici.
Da ultimo, è stato affermato che: «In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l’individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un’affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto», (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, Rv. 286599 – 01).
L’ordinanza del Tribunale del riesame, nell’esaminare il quadro indiziario a sostegno della misura cautelare applicata a TC per concorso in estorsione, riporta la serie di chiamate del 31/08/2020 in cui – secondo la prospettazione dell’ordinanza genetica – il fratello del boss, FLR, si sarebbe incontrato con la nipote CLR, figlia di ALR di TC e moglie di S., dandogli del denaro (“gli arancini”) provento dell’estorsione ai danni dei gestori della rosticceria “XXX”.
Osserva che, pur volendo accreditare la ricostruzione accusatoria della vicenda illecita operata dall’ordinanza cautelare, l’analisi del compendio probatorio non consente di evidenziare la circostanza che TC fosse la destinataria finale della somma.
Le telefonate riportate in sequenza vedono dapprima FLR cercare di incontrare S. (ore 18.22), ed apprendere da CLR che erano “scesi a XXX”, poi, la mattina dopo cercare di incontrarlo, tenendo con lui e con la moglie contatti telefonici, poi, nel pomeriggio andare da CLR, a casa della madre TC e portare a lei la somma, raccomandandosi “segnateveli”.
In questa fase non viene in conto la partecipazione della ricorrente, né sono segnalati elementi investigativi da cui desumere che la somma vedesse TC come destinataria.
L’ordinanza censurata esclude inoltre che il coinvolgimento nell’estorsione della Certo potesse desumersi dalla conversazione del 9 agosto precedente, tra ALR e la moglie, relativa allo svolgimento di attività lavorativa del loro altro figlio D. presso una sede secondaria della rosticceria.
Il ricorso evidenzia la circostanza che CLR fosse a casa della madre durante la dazione, e che l’esortazione “segnateveli” fosse diretta anche a TC.
Tali notazioni non scalfiscono tuttavia in modo essenziale la tenuta logica dell’interpretazione dei fatti data dall’ordinanza. Infatti, le indagini indicate non riportano altri elementi da cui trarre con certezza la conseguenza che il 31/08/2020 TC fosse in casa o partecipasse alla dazione, o che l’esortazione “segnateveli” fosse incontrovertibilmente rivolta a lei (o piuttosto riguardare l’apporto di altri, come S., che FLR aveva cercato di incontrare senza successo).
Neppure la circostanza (evidenziata dal ricorso) sulla conoscenza di TC dell’intenzione del cognato di recarsi a riscuotere la somma provento dell’estorsione “fine mese”, al di là della finalità lecita o meno del viaggio, si evince in modo incontrovertibile dalla telefonata del 9 agosto, da cui invece risulterebbe che DLR e non lo zio FLR sarebbe andato a XXX. L’interpretazione data non è dunque da ritenersi illogica, né i riferimenti nella chiamata del 14/01/2021 consentono di scardinare il ragionamento del Tribunale, che non si fonda sulla equazione tra “arancini” e “denaro”, ma sulla insufficienza della provvista indiziaria in merito alla ricezione della somma da parte dell’indagata.
Va quindi annullata l’ordinanza impugnata, limitatamente al delitto di cui all’art. 391-ter cod. pen., con rinvio per nuovo esame al Tribunale – Sezione riesame.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del PM.
