Patteggiamento e giustizia riparativa: il diniego non è impugnabile (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 8166/2026 ha stabilito che nel caso in cui l’ordinanza di diniego della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa sia stata emessa in un processo concluso con la sentenza di applicazione della pena, proprio perché quest’ultima è stata concordata fra le parti, neppure in astratto è ipotizzabile uno svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale.

Fatto:

Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 7 novembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato nei confronti di A.C., in ordine al delitto di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen. la pena concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.

Nel corso dell’udienza fissata per la decisione in ordine alla richiesta di applicazione della pena, il difensore dell’imputato ha reiterato la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, in precedenza già rigettata.

Il G.I.P., acquisito il parere del Pubblico Ministero, ha nuovamente rigettato la richiesta, osservando che in atti non vi era la volontà della persona offesa di accedere a detto programma e, conseguentemente, si versava nella impossibilità di addivenire a un esito favorevole del trattamento.

Indi il G.i.p. ha pronunciato la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Avverso l’ordinanza di rigetto, ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge –in specie dell’art. 48 d.lgs. 20 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) – chiedendo, di conseguenza, l’annullamento della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, l’accesso ai programmi di giustizia riparativa sarebbe stato negato, pur a fronte della sussistenza dei presupposti legali.

Decisione:

La cassazione premette che il tema della impugnabilità dell’ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, ha determinato un contrasto giurisprudenziale che è stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026.

Questa sentenza ha stabilito che «Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per Cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato».

Le Sezioni Unite hanno dato atto che l’inserimento della giustizia riparativa nel sistema della giustizia penale ha determinato l’ampliamento delle risposte dell’ordinamento alla commissione di un reato, attraverso la previsione di un percorso parallelo e autonomo rispetto al processo penale, fondato sul consenso delle parti e sulla mediazione imparziale.

Hanno, tuttavia, chiarito, sulla base della lettura congiunta delle disposizioni di cui agli artt. 44, commi 2 e 3, d.lgs. n. 150/2022 e 129 bis cod. proc. pen. che, una volta iniziato il procedimento penale e fino all’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, l’accesso ai programmi di giustizia riparativa non è consentito senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Se per accertare la sussistenza di un fatto di rilievo penale o profili di responsabilità sia stato avviato un procedimento penale, agli interessati è inibito l’autonomo accesso alla giustizia riparativa e in tale evenienza occorre l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria cui, ai sensi dell’articolo 129 bis cod. proc. pen., è rimesso il compito di valutare, in positivo, l’utilità del programma alla risoluzione delle questioni derivanti dai fatti reato e, in negativo, l’assenza di pericolo concreto per gli interessi o per l’acquisizione della prova derivante dallo svolgimento del programma medesimo.

La Corte, nel supremo Consesso, ha, indi, affermato che l’attività di verifica dell’esistenza dei presupposti per concedere l’autorizzazione (come disciplinata dall’art. 129 bis cod. proc. pen.) e l’attività di valutazione dell’effetto giuridico che lo svolgimento del programma può avere nel procedimento penale (come disciplinato dall’articolo 58 d.lgs. n. 150/2022 sull’esecuzione della pena) hanno natura giurisdizionale.

La decisione, infatti, viene assunta con ordinanza, ovvero con provvedimento motivato, in ogni stato e grado del processo, previa instaurazione del contraddittorio (ovvero sentite le parti, i difensori nominati, e – se ritenuto necessario – la vittima) in relazione alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste dal terzo comma dell’art. 129 bis cod. proc. pen.; inoltre, gli eventuali effetti favorevoli discendenti dalla partecipazione al programma concluso con un esito riparativo sono destinati ad operare all’interno del processo/procedimento penale, potendo comportare: nei reati procedibili a querela rimettibile, l’estinzione del reato per remissione tacita della querela ex art. 152, comma 3, n. 2, cod. pen; in relazione agli altri reati, una mitigazione del trattamento sanzionatorio ex art. 58 d.lgs. n. 150/2022, a norma del quale l’autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all’art. 133 cod. pen., l’eventuale esito riparativo, senza che, tuttavia la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo possano produrre effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa.

Lo stesso giudice delle leggi, con la sentenza n. 128 del 2025, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 420 quater, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato contenga l’avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, ha affermato che la giustizia riparativa ha natura extraprocessuale e si configura come post factum destinato a svilupparsi fuori dal processo penale.

La Corte costituzionale, dunque, ha affermato che è il programma di giustizia riparativa a non avere carattere giurisdizionale, ma non così la decisione dell’autorità giudiziaria che autorizza o meno le parti del procedimento ad accedervi.

Corollario del carattere giurisdizionale della decisione sul rinvio al Centro per la giustizia riparativa è la sua impugnabilità nel caso in cui assuma contenuto negativo.

Al diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa (assicurato a chiunque abbia interesse ex art 43, comma 3, d.lgs. n. 150/2022) deve corrispondere, infatti, la garanzia di un ricorso effettivo col quale possa essere fatta valere l’eventuale violazione di quel diritto.

È per questo che, secondo le Sezioni Unite, il diritto a ricorrere contro il provvedimento che respinge l’istanza di ammissione, non può essere limitato a particolari categorie di reati: qualunque sia il regime di procedibilità, infatti, lo svolgimento del programma, tanto più se concluso con esito riparativo, produce effetti giuridicamente rilevanti sul processo penale che si traducono o nell’estinzione del reato o comunque in una più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio eventualmente applicabile.

Le Sezioni Unite, infine,– in coerenza a quanto già affermato a proposito del rimedio impugnatorio avverso l’ordinanza dibattimentale di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (Sez. Un. n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237-01) – hanno stabilito che lo strumento idoneo a tutelare il diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa sia l’impugnazione dell’ordinanza reiettiva che deve essere proposta con l’impugnazione della sentenza che definisce il grado del giudizio di merito ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen.

Ha precisato, inoltre, che detta impugnazione, come previsto dall’art. 568 cod. proc. pen., debba essere sorretta da un interesse concreto e attuale alla rimozione della situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto assume il Procuratore generale nelle conclusioni rassegnate, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza reiettiva, ma, ha chiesto anche, quale effetto di tale annullamento, l’annullamento della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Il complessivo tenore del ricorso, pertanto, consente di ritenere che l’imputato abbia inteso impugnare l’ordinanza unitamente alla sentenza.

Tanto premesso, si deve rilevare che il perimetro di impugnabilità dell’ordinanza in esame non può che essere quello della sentenza di applicazione della pena, unitamente alla quale è stata impugnata e che, nel caso di specie, tale perimetro è delineato dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., in base al quale il ricorso per Cassazione contro le sentenze emesse all’esito di una richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2 bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Rv. 279761-01).

Ed invero, la Suprema Corte ha già avuto modo di osservare, il giudizio di applicazione della pena è svincolato dalla specificità delle forme processuali nelle quali esso è innestato, essendo sufficiente che la richiesta di pena concordata sia stata ritualmente avanzata e sia manifestazione fedele e consapevole della volontà dell’imputato (Sez. 4 n. 8531 del 17/02/2022, Rv. 282761 – 02; Sez. 3, n. 34601 del 31/03/2021, Rv. 282233 – 01).

Come è stato opportunamente sottolineato, la celebrazione del giudizio di applicazione della pena sull’accordo delle parti può avvenire in una qualsiasi delle fasi che si possono aprire dopo quella delle indagini preliminari, a partire cioè dall’udienza preliminare fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, che rappresenta il momento estremo oltre il quale non è ammissibile il ricorso a quella speciale procedura.

Ne discende che il suddetto giudizio appare svincolato dalla specificità delle forme processuali nelle quali può avere origine, richiedendo esso unicamente che la richiesta sia stata ritualmente avanzata nell’ambito di una di quelle udienze in cui la legge processuale ne ammette la proposizione.

Applicando questo principio, anche prima della introduzione di cui all’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., in un caso nel quale l’applicazione della pena sull’accordo delle parti era avvenuta nel corso di un giudizio direttissimo, la cassazione ha ritenuto che l’eventuale nullità del giudizio direttissimo – prospettata quale effetto della nullità della convalida dell’arresto in flagranza, che costituisce uno dei presupposti di tale rito – fosse irrilevante, essendo stata la sentenza impugnata emessa, appunto, a seguito del giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. 6, n. 12891 del 09/07/1991, Rv. 188754 – 01).

A ciò deve aggiungersi: – che l’applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato; ciò in quanto le suddette nullità, se eventualmente verificatesi, devono ritenersi superate dall’accordo intervenuto tra le parti (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Rv. 269072 – 01; Sez. 3, n. n. 39193 del 18/06/2014, Rv. 260392 – 01; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Rv. 247539);

– che la sentenza di “patteggiamento” trova titolo nell’accordo delle parti e, prima ancora, nella richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato che costituisce fatto processuale autonomamente rilevante, di per sé introduttivo di una procedura speciale idonea a recidere ogni legame con la fase nella quale tale richiesta è maturata.

I principi su esposti devono essere ribaditi anche con riferimento alla ammissibilità della impugnazione della ordinanza di diniego dell’accesso alla giustizia riparativa unitamente alla sentenza di applicazione pena.

Mentre nel caso in cui l’ordinanza in esame sia stata emessa nel corso di un processo concluso con sentenza emessa in sede di rito abbreviato ovvero con sentenza emessa all’esito del dibattimento, l’impugnazione congiunta con la sentenza che ha definito il grado può, in astratto, determinare gli effetti favorevoli di cui già si è detto, incidenti sulla eventuale estinzione del reato (art. 152 comma 3 cod. pen) e sul trattamento sanzionatorio (art. 58 d.lgs. n. 150/2022); nel caso in cui l’ordinanza di diniego della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa sia stata emessa in un processo concluso con la sentenza di applicazione della pena, proprio perché quest’ultima è stata concordata fra le parti, neppure in astratto è ipotizzabile uno svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale.

Ed invero, la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato rappresenta un fatto processuale autonomamente rilevante, che rende impossibile far valere eventuali vizi, diversi da quelli indicati dall’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., intervenuti nella fase nella quale tale richiesta è maturata.

Nel caso in esame, il ricorrente non contesta di aver manifestato la volontà di chiedere l’applicazione della pena, né sostiene che la pena applicata non sarebbe conforme a quella richiesta, ma si limita a rilevare che, se fosse stato ammesso a un programma di giustizia riparativa, avrebbe potuto ottenere un trattamento sanzionatorio diverso e più favorevole rispetto a quello del quale lui stesso ha chiesto l’applicazione. Ne consegue che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli previsti dalla legge.

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