Anche in cassazione si può sbagliare ma l’importante è aver rimediato, anche se, sullo sfondo della sentenza della sezione disciplinare del CSM, rimane la ritardata scarcerazione dell’imputato dichiarato assolto dopo il ripensamento riparativo.
Un mero danno collaterale di scarsa rilevanza per la sezione disciplinare del CSM.
Sarebbe auspicabile che lo stesso metro di giudizio venisse impiegato anche per gli umani.
ORD. n. 129 del 2025 Presidente: PINELLI R.G. n. 50/2024 Estensore: CHIARELLI Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Ritardata scarcerazione – Consigliere di Corte di cassazione – Elementi giustificativi – Scarsa rilevanza del fatto – Illecito disciplinare – Insussistenza.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, per scarsa rilevanza del fatto, la condotta del consigliere relatore che, dopo aver dichiarato l’inammissibilità del ricorso, depositi una motivazione di assoluzione avuto riguardo a diverse circostanze, tra le quali la stessa condotta riparativa dell’incolpato, il quale segnali l’errore promuovendone la correzione.
Riferimenti normativi: decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. g) decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art 3 bis
Massime precedenti conformi Vedi: N. 90 del 2021.
