La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 8822 depositata il 6 marzo 2026 ha esaminato la questione del diritto di cronaca nel caso di pubblicazioni di ampi stralci di intercettazioni telefoniche, nel corso delle indagini preliminari, riguardanti un magistrato indagato per corruzione in atti giudiziari poi assolto nel merito.
La Suprema Corte ha stabilito, in tema di diffamazione a mezzo stampa concernente la fase delle indagini preliminari, che il criterio della verità della notizia non impone al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni dell’autorità giudiziaria né di tenere conto degli esiti processuali successivi: è sufficiente che il contenuto dell’articolo corrisponda fedelmente, nel suo tenore semantico, agli atti e ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria esistenti al momento della pubblicazione, purché la narrazione sia asettica, priva di gratuite enfasi e di indebite anticipazioni di responsabilità. Inesattezze modeste e marginali, riconducibili a circostanze secondarie che non alterino la struttura essenziale del fatto – quali l’erronea attribuzione di un’intercettazione all’indagata anziché a un’omonima, in presenza di un’omonimia oggettivamente ingannevole – non fanno venire meno l’operatività dell’esimente.
