La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 653/2026 ha stabilito che nel giudizio abbreviato, anche a seguito della novellazione dell’art. 79 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la costituzione di parte civile è tempestiva se interviene in epoca successiva alla conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441, comma 2, cod. proc. pen., a condizione che preceda la dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell’art. 421, comma 2, cod. proc. pen.
Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che il Giudice dell’udienza preliminare ha ammesso la costituzione di parte civile del Comune di Napoli all’udienza del 20 aprile 2023, successivamente all’ammissione degli imputati al giudizio abbreviato.
La Corte di appello, con motivazione logica e giuridicamente ineccepibile, ha rilevato che il Comune di Napoli non è stato indicato come persona offesa nell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e, dunque, ha avuto notizia della pendenza del processo nei confronti di Civile e Mancini per effetto della comunicazione di cancelleria del 6 marzo 2023; tre giorni dopo il Comune di Napoli ha depositato l’istanza di rimessione in termini per la costituzione di parte civile, ammessa dal giudice all’udienza del 20 aprile 2023.
Legittimamente il Giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto che il termine decadenziale per richiedere la restituzione in termini decorresse dalla comunicazione di cancelleria e non già dalla mera ricezione degli assegni da parte degli imputati, in quanto solo per effetto della prima il Comune di Napoli ha avuto contezza dell’accusa formulata nei confronti degli imputati, della fase in cui pendeva il processo e dell’udienza fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato.
La costituzione di parte civile è, inoltre, stata ammessa ai sensi dell’art. 441, comma 2, cod. proc. pen. e ritenuta tempestiva, in quanto, come ha correttamente rilevato la Corte di appello, all’udienza del 20 aprile 2023 non era ancora dichiarata l’apertura della discussione del giudizio abbreviato. L’art. 441, comma 2, cod. proc. pen. sancisce, infatti, che «la costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato».
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio abbreviato è tempestiva la costituzione di parte civile intervenuta in epoca successiva alla conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441, comma 2, cod. proc. pen., purché antecedentemente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell’art. 421, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 40923 del 30/05/2018, I., Rv. 273927-01; conf. Sez. 2, n. 3819 del 09/10/2019, Agrillo, Rv. 278591 – 01; Sez. 2, n. 12608 del 18 febbraio 2015, P.C. in proc. Pisani, Rv. 262774; Sez. 3, n. 35700 del 22 giugno 2010, C., Rv. 248487).
Ritiene la cassazione che questo orientamento debba essere ribadito anche dopo le modifiche introdotte nell’art. 79 cod. proc. pen. dall’art. 5, comma 1, lett. c), del d.gs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ordine al termine per costituirsi parte civile; la costituzione di parte civile dopo la conoscenza dell’ordinanza che ha disposto il giudizio abbreviato è, infatti, disciplinata autonomamente dall’art. 441, comma 2, cod. proc. pen., che non è stata inciso dalla recente riforma.
Questa disposizione consente l’esercizio dell’azione civile nel giudizio abbreviato ai soggetti ai quali il reato abbia recato un danno e che, pur legittimati, non siano stati messi in condizione di costituirsi parte civile in udienza preliminare.
Questa evenienza ricorre ove, come nel caso di specie, le persone offese non abbiano ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, per i danneggiati, che, nel disegno sistematico del codice di rito, non sono destinatari dell’avviso di cui all’art. 419 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 3, n. 21439 del 12/05/2005, P.c., Rv. 231986 – 01) o nei casi in cui il giudizio abbreviato sia stato ammesso al di fuori della celebrazione dell’udienza preliminare.
