Imputato detenuto e ordine di traduzione in caso in cui sia rappresentato in udienza da un procuratore speciale, nominato a seguito di richiesta di definizione del processo con rito alternativo (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 40734/2025 ha ricordato che non dev’essere disposta la traduzione dell’imputato detenuto nel caso in cui sia rappresentato in udienza da un procuratore speciale, nominato a seguito di richiesta di definizione del processo con rito alternativo ex art. 420, comma 2-ter, secondo periodo, cod. proc. pen., come richiamato, per l’udienza dibattimentale, dall’art. 554-bis, comma 2, cod. proc. pen., dovendosi ritenere lo stesso presente “ex lege”, in ragione della consapevole scelta abdicativa in ordine alla propria personale partecipazione al giudizio.

La Supera Corte sottolinea che il primo giudice ha fatto buon governo della nuova disciplina in tema di presenza/assenza dell’imputato.

Ferma restando la piena consapevolezza in capo al Tribunale dello stato di detenzione per altra causa (cfr. verbale del 24 settembre 2024), non vi era luogo a disporre la traduzione dell’imputato, da intendersi al contrario presente in giudizio, in ragione della scelta del rito effettuata, secondo la citata – e insuperabile – fictio iuris (con la quale il ricorrente non si confronta minimamente).

«La richiesta di giudizio abbreviato mediante il procuratore speciale costituisce un caso di presenza ex lege perché dà garanzia assoluta della conoscenza dell’esercizio dell’azione penale, dell’imputazione e della celebrazione del processo a carico dell’imputato. […] La norma è del tutto coerente con il conferimento della procura speciale che attribuisce al rappresentante il potere di esercizio del diritto» (così Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332-01. Conformi Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Corrado, Rv. 287199-01; Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208-01, tutte in tema di termine per l’impugnazione avverso sentenze emesse nei confronti di imputato assente).

A fronte della totale equiparazione alla fisica presenza dell’imputato in aula della partecipazione a giudizio di un suo sostituto (ed a prescindere dalla natura assoluta e insanabile ovvero a regime intermedio della nullità eccepita dal ricorrente), viene meno il presupposto logico e giuridico alla base dell’obbligo di traduzione dell’imputato detenuto ventilato dalla difesa.

Secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 1991, l’imputato detenuto è certamente titolare di un interesse ad essere presente all’udienza per contrastare, se lo voglia, le risultanze probatorie ed indicare eventualmente altre circostanze a lui favorevoli (cfr. anche Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837-01).

Tuttavia, qualora sia stata rilasciata una procura speciale al fine di richiedere la definizione mediante un rito premiale, il nuovo paradigma processuale declina secondo modalità specifiche il diritto dell’imputato a presenziare, senza arretrare sul piano delle garanzie di difesa, facendo leva sulla garanzia assoluta della conoscenza non solo dell’esercizio dell’azione penale e dell’imputazione, ma anche dello svolgimento del processo e della sua definizione, attraverso l’opera del procuratore prescelto.

Invero, la procura speciale per la richiesta di rito abbreviato, ancorché conferita al difensore nominato, è atto ben distinto dalla nomina del medesimo a patrocinatore: l’ordinamento processuale, in particolare, prevede che la procura speciale di cui all’art. 122 cod. proc. pen. possa essere conferita a chiunque, mentre quella difensiva di cui al precedente art. 96 cod. pen. può essere attribuita unicamente a un professionista abilitato al patrocinio legale; d’altronde, il comma 3 del suddetto art. 122, esclude la possibilità di ratifica degli atti compiuti in difetto di rituale procura speciale.

Alla luce di ciò, occorre concludere che «il procuratore speciale agisce come se fosse l’imputato, mentre il patrocinatore ha una margine di azione necessariamente più limitato, non potendo disporre dei diritti personali del primo» (così Sez. 1, n. 35703 del 29/05/2019, Tecle, Rv. 276808-01, che ha ulteriormente precisato, in motivazione, come «il procuratore speciale esercita i propri poteri secondo lo schema dettato dagli artt. 1387 e segg. cod. civ. ed è tenuto a giustificarli, similmente a quanto previsto dall’art. 1393 cod. civ., depositando l’atto presso l’ufficio giudiziario»).

La libera scelta dell’imputato di partecipare (non personalmente ma) per il tramite di un suo alter ego appositamente nominato, sulla base di una rapporto strettamente fiduciario, costituisce una ragionevole declinazione concreta delle modalità applicative in cui si estrinseca l’esercizio più pieno dei propri diritti processuali (a fortiori, quando il rappresentante, come accade sovente nella prassi, assicuri al contempo il possesso dello strumentario professionale del patrono tecnico), in coerenza con le norme e i principi posti dall’art. 6, comma 3, lett. c) e d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dall’art. 14, comma 3, lett. d), e) ed f), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881 (che riconosce esplicitamente il diritto di ogni individuo accusato di un reato di essere presente al processo, oltre che di difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta).

I giudici di Strasburgo, infatti, contemplano espressamente la possibilità di un’udienza tenuta senza la fisica presenza dell’accusato se costui abbia rinunciato al suo diritto di parteciparvi. Questa rinuncia può essere espressa o tacita (Corte EDU, 26/01/2017, Lena Atanasova c. Bulgaria, § 52; Corte EDU, 23/07/2020, Chong Coronado c. Andorra, §§ 42-45), purché soddisfi il criterio della rinuncia «consapevole e informata (cfr. Corte EDU, 01/03/2006 Grande Camera, Sejdovic c. Italia, §§ 86-87).

Pertanto, la circostanza che l’imputato fosse «rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale», come correttamente registrato dal Tribunale di Milano, rendeva superflua ogni attività di traduzione, in ragione della consapevole scelta abdicativa in merito alla propria personale partecipazione al giudizio, nei termini sopra illustrati

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22115 del 2022 Rv. 283438-01, N. 42749 del 2019 Rv. 277537 01, N. 26622 del 2022 Rv. 283880-01, N. 43835 del 2023 Rv. 285332-01, N. 13714 del 2024 Rv. 286208-01, N. 42390 del 2024 Rv. 287199-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7635 del 2022 Rv. 282806-01, N. 35399 del 2010 Rv. 247837-01

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