Invasione di terreni o edifici: la cassazione ripercorre i contrasti giurisprudenziali per concludere che … (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 3792/2026 ha stabilito che il reato di invasione di terreni o edifici deve ritenersi configurabile in capo all’avente causa di un terreno originariamente occupato da un genitore deceduto.

Per giungere alla suddetta conclusione la Suprema Corte ha ritenuto che ogniqualvolta si occupa un immobile sine titulo e come occupazione di un immobile sine titulo devono considerarsi le condotte di chi subentra nell’appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore ovvero di chi occupa l’immobile a titolo di mera cortesia o ancora, come nel caso oggetto di scrutinio, in virtù di un rapporto di parentela con l’originario e legittimo assegnatario, ed ancora integra il reato di cui all’art. 633 cod. pen. la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtù del rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest’ultimo, comportandosi come dominus o possessore.

In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che l'”invasione” va intesa nel senso di introduzione arbitraria non momentanea nell’edificio altrui allo scopo di occuparlo o, comunque, di trarne profitto, restando indifferenti i mezzi ed i modi con i quali essa avviene, non essendo necessaria la ricorrenza del requisito della clandestinità e risultando irrilevante che gli imputati avessero corrisposto i canoni di locazione all’Istituto proprietario dell’immobile (Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792 – 01).

L’approdo interpretativo condiviso si è stabilizzato in seguito all’emersione di un contrasto ormai superato.

Nella sentenza “Buccino” si legge infatti: «un primo indirizzo ermeneutico parte dalla considerazione per cui nel reato di invasione di terreni o edifici la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente”, ossia “contra ius” in quanto privo del diritto d’accesso, per cui la conseguente “occupazione” costituisce l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione (Sez. 2, n. 26957 del 27/3/2019, Cerullo, Rv. 277019 – 01).

Nella scia di tale impostazione è stato, altresì, sostenuto che integra il reato di cui all’art. 633 cod. pen. la condotta di chi, inizialmente ospitato a titolo di cortesia dall’assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica, vi permanga anche dopo l’allontanamento dell’avente diritto, comportandosi come “dominus” o possessore, atteso che la “mera ospitalità” non costituisce un legittimo titolo per l’occupazione dell’immobile (Sez. 2, n. 49527 del 8/10/2019, Bevilacqua, Rv. 278828 – 01) e che il versamento all’ente pubblico proprietario dell’immobile dell’indennità di occupazione ovvero il rilascio all’imputato di un certificato di residenza indicante quale luogo d’abitazione l’immobile occupato e l’allaccio delle utenze domestiche non escludono la sussistenza del reato, già perfezionato con l’abusiva introduzione nell’immobile e la destinazione dello stesso a propria stabile dimora (Sez. 2, n. 3436 del 27/11/2019, Mancini, Rv. 277820 – 01).

Secondo altro orientamento, invece, non integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta del soggetto che subentra nell’appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore, atteso che, quand’anche il subentro fosse autorizzato in violazione di vincoli imposti all’assegnatario, ciò potrebbe avere rilevanza ai fini amministrativi o civilistici, ma non sarebbe sufficiente ad integrare il comportamento sanzionato dall’art. 633 cod. pen., che presuppone l’introduzione arbitraria e dall’esterno (Sez. 2, n. 15874 del 30/1/2019, Sannais, Rv. 276416 – 01).

In altri termini, poiché la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato.

Di conseguenza, non è configurabile il reato di cui all’art. 633 cod. pen. laddove il ricorrente subentri nell’appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore, legato a lui da vincoli di affinità: in tal caso deve escludersi la rilevanza del possesso o meno delle condizioni richieste per l’assegnazione, posto che detta circostanza può valere a fini amministrativi o civilistici, mentre non rileva sotto il profilo penalistico (Sez. 2, n. 48050 del 26/9/2018, Acquaro, semplificata, che richiama tra le altre Sez. 2, n. 2337 del 1/12/2005, Monea, Rv. 233140 e Sez. 2, n. 23756 del 4/6/2009, Rollin, Rv. 244667). Nello stesso senso è stato ritenuto che non integri il reato di invasione arbitraria di edifici il persistere nell’occupazione di un alloggio IACP, continuando a versare il canone locativo, da parte di soggetto legato da pregresso rapporto di convivenza con l’assegnatario, che abbia ivi la propria residenza, da intendersi quale luogo di volontaria e persistente dimora del soggetto, a prescindere da una corrispondenza di tale situazione di fatto con le relative annotazioni sui registri anagrafici (Sez. 2, n. 49101 del 4/12/2015, Maniglia, Rv. 265514 – 01).

A fronte dei due indirizzi sopra sintetizzati, la cassazione, nel cao in esame, ha ritetenuto di dover dare continuità al primo orientamento per i motivi che seguono.

Deve essere opportunamente premesso che nel reato di cui all’art. 633 cod. pen. oggetto specifico della tutela penale è l’interesse pubblico alla inviolabilità del patrimonio immobiliare, in relazione alla protezione del diritto – spettante ai privati, allo Stato o ad altri enti pubblici – di conservare i terreni o edifici legittimamente posseduti liberi da invasioni di persone non autorizzate.

Dunque, il termine «invasione» non è assunto nel significato comune di questa parola, che richiama una azione irruenta e impetuosa, ma in quello di introduzione arbitraria non momentanea nel terreno o nell’edificio altrui allo scopo di occuparlo o comunque di trarne profitto.

Di conseguenza, i mezzi e il modo con cui avviene l’invasione sono indifferenti, né è necessario che ricorra il requisito della clandestinità, che costituisce uno degli elementi dello spoglio civile (art. 1168 cod. civ.), di talché l’invasione può commettersi anche palesemente e senza violenza neppure sulle cose o senza inganno. Unico requisito dell’occupazione è l’arbitrarietà, vale a dire che essa avvenga contra ius: agisce «arbitrariamente» chi non ha il diritto o altra legittima facoltà di entrare nell’altrui terreno o edificio allo scopo di occuparlo o di trarne altrimenti profitto.

Non può essere, dunque, condivisa l’affermazione contenuta nella sentenza n. 15874/2019 citata, secondo cui il concetto di invasione andrebbe ricondotto ad una qualunque introduzione dall’esterno con modalità violente, con la conseguenza che il semplice “subentro” nel godimento di un appartamento di un soggetto ad un altro, che aveva un legittimo titolo occupativo sul bene oggetto della “nuova occupazione”, previa autorizzazione di quest’ultimo, non rappresenterebbe comportamento tale da poter essere qualificato come invasione in senso penalistico, rientrando invece in una fattispecie assimilabile alla figura del comodato.

E nemmeno può essere condivisa l’ulteriore affermazione costantemente riconducibile al secondo orientamento secondo cui sarebbe irrilevante il possesso o meno delle condizioni richieste per l’assegnazione, in quanto tale circostanza potrebbe valere solo a fini amministrativi o civilistici, mentre non rileverebbe sotto il profilo penalistico. Sul punto, giova evidenziare che, poiché l’art. 633 cod. pen. tutela la destinazione pubblicistica del bene, ciò che rileva è il mancato rispetto delle regole nell’individuazione del soggetto assegnatario che deve avvenire secondo forme, non arbitrarie e soggettive, ma pubbliche e regolate, tanto che nemmeno l’acquiescenza dell’ente proprietario elide la situazione di arbitrarietà, non potendo gli organi dell’ente sottrarsi al dovere di assegnazione sulla base dei criteri legali (Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Crocilla, Rv. 268711 – 01; Sez. 5, n. 482 del 12/6/2014, Cristallo, Rv. 262204 – 01).

Il reato di invasione deve, dunque, ritenersi configurabile ogniqualvolta si occupa un immobile sine titulo e come occupazione di un immobile sine titulo devono considerarsi le condotte di chi subentra nell’appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore ovvero di chi occupa l’immobile a titolo di mera cortesia o ancora, come nel caso oggetto di scrutinio, in virtù di un rapporto di parentela con l’originario e legittimo assegnatario. La conseguente “occupazione” deve ritenersi, pertanto, l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione.

Ed invero, deve rilevarsi come l’autorizzazione del precedente legittimo detentore o la mera ospitalità ovvero il rapporto di parentela con il legittimo assegnatario non determina l’instaurazione di una relazione giuridica di detenzione qualificata ovvero di possesso con l’immobile e, pertanto, la permanenza dell’ospite o del congiunto, nonostante l’allontanamento o, come nel caso di specie, il decesso dell’occupante legittimo, non può saldarsi con la precedente relazione dell’avente diritto.

Contrariamente argomentando, anche il rapporto di amicizia potrebbe legittimare il passaggio della detenzione dell’immobile dal legittimo assegnatario a chi invece non ha i requisiti per l’assegnazione dell’alloggio.

In conclusione, ritiene la cassazioneche in tutti questi casi si sia in presenza di una occupazione dell’immobile senza un titolo legittimo: l’assegnatario – si ribadisce – non è legittimato a trasferire la detenzione od il possesso dell’immobile, in quanto, come si è evidenziato, l’assegnazione avviene secondo procedure ed in presenza dei presupposti soggettivi stabiliti dalla legge, ragion per cui chi subentra con l’autorizzazione dell’originario assegnatario deve essere considerato occupante arbitrario dell’immobile, perché lo occupa contra ius» (Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, cit.).

Seguendo tale indirizzo, per configurare il reato in capo all’avente causa di un terreno originariamente occupato da un genitore deceduto, non si ritiene necessario l’accertamento da parte di questi di opere sull’immobile ricevuto, essendo la sussistenza del reato integrata “già” dall’occupazione sine titulo, nulla rilevando le eventuali modifiche dell’immobile o del terreno.

Il fatto che, in relazione ad uno specifico caso concreto, la Cassazione abbia affermato che integra un autonomo delitto di invasione di terreni o edifici, ulteriore rispetto a quello originariamente realizzato, la condotta di chi, succeduto nel possesso abusivo di un immobile, non si limiti a riceverlo, ma si attivi, realizzandovi opere che producono un ulteriore rafforzamento, consolidamento o ampliamento dello stato di fatto lasciato dal dante causa (Sez. 2, n. 22653 del 05/06/2025, De Dominicis, Rv. 288286 – 01), non implica l’introduzione, per via giurisprudenziale, di una “condizione” per riconoscere il reato di occupazione in capo all’avente causa – attualmente “occupante” – di un immobile originariamente invaso da altri.