Richiesta del rito abbreviato fatta dopo la notifica del decreto di giudizio immediato: non può essere condizionata al deposito di atti di indagini difensive (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 37802/2025, 8 ottobre/20 novembre 2025, ha chiarito che la richiesta di definizione con rito abbreviato, avanzata a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, non può essere condizionata al deposito di atti di indagini difensive, atteso che il disposto dell’art. 458, comma 2, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell’art. 438, comma 4, cod. proc. pen., relativa alla richiesta di giudizio abbreviato effettuata dopo il deposito delle indagini difensive, sicché è da ritenere che il legislatore, per la particolare celerità del rito, abbia escluso tale possibilità.

La disciplina che regola la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato all’interno della procedura di giudizio immediato, non richiama, all’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., l’art. 438, comma 4, cod. proc. pen., il quale inerisce proprio al caso della richiesta di abbreviato effettuata dopo il deposito delle indagini difensive, ipotesi che, ad evidenza, il legislatore ha inteso escludere nel caso di giudizio immediato, attese le esigenze di particolare celerità del rito.

Lascia un commento