Il conflitto di interessi e il rilievo disciplinare della condotta del magistrato che non si astiene dal giudizio in cui una parte lo ha denunciato penalmente: PG presso la Cassazione c. resto del mondo (Vincenzo Giglio)

Il Consiglio di Stato

L’art. 6-bis della legge n. 241 del 1990 prevede che «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Tale regola è espressione del principio generale di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., il quale impone che «le scelte adottate dall’organo devono essere compiute nel rispetto della regola dell’equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico» (cfr. Consiglio di Stato, comm. spec., n. 667 del 2019, sullo schema di Linee guida ANAC in materia di conflitti di interesse nell’affidamento dei contratti pubblici).

Una declinazione del principio è contenuta anche nell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il quale prevede che: «il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente».

Alla medesima esigenza si ispira la disciplina relativa alle incompatibilità nell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché il d.lgs. n. 39 del 2013, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico)” (Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. 6^, sentenza n. 2069/2022, 17 febbraio/22 marzo 2022).

…La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura

In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, in presenza di “situazioni di sospetto”, la presentazione della domanda di astensione risulta doverosa, essendo l’illecito di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) un addebito “di mera condotta” che risulta integrato per il solo emergere del “sospetto di parzialità”, dovuto alla preesistenza di rapporti e/o legami con una delle parti (o un suo prossimo congiunto), in nulla rilevando, ai fini della sua consumazione, la natura della decisione (favorevole o di svantaggio rispetto alla medesima parte) in concreto assunta dal magistrato nel caso di specie”, Sezione disciplinare, sentenza n. 21 dell’8 aprile 2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione.

Un punto di vista dottrinale

La nozione giuridica di conflitto di interesse è di chiara e palpabile comprensibilità in quanto coincidente con senso comune del concetto: il conflitto di interessi è definibile come una condizione di fatto e poi di diritto che si verifica quando viene affidata una responsabilità decisionale a un soggetto che ha interessi personali, professionali o familiari in contrasto con l’imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può così venire meno a causa degli interessi divergenti in causa. In altre parole, il conflitto d’interesse è un insieme di condizioni per cui un giudizio professionale concernente un interesse primario tende a essere indebitamente influenzato da un interesse secondario (denaro o vantaggio personale o familiare). Il nostro Paese è connotato da conflitti di interesse, reali o potenziali (che possono, cioè, evolversi in una delle situazioni tipizzate), in ogni campo e non solo nella pubblica amministrazione. Qualche esempio può rendere più plasticamente evidente il problema: un politico che abbia imprese in vari settori è eleggibile potendo votare leggi che lo favoriscono? Un consigliere comunale può approvare un regolamento edilizio che rende edificabili suoi terreni? Un magistrato può inquisire o giudicare un soggetto che ha come avversario sul piano condominiale, di carriera o affettivo? Un Consigliere di Stato che fa da capo gabinetto o di ufficio legislativo in un ministero può successivamente vagliare atti in sede giudiziaria che siano attuativi dei provvedimenti assunti da gabinettista? Un magistrato può avere un figlio in uno studio di un avvocato che abbia giudizi innanzi al genitore del suo remunerato praticante? Un politico influente che abbia procedimenti giudiziari in corso può spingere il Parlamento a intervenire con leggi su processi che lo riguardano (es. sulla durata o decorrenza della prescrizione)? Un funzionario pubblico può far parte di una commissione di gara (o di concorso) alla quale partecipa un parente o la sua amante? Un primario ospedaliero può esprimere per la sua azienda un parere formale per l’acquisto di protesi sanitarie qualificandole “infungibili”, ove fornite da azienda farmaceutica per le quali tiene lezioni o redige articoli scientifici assai ben remunerati? Un primario ospedaliero può, a fronte di liste di attesa di lunghissima durata, suggerire al paziente un delicato intervento presso strutture private ove lavora extramoenia? Un politico influente può far approvare dal Parlamento una legge che depenalizzi un illecito commesso da un parente? La giunta di un Comune in crisi può incrementare entrate con contravvenzioni stradali con rilevanti posizionamenti di autovelox? Un componente di authorities (es. Banca d’Italia o Antitrust) può avere un figlio che lavori in una impresa bancaria vigilata? Un funzionario della Agenzia delle entrate può collaborare con studio di commercialista in orari extra ufficio? Un amministratore di condominio può affidare lavori a ditte amiche di cui è socio occulto? Un insegnante può fare lezioni private a suoi studenti? Un docente universitario può far adottare il proprio manuale ai propri studenti? Un magistrato o un professore o un avvocato possono essere componenti di una commissione di concorso preparando allievi in appositi corsi privati? Un vice consigliere di prefettura preposto all’ufficio contravvenzioni stradali può autoannullarsi una sanzione ancorché illegittima? Un agente del fisco può esercitare l’autotutela su un proprio avviso di accertamento? Un componente del c.d.a. di ente pubblico ambientale può dallo stesso c.d.a. essere nominato, a fine mandato, dirigente generale senza tra l’altro seguire procedure di interpello? Un ex magistrato può andare a lavorare in uno studio legale di un avvocato che ha patrocinato per anni presso di lui? Un avvocato può difendere un cliente pur avendo una profonda amicizia con la controparte convenuta o, addirittura, con il giudice? Questi sono solo alcuni dei quotidiani conflitti di interesse, reali o potenziali, riscontrabili in contesti lavorativi, professionali, condominiali, familiari, politici, giudiziari” (Vito Tenore, presidente di sezione della Corte dei conti, “La nozione di conflitto di interesse nel diritto amministrativo e nell’ambito della p.a.”, Rivista della Corte dei conti, n. 1/2023).

Ultima ma non ultima, la massima di archiviazione della Procura generale presso la Suprema Corte

Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione (sentenze n. 396/1999 e n. 22540/2018) non sussiste l’illecito disciplinare in capo al magistrato che non si astiene dal giudizio in cui è parte il soggetto che l’ha denunciato penalmente”, Procura generale presso la Suprema Corte di cassazione, massima di archiviazione del 23 giugno 2025.

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