La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 39443/2025, in tema di reato continuato, ha ricordato che l’unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, in motivazione, di aver svolto un’adeguata e completa verifica della sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato la decisione che aveva escluso la sussistenza della continuazione, in ragione del diverso contesto territoriale in cui i reati erano stati commessi, senza tuttavia valutare gli altri indici sintomatici dedotti dalla difesa a sostegno della invocata applicazione dell’istituto.
Per costante orientamento di legittimità, confermato anche da Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074 – 01, l’accertamento della continuazione necessita, tanto in sede di cognizione quanto in fase esecutiva, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
Tra i quali si annoverano:
l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto;
la contiguità spazio-temporale; le singole causali;
le modalità delle condotte nonché la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Non essendo comunque sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluni degli indici suindicati se non significativi nel senso della continuazione in quanto i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (sul punto anche, più di recente, Sez. 1, n. 37986 del 07/06/2024).
Argomentando a contrariis, ne consegue più in particolare, per quanto di specifico rilievo in questa sede, che è ben possibile che l’accertata sussistenza di un elemento fattuale (nella specie, afferente al contesto territoriale) possa valere in negativo circa l’accertamento della medesimezza del disegno criminoso purché all’esito di un’approfondita verifica e disamina dei concreti indicatori della detta medesimezza (tra cui quelli innanzi evidenziati), prospettati dalla difesa o comunque ritenuti sussistenti dal giudice.
Passando al merito cassatorio, occorre evidenziare che con l’atto d’appello e con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. la difesa aveva sollecitato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati sub iudice (già ritenuti in continuazione tra loro dal giudice di primo grado) e quelli di cui alle sentenze indicate al paragrafo della precedente ricostruzione del fatto processuale.
Trattasi di deduzione difensiva fondata sull’indicazione concreta di una pluralità di circostanze fattuali assunte quali indicatori specifici della medesimezza del disegno criminoso, nei termini sintetizzati nel citato paragrafo
La sentenza impugnata esclude la «sussistenza di un unico disegno criminoso intercorrente fra i fatti» sub iudice «e le condotte oggetto delle sentenze passate in giudicato ed emesse nell’ambito dei processi RG. 1206/18 e 1353/17» della Corte di appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto) «in ragione della diversità del locus commissi delicti», in quanto apparso «distante ed avulso dai contesti territoriali limitrofi» al luogo di residenza dell’imputato che agiva in provincia di Taranto e di Brindisi.
Sostanzialmente, si verserebbe in ipotesi «di un’unica, sporadica ed estemporanea incursione in altra regione rispetto al consueto ambito di operatività…».
Orbene, l’evidenziato apparato argomentativo non fa corretta applicazione dei principi innanzi esplicitati laddove valorizza, in termini negativi, il contesto spaziale delle diverse condotte sostanzialmente omettendo l’analisi dei concreti indicatori della medesimezza del disegno criminoso prospettati dalla difesa (e supportati dalla documentazione agli atti).
Il riferimento è, in particolare:
1) alla medesimezza delle fattispecie (quasi tutte commesse in concorso con lo stesso correo), trattandosi di plurimi furti e utilizzazioni indebite di strumenti di pagamento; 2) al sostanziale modus operandi caratterizzante i reati quanto a luoghi dei furti (esercizi commerciali ovvero centri clinici), modalità operative degli stessi (destrezza e connessione teleologica) e conseguenti utilizzi indebiti dei sottratti strumenti di pagamento;
3) alla sostanziale medesimezza del contesto spazio-temporale di riferimento.
Quanto al detto contesto, i giudici di merito hanno omesso il confronto con quanto sollecitato dalla in merito alla valutazione di plurime circostanze per cui si sarebbe trattato di reati tutti commessi, sostanzialmente in sequenza e senza soluzione di continuità, a partire dagli ultimi mesi del 2016 e fino ai primi mesi del 2017, comunque nel 2016 e nel 2017, nonché in medesimi territori e in territori di province viciniori: Taranto e provincia nonché nelle province viciniori alla provincia di Taranto, quelle di Brindisi e di Matera.
