La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 39736 depositata il 10 dicembre 2025 ha stabilito che in tema di guida in stato di ebbrezza, la mera presenza dell’imputato all’interno di un veicolo fermo, con motore acceso, non integra di per sé la condotta di “guida” ex art. 186 cod. strada, ove manchi la prova di una precedente movimentazione del mezzo in area destinata alla circolazione o di una situazione riconducibile alla “fermata” come fase dinamica della circolazione.
In linea di principio, occorre ricordare che la contravvenzione prevista dall’art. 186 cod. strada sanziona «chiunque guida in stato di ebbrezza» e tale espressione è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità riferibile anche a chiunque sia sorpreso in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo fermo, qualora sia possibile ricondurre tale situazione a una condotta di guida antecedente ovvero qualora sia comunque possibile qualificare come mera «fermata» tale condotta, essendo la fermata stessa una fase della circolazione.
Per esemplificare, cassazione Sez. 4, n.13599 del 18/12/2024, dep.2025, Anghelas, non mass. ha ritenuto configurabile la condotta di guida in stato di ebbrezza con riguardo a una donna che dormiva all’interno dell’autovettura, ferma in mezzo alla carreggiata, con il motore ancora acceso: Guida in stato di ebbrezza e veicolo fermo (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA
Ed ancora, cassazione Sez. 4, n. 4931 del 23/01/2024, Bonato Stefano, Rv. 285750 – 01 ha ritenuto sussistente la contravvenzione in un caso in cui il conducente di un veicolo era stato sottoposto ad alcoltest da agenti di polizia in un momento nel quale la vettura era in fase di “fermo tecnico”, perché uscita di strada in conseguenza di un sinistro stradale: Guida in stato di ebbrezza in caso di veicolo fermo al momento del controllo (di Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
Mentre, la cassazione Sez. 6, n. 41457 del 12/09/2019 ha ritenuto sussumibile nel concetto di guida la condotta di colui che era stato fermato dopo aver parcheggiato il proprio veicolo ed essere in precedenza videoripreso alla guida dello stesso; Sez. 4, n. 21057 del 25/1/2018, Ferrara, Rv. 272742 – 01 ha ritenuto sussumibile nell’ambito della condotta di guida il caso di un’auto in sosta su carreggiata autostradale all’interno della quale veniva trovato l’imputato in stato di incoscienza e una bottiglia di superalcolici vuota, precisando che tale principio vale anche quando la fermata si tramuti in una sospensione della marcia protratta nel tempo, ovvero in una sosta; in pronunce più risalenti (Sez. 4, n. 45514 del 7/3/2013, Pin, Rv. 257695 – 01; Sez. 4, n. 37631 del 25/9/2007, Savoia, Rv. 237882 – 01) si era, in generale, affermato che la fermata costituisce una fase della circolazione, ma in ipotesi nelle quali non vi era allegazione di particolari circostanze nelle quali era stato effettuato l’alcoltest).
Letta entro tali coordinate ermeneutiche, la motivazione resa dalla Corte di appello è contraddittoria, in quanto non tiene conto del fatto che, secondo quanto si legge in altro passo della medesima sentenza, il processo non ha consegnato la prova che l’imputato avesse, in precedenza, movimentato il mezzo in area destinata al pubblico.
La motivazione è anche manifestamente illogica in quanto, pur dando conto della posizione dell’imputato «accasciato sul volante» come propria di colui che potrebbe rapidamente passare dal dormiveglia alla conduzione dinamica del veicolo, desume dalla posizione dell’auto «parcheggiata lungo la strada con due ruote sul marciapiede e due ruote in strada» la fermata come fase della circolazione, che costituisce concetto dinamico non logicamente sostenuto dalla mera accensione del motore se il veicolo si trova in una posizione che esula dalla nozione di circolazione stradale né tantomeno dall’argomento secondo il quale un’autovettura posizionata con due ruote sul marciapiede alle ore 2:30 in piena notte indicherebbe in maniera univoca la temporaneità della fermata in ragione dell’imminente necessità di mutare la posizione del mezzo «per consentire il passaggio di pedoni, magari con ridotta mobilità e astretti all’uso dei relativi presidi».
In base a tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
