Guida in stato di ebbrezza in caso di veicolo fermo al momento del controllo (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 4931/2024 ha affrontato il tema della configurabilità della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, quando il veicolo sia fermo al momento dell’effettuazione del “test” di controllo sul conducente.

Nel caso esaminato la circostanza che l’imputato fosse alla guida dell’auto in stato di ebbrezza non è caduta sotto la diretta percezione degli operanti.

La Suprema Corte ha stabilito che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non rileva che il veicolo sia fermo al momento dell’effettuazione del “test” di controllo sul conducente, atteso che la “fermata” costituisce fase della circolazione.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva ritenuto configurabile la contravvenzione in un caso in cui il conducente di un veicolo era stato sottoposto ad alcoltest da agenti di polizia in un momento nel quale la vettura era in fase di “fermo tecnico”, perché uscita di strada in conseguenza di un sinistro stradale.

Nel caso esaminato la circostanza che l’imputato fosse alla guida dell’auto in stato di ebbrezza non è caduta sotto la diretta percezione degli operanti.

In ragione di ciò, secondo la tesi proposta dalla difesa, non vi sarebbe prova che l’imputato fosse alla guida, ancorché all’arrivo degli agenti fosse stato riscontrato il suo stato di ebbrezza alcolica, dovendosi tenere conto che l’imputato, nell’immediatezza dei fatti aveva dichiarato di avere assunto sostanze alcoliche dopo avere cessato la propria condotta in guida.

Orbene, pare da subito evidente – e in tal senso hanno correttamente opinato i giudici del merito – che aderire a tale impostazione significherebbe ignorare l’esistenza della prova indiziaria.

E, soprattutto, porterebbe ad escludere conseguenze penali per il guidatore in stato di ebbrezza proprio in quei casi più gravi come quello di chi cagiona un incidente distruggendo il proprio autoveicolo in cui giocoforza egli viene rinvenuto, nelle occasioni per lui più fortunate, al di fuori dell’autoveicolo stesso.

La cassazione ha in più occasioni chiarito come in situazioni in cui plurimi elementi indiziari portino a ritenere che un soggetto fosse alla guida di un’auto, senza alcuna inversione dell’onere della prova, sia lo stesso a dover allegare circostanze e credibili che portino a ritenere che non lo fosse.

Analoga situazione, come si dirà, si registra in quelle situazioni, peraltro ricorrenti, in cui, genericamente, l’imputato dichiari di avere assunto sostanze alcoliche dopo che la condotta di guida era cessata.

In fattispecie analoghe a quello in esame la cassazione ha ricordato come la circostanza vada provata, attraverso l’indicazione del luogo dove tali sostanze alcoliche siano state consumate, la constatazione della presenza in loco di bottiglie o bicchieri, l’esibizione di uno scontrino o quant’altro possa smentire l’altrimenti evidente situazione che l’interessato fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche già nel momento stesso in cui guidava ed anzi che sia stata proprio tale alterata condizione di guida a determinare l’incidente.

In taluni casi esaminati in passato l’imputato in stato di ebbrezza, ad esempio, era stato controllato all’interno di un’area di sosta autostradale, nei pressi di un autogrill (Sez. 4, n. 24459 del 6/5/2015, non mass.; Sez. 4, n. 2440 del 20.12.2005 dep. 2006, non mass.; Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Rv. 269396 — 01, nella cui motivazione la Cassazione ha ricordato come costituisca prassi operativa, sull’autostrada, al fine di non creare pericoli per la circolazione, che i controlli da parte delle forze dell’ordine avvengano all’autogrill o al casello; e all’autogrill viene controllato chi colà arriva alla guida di un’auto, essendo peraltro davvero difficile immaginare che si possa giungere ad un’area di sosta lungo l’autostrada a piedi).

In altra pronuncia (Sez. 4, n. 12243 del 13/2/2018, Rv. 272246 — 01, non massimata sul punto) la Cassazione, nell’affrontare un caso analogo a quello odierno (in quel caso si trattava del conducente di un ciclomotore coinvolto in un incidente, controllato dopo lo stesso e che contestava che vi fosse la prova che egli fosse alla guida del mezzo) ebbe a specificare come, a fronte di plurimi elementi indiziari, come il fatto che sul posto non vi fossero altre persone e vi fosse un unico veicolo incidentato riconducibile all’imputato e/o che l’imputato fosse l’unico ferito trasportato in ospedale cui dagli accertamenti compiuti in occasione del ricovero emerse l’intossicazione alcolica, è l’imputato che deve introdurre elementi atti a suffragare la tesi difensiva che egli non fosse alla guida o che il consumo di alcolici sia stato successivo all’incidente.

Va, dunque, affermato il principio di diritto che: “In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora l’imputato sia controllato dagli operanti al di fuori della propria autovettura, a fronte di plurimi elementi indiziari che portino a ritenere che egli si trovasse alla guida già in stato di ebbrezza, è onere dell’imputato introdurre elementi di prova atti a suffragare la tesi difensiva che egli non fosse alla guida o che il consumo di alcolici sia stato successivo all’incidente, ad esempio, attraverso la produzioni degli scontrini di acquisto dell’alcool, la constatazione della presenza sul luogo dei fatti di bicchieri o bottiglie, o una prova testimoniale che collochi l’assunzione dell’alcool in un momento intercorrente tra le cessazione della guida e l’intervenuto controllo”.

Come già ricordava il giudice di primo grado, merita, inoltre, di essere sottolineato e ribadito come la circostanza che il conducente sia fermo od in movimento non rileva, avendo la giurisprudenza della cassazione più volte affermato che in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, per cui è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, che il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto (cfr. ex multis Sez. 4, n. 37631 del 25/9/2007, Rv. 237882 – 01.; Sez. 4, n. 45514 del 7/3/2013, Rv. 257696; Sez. 4, n. 21057 del 25/1/2018, Rv. 272742 – 01 che, con riferimento al caso di un’auto in sosta su carreggiata autostradale all’interno della quale veniva trovato l’imputato in stato di incoscienza ed una bottiglia di superalcolici vuota – ha precisato che tale principio vale anche quando la fermata si tramuti in una sospensione della marcia protratta.