Avvocato e pensione di vecchiaia: calcolo della pensione e redditi da prendere a riferimento (coefficiente di rivalutazione Istat) in caso di violazione dell’obbligazione contributiva (Redazione)

Avvocato e previdenza e applicazione di un coefficiente di rivalutazione Istat inferiore a quello dovuto.

La Cassazione sezione Lavoro con ordinanza numero 29679 depositata il 10 novembre 2025, in tema di previdenza forense, ha ricordato che i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 2 della legge 576/80, sono quelli coperti da contribuzione «effettivamente versata»; sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione Istat inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli articoli 10 e 18, comma quarto, la pensione di vecchiaia deve essere calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto, verificandosi in tal caso una violazione dell’obbligazione contributiva: al professionista spetta la prova liberatoria dell’articolo 1218 Cc, ovvero della causa non imputabile di inadempimento, sulla circostanza per cui all’epoca, fu pagato il solo contributo richiesto dalla Cassa, sulla base della minor rivalutazione dei redditi operata dallo stesso ente.