Polizze vita riscattate anticipatamente: il relativo importo non gode più della impignorabilità e può essere oggetto di sequestro preventivo (Aldo Andrea Presutto)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 34306/2025, 16 settembre/21 ottobre 2025, ha affrontato il tema della sequestrabilità delle somme derivanti dal riscatto anticipato di una polizza vita, in relazione ai limiti di impignorabilità previsti dagli artt. 1923, cod. civ., e 545, cod. proc. civ., e alla giurisprudenza delle Sezioni unite penali (SU, sentenza n. 26252/2022, 24 febbraio/7 luglio 2022, Rv. 283245, Cinaglia).

Ha distinto a tal fine tra somme che conservano una funzione previdenziale – e dunque protette – e somme che, per effetto del riscatto volontario, perdono tale funzione e rientrano nel patrimonio disponibile, divenendo aggredibili.

Introduzione: il dialogo difficile tra previdenza e repressione patrimoniale

La sentenza n. 34306/2025 della sesta sezione penale rappresenta una tappa significativa nel processo di definizione dei limiti entro i quali il potere punitivo dello Stato può incidere su risorse di natura previdenziale.

Il caso trae origine dal sequestro preventivo di una somma derivante dal riscatto anticipato di una polizza vita, disposto nei confronti di un indagato per riciclaggio.

La difesa aveva invocato il principio di impignorabilità delle somme aventi funzione previdenziale, richiamando gli artt. 1923, cod. civ., e 545 cod. proc. civ., e la giurisprudenza delle Sezioni unite (Cinaglia, 2022), che aveva esteso tali limiti anche alla confisca per equivalente.

il collegio decidente, tuttavia, ha negato che tale protezione si applichi al caso di riscatto volontario, individuando nella perdita della funzione previdenziale il presupposto per la sequestrabilità del capitale.

La polizza vita e la sua funzione giuridica

La polizza di assicurazione sulla vita costituisce, nella sua configurazione tipica, uno strumento a contenuto previdenziale e assistenziale, destinato a garantire al beneficiario una somma in occasione di eventi attinenti alla durata della vita umana.

La sua funzione primaria non è di investimento, ma di protezione: tutela la stabilità economica del soggetto o dei suoi familiari contro i rischi connessi alla cessazione o riduzione del reddito.
Tale finalità è il fondamento della disciplina di impignorabilità dettata dall’art. 1923, cod. civ., che intende preservare il capitale assicurativo da aggressioni esecutive, proprio in quanto destinato a soddisfare un bisogno di natura personale e sociale.

Tuttavia, la stessa disciplina si fonda su un presupposto: la permanenza di quella funzione previdenziale. Quando essa viene meno, il bene cessa di essere protetto.

Il quadro normativo e costituzionale

La tutela riconosciuta dal legislatore civile all’impignorabilità delle somme assicurative trova legittimazione negli artt. 2, 38 e 47 Cost., che consacrano il diritto all’assistenza, la solidarietà economica e la protezione del risparmio.

Sul versante penale, invece, il sistema conosce strumenti di matrice patrimoniale, come il sequestro preventivo e la confisca per equivalente (artt. 321, cod. proc. pen., e 322-ter, cod. pen., diretti a sottrarre al reo il profitto dell’attività criminosa.

Da qui la tensione sistemica: da un lato, il principio di tutela della dignità economica del cittadino; dall’altro, la funzione sanzionatoria e ripristinatoria della confisca.

Già le Sezioni unite, con la decisione Cinaglia, avevano chiarito che l’impignorabilità può fungere da limite anche all’ablazione penale, ove ricorrano le stesse ragioni di protezione costituzionale.

La sentenza in commento, tuttavia, rielabora questo principio in senso restrittivo, circoscrivendone l’ambito applicativo alle somme che mantengono, in concreto, una finalità demografico-previdenziale.

Il nucleo argomentativo della decisione

Secondo la Corte, occorre distinguere nettamente tra liquidazioni conseguenti al verificarsi dell’evento assicurato, che realizzano la funzione tipica del contratto e rimangono coperte dal vincolo di impignorabilità e somme derivanti da riscatto anticipato per recesso dell’assicurato, le quali, per effetto della scelta volontaria di disinvestimento, perdono il carattere previdenziale e divengono patrimonio ordinario.

Nel caso in esame, la somma sequestrata non proveniva dalla liquidazione a seguito di evento assicurato, ma dal recesso ad nutum esercitato dall’assicurato prima della scadenza contrattuale. Tale scelta – sottolinea la Corte – ha comportato una “disattivazione della funzione assistenziale e previdenziale”, trasformando il capitale da risparmio vincolato a reddito disponibile.

In questa prospettiva, la funzione di risparmio che pure il contratto realizza, non essendo più servente rispetto a quella previdenziale, non giustifica la permanenza del privilegio dell’impignorabilità.

Il bilanciamento tra tutela e potere punitivo

La motivazione sviluppa una riflessione di ampio respiro sul necessario bilanciamento tra interessi contrapposti: da un lato, quello pubblico alla repressione dei reati e alla confisca dei profitti illeciti; dall’altro, quello individuale alla salvaguardia dei mezzi di sostentamento.
Il punto di equilibrio viene individuato nella funzione effettiva del bene al momento dell’aggressione.
Quando la somma conserva la sua destinazione previdenziale – ad esempio, in caso di liquidazione per evento o in forma di rendita vitalizia – il vincolo di impignorabilità resta operante e preclude il sequestro.

Quando, invece, l’assicurato esercita il recesso e reintegra la somma nel proprio patrimonio disponibile, la funzione protettiva si estingue, e con essa la giustificazione della tutela.
La Corte richiama, in tal senso, la “logica di bilanciamento costituzionale” che impone di interpretare l’art. 545 c.p.c. non come norma di privilegio assoluto, ma come disposizione da leggere alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (artt. 2 e 38, Cost.).

La decisione: il riscatto come disinvestimento

In applicazione di tali criteri, la Corte conferma la legittimità del sequestro preventivo disposto sul capitale riscattato.

Attraverso il recesso, l’assicurato ha realizzato un disinvestimento secco, con il quale ha conseguito una disponibilità immediata di denaro non più vincolata ad alcuna finalità previdenziale.
In altri termini, il riscatto non costituisce il compimento della funzione assicurativa, ma la sua frustrazione volontaria: esso non produce una prestazione sostitutiva del reddito, bensì un reddito nuovo, integralmente patrimoniale e, come tale, aggredibile.

La Corte aggiunge che solo un eventuale reimpiego del capitale riscattato in funzione previdenziale potrebbe giustificare il mantenimento della tutela.

Conseguenze sistematiche e prospettive

La sentenza consolida un orientamento che distingue in modo netto tra funzione previdenziale effettiva e mera provenienza assicurativa, respingendo letture formalistiche dell’art. 1923, cod. civ.

Sul piano applicativo, essa impone al giudice un accertamento concreto sulla destinazione delle somme e attribuisce all’interessato l’onere di provare la persistenza del vincolo previdenziale.
Sotto il profilo sistematico, la pronuncia contribuisce a delineare un modello di diritto penale patrimoniale costituzionalmente orientato, nel quale le misure ablatorie trovano un limite non assoluto ma funzionale, coerente con la logica del “minimo sacrificio necessario” dei diritti individuali.
Resta, tuttavia, aperta la questione – più teorica che pratica – della qualificazione delle polizze miste e dei prodotti assicurativo-finanziari, per i quali la componente di investimento rende più sfumata la distinzione tra risparmio e previdenza.

Conclusioni: la funzione come parametro di giustizia sostanziale

La sentenza n. 34306/2025 segna un ulteriore passo nel processo di riconduzione delle misure patrimoniali ai principi costituzionali di bilanciamento e proporzionalità.

Essa conferma che l’impignorabilità e l’intangibilità del capitale previdenziale non sono valori assoluti, ma garanzie condizionate alla permanenza della funzione protettiva.

Quando tale funzione viene meno – per scelta dell’assicurato o per mutamento di destinazione – il capitale cessa di essere “bene di protezione” e torna a essere “bene di scambio”, soggetto alla regola generale della responsabilità patrimoniale e alle esigenze di repressione del profitto illecito.

Il principio enunciato dalla Corte, nella sua essenzialità, può così riassumersi: “la tutela previdenziale non protegge la forma, ma la funzione; non il titolo, ma la destinazione”.

In questa prospettiva, la decisione si inserisce coerentemente nel quadro di un diritto penale capace di coniugare la certezza della sanzione con il rispetto della persona, secondo la linea già tracciata dalla decisione Cinaglia e consolidata da questa pronuncia del 2025.