L’avvocato che non restituisce la documentazione all’assistito: sospeso per mesi 2 (Redazione)

La documentazione dell’assistito deve essere restituita senza se e senza ma.

La questione è stata recentemente ribadita dal Consiglio Nazionale Forense con due sentenze (in allegato al post) la 111 e 112 del 2025.

Nella prrima, il CNF ha sottolineato che l’obbligo di restituzione della documentazione al cliente (art. 33 cdf) non presuppone una richiesta dettagliata giacché il legale è tenuto a restituire tutto quanto possa interessare la parte assistita per la prosecuzione del giudizio o per eventuali future necessità ivi inclusi atti, documenti e fascicoli

Nel caso di specie, l’avvocato aveva eccepito l’asserita indeterminatezza e genericità del capo di incolpazione, poiché non indicava i documenti di cui veniva chiesta la restituzione e nella materiale disponibilità dell’incolpato.

Incolpazione:

Violazione dell’art. 9 comma 1 CDF (Dovere di probità, dignità e decoro), dell’art. 19 CDF (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni Forensi) e dell’art. 33 comma | CDF (Restituzione di documenti), per aver omesso di dare riscontro alle richieste dell’avvocato [AAA], che era subentrata nella difesa della signora [BBB], formulate con mail ordinaria in data 27/02/2018 e con PEC in data 04/07/2018, dirette ad ottenere la restituzione della documentazione relativa alla posizione della cliente, ancora depositata presso lo studio dell’avvocato [RICORRENTE], nonché per aver omesso di dare riscontro alla comunicazione PEC in data 09/07/2018, con la quale l’avvocato [CCC], delegato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, invitava il segnalato a prendere contatto (urgente) con il Consiglio dell’Ordine, per fornire gli opportuni chiarimenti. In Vicenza il 27/02/2018, il 04/07/2018 e il 09/07/2018 e tutt’ora permanente”.

In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -rilevato che l’avvocato non aveva comunque restituito alcunché al cliente, ha rigettato l’eccezione confermando la sanzione della sospensione per mesi due dall’esercizio dell’attività professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 112 del 14 aprile 2025

Ricordiamo che l’illecito di cui all’art. 33 cdf presuppone la mancata o tardiva restituzione dei documenti al cliente, sicché sussiste anche in mancanza di danno per l’assistito (non incorso in decadenze o preclusioni di sorta), ciò potendo tutt’al più rilevare ai soli fini della dosimetria della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 111 del 14 aprile 2025

Nota:
In senso conforme, CNF n. 28/2025, CNF n. 451/2024, CNF n. 92/2024, CNF n. 104/2011.

In tema riportiamo quanto già scritto:

Segnaliamo che con sentenza numero 394/2024 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che al fine di adempiere l’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 33 cdf) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione

Avvocato per adempiere l’obbligo di restituzione dei documenti al cliente non basta metterli a disposizione nel proprio studio (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA

L’illecito di cui all’art. 33 cdf sussiste anche allorché il professionista abbia provveduto a riconsegnare la documentazione soltanto con colpevole ritardo, a nulla rilevando il fatto che ciò non abbia di fatto danneggiato il cliente, non incorso in decadenze o preclusioni di sorta.

La massima estraibile dalla sentenza numero 451/2024 del Consiglio Nazionale Forense

Avvocato e restituzione documenti al cliente: anche il “colpevole ritardo” nella riconsegna è deontologicamente sanzionato (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA

L’avvocato non può invocare il diritto di ritenzione.

La restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato non può essere subordinata al pagamento delle spettanze professionali (art. 33 co. 2 cdf), essendo estremamente disdicevole e lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione (art. 2235 c.c.).

Avvocato e cliente: restituzione documenti e divieto di ritenzione (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA