La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 27671/2025 ha ricordato agli avvocati che “chi tace acconsente”.
La Suprema Corte sottolinea che per come emerge dal doveroso esame degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01) e per come ricostruito anche nella sentenza impugnata, all’udienza dibattimentale dell’01/12/2022, revocata l’ammissione del teste M.V. in precedenza ammesso e ribadita la sua assenza, il giudice dichiarava chiusa l’istruttoria dibattimentale. In tale occasione, la difesa non solo non provava il legittimo impedimento del teste, ma non chiedeva neppure un differimento dell’udienza per l’espletamento del suo esame.
A tal proposito, a prescindere dalla circostanza per cui il silenzio serbato dalla difesa, a fronte della revoca dell’ordinanza istruttoria, deve intendersi in termini di rinuncia tacita all’assunzione dei mezzi di prova richiesti, dirimente, in ogni caso, è la considerazione per cui la mancata assunzione dell’esame del teste determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che la difesa, avendovi assistito, aveva l’onere di eccepire immediatamente ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.p., pena la decadenza prevista dall’art. 182, comma 3, c.p.p. (Sez. 5, n. 15901 del 24/04/2025, non massimata) – onere che, nel caso in esame, non risulta essere stato assolto dalla difesa.
Di conseguenza, non risulta provata la sussistenza della lesione del diritto di difesa, né la difesa può dolersi di una motivazione apparente o assente. In tal caso, infatti, giova precisare che, per il giudice che riduca il diritto alla prova riconosciuto alle parti, sussiste un onere di motivazione, cui non può sottrarsi, anche se gli compete il potere di escludere le prove manifestamente superflue e irrilevanti, secondo una verifica di sua esclusiva competenza, che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici (Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246585-01).
Dunque, la violazione del diritto di difesa, sub specie di mancata ammissione delle prove dedotte ovvero di revoca di quelle in precedenza ammesse, esige che ne sia precisata la portata, indicando specificamente le prove che l’imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento, considerato che il diritto dell’imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testi, trovi un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, ex art. 495 c.p.p. (Sez. 1, n. 19819 del 27/05/2025, non massimata).
