Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 27159/2025, 25 giugno/24 luglio 2025, ha censurato un uso disinvolto del principio della vicinanza della prova.
Provvedimento impugnato
Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di riciclaggio di una autovettura alla guida della quale era stato fermato nel 2021.
Ricorso per cassazione
Ricorrendo per cassazione con un unico motivo, incentrato su travisamento della prova e violazione dei canoni di valutazione della stessa (art. 606 lett. e, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.), l’imputato lamenta la sostanziale inversione dell’onere probatorio, posto nel caso specifico a suo carico, visto che la decisione sfavorevole è basata sostanzialmente sul non aver fornito elementi giustificativi della disponibilità della vettura che era risultata alterata negli elementi identificativi.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso merita accoglimento poiché l’affermazione di responsabilità dell’imputato è fondata su una motivazione manifestamente illogica.
Nella prospettiva gnoseologica adottata dalla sentenza, il quadro indiziario a carico del ricorrente, costituito dal fatto di trovarsi alla guida della autovettura riciclata avendone la disponibilità “anche in ragione del rapporto di convivenza con la B.”, è stato completato dalla mancanza di qualsivoglia spiegazione della disponibilità della vettura da parte dell’imputato, giacché sarebbe stato onere di questi fornire elementi a sua discolpa.
Tale argomento appare illogico ictu oculi, cioè in grado manifesto, poiché pone in capo al sospetto, al momento del controllo, ovvero all’indagato, nella fase delle indagini, ovvero, ancora, in capo all’imputato nel corso del giudizio, un onere di discolpa che non è previsto dalla legge e che è in principio in conflitto con la facoltà, riconosciuta dall’ordinamento, di rimanere in silenzio.
Ed in effetti, a ben vedere, per giungere al descritto risultato, la Corte è dovuta passare per una forzatura del principio ermeneutico stabilito dalla sentenza che essa stessa cita (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Rv. 278373 – 01), laddove il ricorso al concetto della ‘vicinanza della prova’ è stato richiamato solamente a conferma, e non a completamento, di un convincimento di responsabilità che, nelle parole della sentenza stessa, era già stato raggiunto avendo la Corte di merito affermato la sussistenza della necessaria gravità, precisione e concordanza indiziaria sulla base degli elementi disponibili.
In altre parole, anche in quel precedente, si ritenne necessario stabilire che in primis va comunque soddisfatto l’onere probatorio incombente sulla parte pubblica, riservando all’imputato la possibilità di dedurre proprie giustificazioni – che richiedono di prova adeguata da parte di chi le adduce- della propria innocenza: si legge infatti che, “è … prospettabile un onere di allegazione … di fatti … idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore”. Ciò, si precisa di presso “a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa”, cioè una volta esaurito il compito della parte pubblica, e non ‘a sostegno’. Ed il significato della ‘apertura’ al concetto di ‘vicinanza della prova’ si trova nelle parole immediatamente successive, che aprendo alla possibilità, per il PM, di assolvere il proprio onere probatorio anche alla luce di ‘presunzioni o massime d’esperienza’, quindi con una maggiore flessibilità interpretativa, consente all’imputato la possibilità di smentire dette conclusioni sulla base della propria conoscenza circostanziale, da provarsi in base ai medesimi parametri.
Note di commento
La pronuncia di riferimento, costantemente citata quando si evoca il concetto di “vicinanza della prova”, è Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 6734/2020, 30 gennaio 2020, Rv. 278373-01, cui si deve l’affermazione che “nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva”.
Altre decisioni di legittimità di poco precedenti (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Rv. 277997; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, Rv. 274052) hanno ulteriormente precisato che “non si chiede all’imputato di allegare o provare un fatto negativo, bensì di indicare specifiche circostanze positive e concrete, contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa”.
Si sa bene che il testo integrale delle motivazioni delle sentenze è una lettura indispensabile ove se ne voglia apprezzare correttamente il loro grado di coerenza e persuasività.
Non si può però trascurare un dato empirico: l’attenzione dei pratici e anche degli interpreti ben di rado va oltre le massime che ne sono tratte.
Ciò detto, la massima tratta dalla decisione n. 6734/2020 (la quale peraltro, curiosamente, non figura nell’archivio SentenzeWeb, benché la ricerca a libero accesso sia estesa agli anni 2020/2025) è formulata linguisticamente in modo da configurare il principio della vicinanza della prova come uno strumento di agevolazione probatoria per la pubblica accusa e di correlativo appesantimento per la difesa dell’imputato.
Al PM è infatti consentito di assolvere il suo onere probatorio “anche” avvalendosi di presunzioni o massime di esperienza mentre all’imputato si prescrive di allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi di fatto.
E poiché la massima è come la poesia, “non è di chi la scrive, è di chi gli serve” (come ricordava il postino a Neruda, nell’omonimo film), ecco allora saltar fuori interpretazioni illogiche in grado manifesto, come quella stigmatizzata dal collegio della seconda sezione penale della Suprema Corte nella decisione che ha dato occasione a questo post.
Bisognerebbe quindi non dimenticare che le massime sono sintesi approssimative e che i loro utilizzatori non dovrebbero auto-esonerarsi dall’avere (e dimostrare di avere) una visione autonoma e consapevole dei fatti sottoposti al loro giudizio e delle regole probatorie che sovrintendono alla loro valutazione.
