Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 27446/2025, 3/25 luglio 2025, ha ricordato che, in tema di misure coercitive disposte per il delitto di associazione per delinquere, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte partecipative risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità, in quanto la fattispecie è qualificata solo dai delitti-fine e non postula necessariamente l’esistenza della struttura e delle connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest’ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari, attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 1, n. 386 del 07/11/2023, dep. 04/01/2024, Rv. 285552 – 01).
