La Cassazione penale con la sentenza numero 24311/2025 si è soffermata sulla confisca facoltativa dei beni utilizzati per la commissione di un delitto e sulle due verifiche necessarie da parte del giudice che intenda disporla.
Ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen., nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente motivare il provvedimento che dispone la confisca facoltativa affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della misura reale, la quale tende a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324 – 01).
Infatti, la confisca facoltativa delle cose servite o destinate a commettere il reato deve ritenersi legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra la res e il reato, che è configurabile quando la prima è collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell’effettiva probabilità del ripetersi di un’attività punibile (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, Esposito, Rv. 285062 – 01; in termini Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Moro, Rv. 263111 – 01; Sez. 5, n. 21882 del 28/02/2014, Policarp, Rv. 260001 – 01; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881 – 01; Sez. 3, n. 11603 del 06/03/2012, Criscuolo, Rv. 252496 – 01; Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Muro Martinez Losa, Rv. 236973 – 01; Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Lomartire, Rv. 226687 01).
Pertanto, la confisca facoltativa dei beni utilizzati per la commissione di un delitto implica due tipi di verifica da parte del giudice che intenda disporla.
La prima consiste in un accertamento diagnostico (ovvero rivolto al passato) costituito dalla verifica del nesso di strumentalità tra la res e il delitto, nel senso che la prima deve essere stata utilizzata effettivamente per la commissione del secondo, senza che sia necessario, secondo quanto è comunemente affermato in giurisprudenza, una relazione di indispensabilità rispetto alla concreta realizzazione del reato, ovvero senza che sia necessario accertare che, in assenza di essa, il fatto di rilevanza penale non sarebbe stato commesso (così Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991 – 01; Sez. 4, n. 33872 del 28/10/2020, Tufisi, Rv. 279919 – 01; Sez. 6, n. 18531 del 27/04/2012, Coman, Rv. 252526 – 01; Sez. 1, n. 38650 del 18/09/2008, Venica, Rv. 241304 – 01; Sez. 5, n. 14307 del 07/03/2006, Guadagno, Rv. 234591 – 01; Sez. 5, n. 2158 del 04/06/1993, Raia, Rv. 194836 – 01).
La seconda verifica, invece, consiste in un duplice accertamento prognostico, correlato alla natura cautelare della misura, la quale tende a prevenire la commissione di nuovi reati (così Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324 – 01); accertamento che deve avere ad oggetto la probabile utilizzabilità della res per la commissione della futura violazione della legge penale, in quanto essa, ove lasciata nella disponibilità del condannato, possa costituire per quest’ultimo un incentivo a commettere ulteriori reati (così Sez. 2, n. 838 del 03/12/2003, dep. 2004, Luyderer, Rv. 227864 – 01) o, comunque, per l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173 01).
Ciò in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale cui la misura ablativa è strumentale, i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sé lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l’attività criminosa (così Sez. 5, n. 11949 del 14/01/2010, Margiotta, Rv. 246546 – 01, che in applicazione di tali principi ha annullato l’ordinanza confermativa del provvedimento di rigetto dell’istanza di dissequestro di un’autovettura utilizzata per la realizzazione dei reati di minaccia grave e di violenza privata; in termini Sez. 4, n. 13298 del 30/01/2004, Pani, Rv. 227886 – 01).
Nel caso di specie, le due sentenze hanno riscontrato il rapporto di strumentalità tra il motociclo e il furto, nel senso che il primo era stato utilizzato, secondo la non illogica valutazione compiuta dai Giudici di merito, per la commissione del secondo.
Inoltre, la sentenza di appello, integrando la motivazione della pronuncia di primo grado, ha ritenuto che fosse possibile una nuova utilizzazione del motociclo nel caso della commissione di reati analoghi.
E, tuttavia, essa ha omesso di motivare in ordine alla futura commissione di reati da parte dell’imputato, indicando i concreti elementi a partire dai quali doveva ritenersi probabile l’eventuale recidiva e, nell’ambito di essa, l’illecito utilizzo del veicolo sequestrato da parte dello stesso imputato o di terzi soggetti; così come in relazione alla eventuale utilizzazione illecita del casco è stato omesso dalla Corte territoriale qualunque riferimento.
Ciò che, pertanto, impone di ravvisare il denunciato vizio motivazionale, atteso che la statuizione di confisca non è stata fondata su un giudizio di concreta probabilità di utilizzo criminoso formulata a partire da specifici elementi di fatto, quanto su una mera possibilità di esso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo
