La Cassazione sezione 5 con ordinanza numero 14833 depositata il 15 aprile 2025 (in allegato al post) ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: “se, per quali motivi e in quali ipotesi sia ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice del merito abbia rigettato la richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa di riferimento per l’avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen.”.
Avevamo segnalato ai lettori gli indirizzi contrastanti in materia.
Cassazione sezione 3 sentenza numero 33152/2024 che propende per l’impugnabilità dell’ordinanza di diniego: Giustizia riparativa: impugnabilità dell’ordinanza di diniego dell’invio dell’imputato ai programmi ex art. 129-bis cod. proc. pen. (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
Mentre la Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 12986/2024 ha ribadito che il diniego sulla richiesta di accesso alla giustizia riparativa non è impugnabile.
Da ultimo segnaliamo l’interessante contributo della Professoressa Valentina Bonini: A proposito dell’impugnabilità delle ordinanze in tema di giustizia riparativa: prime correzioni ottiche della Corte di cassazione (Valentina Bonini) – TERZULTIMA FERMATA
Ringraziamo Giurisprudenza Penale per la copia dell’ordinanza della Cassazione sezione 5.
