Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 12503/2025, udienza del 25 marzo 2025, ha ribadito, riguardo al sequestro preventivo, che l’emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del “fumus commissi delicti”, essendovi, in tali casi una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell’accusa (cfr., Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694 – 03; Sez. 5, n. 50521 del 20/09/2018, Rv. 275227 – 01; Sez. 2, n. 52255 del 28/10/2016, Rv. 268733 – 01; Sez. 5, n. 51147 del 02/10/2014, Rv. 261906 – 01; Sez. 5, n. 26588 del 09/04/2014, Rv. 260569 – 01).
La “ratio” della preclusione è collegata ad una valutazione del giudice sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l’accusa in giudizio: il decreto che dispone il giudizio, così come quello di giudizio immediato, in particolare, cristallizzando le imputazioni, presuppongono una valutazione giudiziale sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l’accusa in giudizio e non possono quindi essere privati della loro rilevanza per ragioni connesse al sistema impugnatorio delle misure cautelari reali.
