Segnaliamo che la prossima settimana, nella camera di consiglio del 7 aprile 2025, la Consulta tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 649 del codice penale nella parte in cui non prevede la punibilità del caso a quo di circonvenzione di incapace di un ascendente;
2) l’articolo 30-bis, comma 3, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui prevede che il reclamo avverso il provvedimento di diniego del permesso di necessità, di cui all’articolo 30 dell’ordinamento penitenziario, debba essere proposto entro ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza;
3) l’articolo 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che, quando la recidiva di cui all’articolo 99, primo comma, del codice penale, concorre con una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o con una circostanza aggravante ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla;
4) l’articolo 16, quinto comma, del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non prevede che il Magistrato di sorveglianza possa disporre, in assenza di consenso dell’interessato, l’espulsione dello straniero, identificato, detenuto, privo di titolo di regolare soggiorno, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni e che non sia condannato per alcuni delitti puntualmente indicati;
5) l’articolo 639 del codice penale nella parte in cui prevede che si applichi – anche quando il fatto non è commesso con violenza alla persona o con minaccia, né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’articolo 331 codice penale né ha ad oggetto i beni i cui agli articoli 635, comma 2, 635 bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale – una sanzione penale anziché la sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000; in subordine nella parte in cui prevede, al quinto comma, la procedibilità d’ufficio per i casi previsti dall’articolo 639, secondo comma, del codice penale, anche quando i fatti abbiano ad oggetto beni diversi da quelli di cui articolo 635, secondo comma, del codice penale – ad eccezione delle cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede e non siano commessi in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico né del delitto previsto dall’articolo 331 del codice penale e la persona offesa non sia incapace, per età o per infermità, e quindi in ipotesi in cui il danneggiamento sarebbe procedibile a querela e – quando non penalmente rilevante – sarebbe comunque sanzionato solo su iniziativa della persona offesa;
6) l’articolo 12 del decreto legislativo numero 116 del 2017 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016 n. 57) – a norma del quale «il giudice onorario di pace non può essere destinato, […] per il settore penale, a comporre i collegi […] qualora si proceda per i reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale», con conseguente incapacità del collegio formato in violazione di detto divieto e nullità insanabile degli atti formati dinnanzi ad esso –, «nella parte in cui non prevede che i verbali di prova acquisiti dinanzi al collegio c.d. misto [non] sono utilizzabili quando vi sia il consenso delle parti processuali al loro ingresso nel fascicolo del dibattimento»;
Nella camera di consiglio la Corte esaminerà anche l’ammissibilità di alcuni interventi in relazione alla questione riguardante:
7) l’articolo 1, comma 2-sexies, secondo periodo, del decreto-legge numero 130 del 2020 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), come convertito, e come successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge numero 1 del 2023 (Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori), come convertito, nella parte in cui prevedeva, nel testo vigente ratione temporis, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per un’operazione di soccorso in mare (oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000), nei casi indicati dal primo periodo della stessa disposizione (casi in cui il comandante della nave o l’armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell’immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni).
