Ordinanza di esclusione della parte civile: è sempre inoppugnabile, fatta eccezione ove abbia un contenuto abnorme, poiché non ha valenza decisoria (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 11171/2025, udienza dell’11 marzo 2025, ha chiarito che l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile mentre quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è invece impugnabile, da parte dell’imputato, unitamente all’impugnazione della sentenza (Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858 – 01; Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, Rv. 261860 – 01; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, Rv. 239188 – 01).

Infatti, in maniera coerente a tali principi, si è precisato che l’ordinanza dibattimentale di esclusione dal processo della parte civile non è impugnabile mediante ricorso per cassazione mancando la stessa di contenuto decisorio, atteso che non pregiudica l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile (Sez. 3, n. 14332 del 04/03/2010, Rv. 246609 – 01, in cui la Corte ha escluso altresì in motivazione il carattere abnorme dell’ordinanza, nella specie pronunciata per tardività della costituzione della parte; Sez. 6, n. 8942 del 17/11/2011, Rv. 249727 – 01; Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Rv. 267777 – 01).

Tanto si giustifica, dunque, in quanto tale ordinanza decide esclusivamente sull’esercizio di una facoltà processuale, che resta preclusa soltanto nell’ambito del giudizio penale (Sez. 4, n. 21898 del 21/02/2017, Rv. 270159 – 01).

Viceversa, si è ritenuta l’abnormità di detto provvedimento ove lo stesso presenti un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall’intero ordinamento processuale (Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Rv. 271155 – 01).