Frode nelle pubbliche forniture: per la configurabilità non è sufficiente il mero inadempimento contrattuale (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 13098 depositata il 3 aprile 2025 ha ricordato che, affinché si configuri il delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, poiché la norma incriminatrice richiede una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti; malafede contrattuale che rappresenta l’elemento distintivo di tale fattispecie rispetto a quella meno grave dell’inadempimento nelle pubbliche forniture, di cui all’articolo 355 Cp.

La Suprema Corte ha richiamato il precedente della medesima sezione sentenza numero 25372/2023 che ha indicato che: “ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti