Sequestro preventivo: il terzo interessato può chiedere la restituzione dei beni già nella fase di merito senza dover attendere quella esecutiva (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 7807/2025, udienza del 13 febbraio 2025, ha ribadito che, in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, dì cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame.

Provvedimento impugnato

Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Cagliari respingeva l’appello proposto dalla società “T.”, in qualità di terza interessata, contro l’ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione di due autovetture, sottoposte a sequestro preventivo nell’ambito di un’indagine a carico di CS per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

Ricorso per cassazione

 Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della società “T.”, munito di rituale procura speciale, che deduceva:

primo motivo (violazione di legge): sarebbe stato illegittimamente violato l’art. 14 della I. n. 218 del 1995; secondo tale norma, quando, per definire una controversia, è necessario applicare una normativa straniera, la stessa può essere individuata anche con il contributo delle parti interessate, mentre qualora ciò non sia possibile, deve essere applicata la legge italiana; nel caso in esame, il Tribunale avrebbe illegittimamente denegato la richiesta di accertare in capo a chi fosse la proprietà delle autovetture chieste in restituzione, ritenendo di non disporre dei poteri istruttori necessari; sarebbe stata violata anche la Convenzione europea dei diritti umani (art. 1, prot. 1 CEDU) in quanto, la società ricorrente, non coinvolta negli illeciti contestati, sarebbe stata privata delle autovetture, senza essere ammessa a dimostrare il suo diritto di proprietà, se non a conclusione del procedimento penale;

secondo motivo (violazione di legge): la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente in ordine alla richiesta di valutare le produzioni documentali allegate con l’atto di appello, che attestavano (a) che il contratto della società ricorrente con l’indagata CS sarebbe inquadrabile nello schema della “vendita con riserva di proprietà”, sicché non attribuiva all’utilizzatore nessuna facoltà di disporre del bene, (b) che erano stati erroneamente ritenuti “certificati di proprietà” le carte di circolazione, (c) che la società ricorrente, in seguito all’inadempimento della CS, aveva risolto il contratto con l’indagata, sicché aveva diritto alla restituzione dei beni;

terzo motivo (violazione di legge): il Tribunale non avrebbe offerto alcuna risposta all’eccezione relativa alla carenza di motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione; il Tribunale si sarebbe, infatti, limitato a fare riferimento alla documentazione allegata al parere del pubblico ministero, senza individuare gli specifici atti rilevanti;

quarto motivo (violazione di legge): il Tribunale, con provvedimento “abnorme”, avrebbe ritenuto che i diritti della società ricorrente avrebbero potuto essere fatti valere in fase esecutiva, contraddicendo il principio affermato dalle Sezioni unite penali, con la sentenza del 20 luglio 2017 n. 48126 (ricorrente Muscari); il Tribunale avrebbe così creato una “stasi” del procedimento, in quanto avrebbe impedito una pronuncia tempestiva, costringendo il ricorrente ad attendere la definizione del procedimento a carico dell’indagata Salemme; peraltro il Tribunale, nell’indicare nell’ “incidente di esecuzione” lo strumento adeguato per la tutela della ricorrente, non aveva trasmesso gli atti al Tribunale per decidere sull’ipotetica opposizione. Anche in questo caso sarebbe stato violato il diritto convenzionale e, segnatamente, l’art. 13 CEDU, che sancisce il diritto ad un ricorso effettivo.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è fondato e, nei limiti di cui in motivazione, deve essere accolto.

Come correttamente dedotto in via preliminare con il quarto motivo di ricorso, si è affermato in giurisprudenza che, in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, dì cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 – 01; in motivazione, la Corte ha affermato che, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al Tribunale del riesame).

Ne consegue che, nella fattispecie, il Tribunale ha illegittimamente ritenuto che la società ricorrente, terza interessata nel procedimento a carico di CS, avrebbe dovuto tutelare i suoi diritti in sede esecutiva; invero, le ragioni della società “T.” avrebbero dovuto essere valutate proprio in sede di appello, attraverso l’analisi della questione devoluta, ovvero l’accertamento del diritto di proprietà delle autovetture in sequestro: da qui la fondatezza dei primi tre collegati motivi di ricorso.

Tale questione, peraltro, avrebbe dovuto essere affrontata anche tenendo conto delle previsioni contenute nella normativa tedesca e facendo legittima applicazione delle prescrizioni dell’art. 14 della legge n. 214 del 1995 secondo cui «l’accertamento della legge straniere è compiuto d’ufficio dal giudice» e «che a tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia». Invero, l’identificazione della normativa straniera applicabile non richiede l’attivazione di poteri latu sensu “istruttori”, ma solo l’eventuale acquisizione di informazioni che l’organo giudicante è tenuto ad attivare, anche nell’ambito dell’incidente cautelare, per definire la questione devoluta, ovvero l’identificazione del soggetto titolare del diritto di proprietà, anche sulla base della normativa vigente in Germania.

Si rileva, peraltro, che, nel caso in esame, la società ricorrente aveva diligentemente prodotto documentazione utile ad identificare la normativa straniera applicabile, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Si riafferma, in materia, che nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori “nuovi”, nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’atto di appello (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 – 01).

Si rileva tuttavia che l’illegittimità denunciata – e qui riconosciuta – non trasmoda nel vizio dell'”abnormità”, restando confinato in quello della “illegittimità”: da qui l’accoglibilità solo parziale del quarto motivo di ricorso.

Sul punto, corre l’obbligo di ribadire che l'”abnormità” è, infatti, un vizio non codificato, che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto e definito per “colpire” provvedimenti endoprocedimentali per i quali non è previsto alcuno strumento di impugnazione e che, tuttavia, si presentano radicalmente viziati. La giurisprudenza ha chiarito che si considera abnorme (a) sia il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale, (b) sia quello che, pur essendo, in astratto, manifestazione di legittimo potere, si esplichi «al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite».

Le Sezioni unite, ripercorrendo il lungo percorso di approfondimento giurisprudenziale relativo all’abnormità, hanno ribadito che questa «può riguardare tanto il profilo “strutturale”, allorché, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, quanto il profilo “funzionale”, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini la «stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo» (così, Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552, § 4.2. che a sua volta richiama le altre pronunce e, segnatamente, Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 21.5094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, dep. 2001, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227355; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, in motivazione; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219587, Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221).

Assume, dunque, rilievo non solo il caso in cui il provvedimento endoprocedimentale non impugnabile “blocchi” il processo, producendo una stasi inemendabile, ma anche quello in cui il provvedimento, pur non producendo alcuna stasi, sia espressione di un potere sussistente e conferito, ma esercitato al di là di ogni ragionevole limite, configurandosi, di fatto, come “arbitrario”.

Nel dettaglio, si è affermato che l’abnormità è riconoscibile sia nel caso in cui si registra uno sviamento della funzione giurisdizionale, «che si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento», sia nel caso di atto che, per quanto normativamente disciplinato, si manifesti come «strutturalmente eccentrico», in quanto utilizzato «al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la ragion d’essere». In sintesi, il percorso ermeneutico di inquadramento dell’abnormità ha chiarito: (a) che l’abnormità “funzionale” si rileva nei casi di stasi inemendabile del procedimento, identificabili, questi ultimi, anche in quelli in cui «il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, § 4.4., che richiama le conclusioni di Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01); (b) che l’abnormità “strutturale” si rinviene nei casi di esercizio da parte del giudice «di un potere non attribuitogli dall’ordinamento (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione legale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01, § 10).

L’ordinanza impugnata, illegittima, ma non abnorme, deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5 cod. proc. pen. In sede di rinvio il Tribunale, facendosi carico della competenza allo stesso assegnata per la valutazione dei diritti vantati dai terzi interessati (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 – 01), valuterà le questioni devolute, identificando il diritto di proprietà contestato, anche facendo riferimento, se necessario, alla valutazione della legge vigente in Germania.