La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 8626 depositata il 3 marzo 2025, ha stabilito che il giudice che intenda subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale è tenuto a motivare, sommariamente, sulla possibilità per il condannato di adempiere qualora siano stati addotti da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica.
Ricordiamo che in tema di subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, secondo una prima impostazione, il giudice non è tenuto a svolgere accertamenti sulle condizioni economiche dell’imputato, in quanto la verifica dell’eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione (Sez. 4, n. 4626 del 8/11/2019, Rv. 278290 – 01; Sez. 5, n. 12614 del 9)12/2015, Rv. 266873 – 01; Sez. 2, n. 26221 del 11/6/2015, Rv. 264013-01; Sez. 6, n. 33020 del 8/5/2014, Rv. 260555 – 01).
Un secondo orientamento, invece, richiamando anche il tenore della sentenza della Corte Cost. n.49 del 20 febbraio 1975 (che ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art.165 cod. pen. poiché risponde a una apprezzabile esigenza di politica legislativa tendente a eliminare le conseguenze dannose degli illeciti penali e a garantire che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell’istituto stesso della sospensione condizionale della pena.
E ciò tenuto anche conto che l’art. 165 cod. pen. riconosce al giudice il potere di subordinare o meno all’adempimento dell’obbligo di risarcimento la sospensione della pena, a seguito della valutazione della capacità economica del condannato, potere che costituisce mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico del reo in funzione delle sue condizioni economiche), sostiene che il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo risarcitorio sia tenuto a valutare, motivando sia pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, al fine di verificare se lo stesso sia concretamente in grado di effettuare il pagamento entro il termine prefissato, atteso che la subordinazione del beneficio a una condizione inesigibile contrasta con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 5, n. 46834 del 10/10/2022, Rv. 273802 – 01; Sez. 5, n. 40041 del 18/6/2019, Rv. 277604 – 01; Sez. 6, n. 49718 del 25/07/2017, Rv. 271347 – 01; Sez. 5, n. 21557 del 2/2/2015, Rv. 263675 – 01; Sez. 2, n. 22342 del 15/2/2013, Rv. 255665 – 01).
Per una lettura completa rinviamo a : L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato preclude di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di somme alle vittime del reato (di Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
In conclusione, il giudice non può ignorare elementi presenti nel fascicolo (dichiarazioni redditi, ammissione al patrocinio a spese dello Stato, natura del reato ecc.) che fanno sorgere l’obbligo di verifica della sua capacità economica, Cassazione penale sezione 5 numero 37160/2024.
