Processo penale telematico: nuovi obblighi di deposito telematico a decorrere dall’1 aprile 2025 (Redazione)

Breve vademecum riepilogativo dei nuovi obblighi di deposito telematico nel processo penale a far data dall’1 aprile 2025.

Ricordiamo che dall’1 aprile del 2025 (non è un pesce di aprile) sarà obbligatorio il deposito tramite portale telematico degli atti, documenti, richieste e memorie relativi “al procedimento” di cui al libro VI, titoli I (giudizio abbreviato), III (giudizio direttissimo) e IV (giudizio immediato).

In questi casi, il deposito dall’1 aprile dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite portale telematico e non potrà più avvenire con “modalità non telematiche”, cioè in cartaceo, o mediante la PEC, secondo la disciplina di cui all’art. 87 bis del D. Lgs. 150 del 2022, così come è, ad oggi, espressamente previsto dal comma 9 dell’art. 1 del D.M. 206 del 2024.

Mentre, rimarrà il deposito telematico (portale) non obbligatorio e con possibilità di deposito cartaceo o a mezzo pec, fino al 31 dicembre 2026, per gli atti destinati ai seguenti uffici:

‒ Ufficio del Giudice di Pace;

‒ Corte d’Appello;

‒ Procura generale presso la Corte d’Appello;

‒ Procura presso il Tribunale per i Minorenni;

‒ Tribunale per i Minorenni;

‒ Tribunale di sorveglianza/Magistrato di sorveglianza;

‒ Corte di Cassazione;

‒ Procura Generale presso la Corte di Cassazione