Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 46027/2024, udienza del 22 ottobre 2024, ha affermato che, in tema di riesame, il difensore che intende esercitare il diritto di accedere agli esiti dell’attività captativa in vista della presentazione della richiesta di riesame, a fronte di un provvedimento cautelare particolarmente complesso, con molteplici indagati e plurimi capi di imputazione, fondato su numerose intercettazioni, ha l’onere di indicare i “files” delle captazioni di cui chiede l’autorizzazione all’ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell’organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato e l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento.
Provvedimento impugnato
NC, nella qualità di legale rappresentante e socia di minoranza della XXX SRLS, nonché indagata in relazione al reato di concorso in intestazione fittizia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Milano del 21/05/2024 che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP dello stesso tribunale in data 8/04/2024, relativo alle quote sociali della società XXX SRLS e della licenza per la rivendita di generi di monopolio.
Ricorso per cassazione
La difesa eccepisce, per ciò che qui interessa, la nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., dell’ordinanza impugnata e, conseguentemente del decreto di sequestro preventivo, per omessa autorizzazione all’ascolto e alla copia delle intercettazioni in forza delle quali è stato ritenuto il fumus commissi delicti, giusta istanza della difesa del 29/04/2024 inoltrata via pec. A nulla valeva l’argomento speso dal tribunale per rigettare l’eccezione, essendosi fatto riferimento per un verso al fatto che non sarebbe stato opposto alcun diniego e che nulla ostava all’estrazione dei files presso l’ufficio competente e, per altro, alla genericità dell’istanza della difesa priva dell’indicazione delle captazioni utili e delle specifiche esigenze difensive, nonché delle ragioni di urgenza da soddisfare con la richiesta (in particolare in vista della pendente procedura di riesame).
Decisione della Corte di cassazione
Il motivo non è fondato.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che il tribunale ha fondato il rigetto dell’eccezione di nullità facendo leva sulla natura generica dell’istanza di accesso, assumendo che la difesa non aveva indicato le esigenze difensive a carattere di urgenza da soddisfare con la richiesta, in particolare in vista della procedura di riesame, nonché a quali colloqui intercettati si riferisse l’accesso, tenuto conto della mole di materiale captativo utilizzato a supporto delle varie incolpazioni.
Inoltre, il tribunale ha sottolineato come non risultasse opposto alcun diniego dal PM procedente, il quale, in udienza, aveva precisato che i files si trovavano presso l’ufficio intercettazioni e nulla ostava all’estrazione di copia ove fossero stati indicati i riferimenti ai progressivi di interesse delle conversazioni.
Dalle allegazioni della ricorrente risulta che, a seguito della notifica del decreto di sequestro preventivo avvenuta il 18 aprile 2024, la difesa avanzò al PM procedente, contestualmente alla richiesta di riesame, istanza volta ad avere accesso ai files audio delle intercettazioni telefoniche “effettuate nel corso dell’attività di indagine e depositate con l’ordinanza cautelare e il decreto di sequestro
“, specificando che la richiesta era dovuta “per necessità difensive in relazione al sequestro preventivo in corso di esecuzione”.
Alla richiesta fece seguito in data 30 aprile 2024 mail di risposta della polizia giudiziaria dell’ufficio del PM competente, assicurandosi che l’istanza era già stata sottoposta in visione a costui, il quale al suo rientro l’avrebbe autorizzata, salvi i tempi tecnici per il rilascio dell’autorizzazione.
Nessun provvedimento del PM veniva però adottato, tanto che la difesa, nella successiva memoria depositata il 20 maggio 2024 nel procedimento di riesame, eccepiva al primo motivo la nullità del decreto di sequestro preventivo e l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sul rilievo che la difesa era stata privata della facoltà di riscontrare il contenuto delle intercettazioni riportate nel provvedimento cautelare “emergendo ictu oculi dal contenuto dell’ordinanza-decreto l’assoluta necessità di disporre del dato fonico, atteso che le intercettazioni citate in ordinanza costituiscono l’elemento principale se non l’unico che consente al PM di effettuare una ricostruzione dei fatti in termini di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del fumus commissi delicti“.
Posta l’impossibilità ontologica di equiparare l’assenza di diniego da parte del PM all’ascolto delle tracce audio ad un’autorizzazione tacita in una fase in cui l’accesso agli atti è interdetto (considerato che le registrazioni sono custodite nell’ufficio intercettazioni della Procura) e, dunque, necessitando la difesa di un’espressa autorizzazione, deve anzitutto escludersi, con ciò concordandosi con parte del rilievo difensivo, che il tempestivo assolvimento della messa a disposizione delle intercettazioni possa farsi dipendere – per come ritenuto dal tribunale – dal fatto che la richiesta contenga o meno l’esplicitazione dell’esigenza difensiva legata alla proposizione del riesame. Invero, a seguito dell’adozione della misura cautelare, anche di tipo reale, l’esigenza della difesa di avere compiuta conoscenza degli atti sui quali il provvedimento si fonda deve ritenersi in re ipsa, posto che solo l’esame del complesso delle emergenze processuali addotte a sostegno della domanda cautelare consente di compiere consapevolmente le scelte difensive e, quindi, anche di valutare se e come proporre l’istanza di riesame ovvero, in ipotesi, soprassedere riservandosi la presentazione di una successiva istanza di revoca alla luce degli esiti delle investigazioni difensive.
La tesi, propugnata dal tribunale, secondo cui la nullità si verificherebbe solo ove l’omesso rilascio di copia o la negazione della facoltà di ascolto consegua ad una richiesta in cui si è espressamente specificato che la stessa è finalizzata alla proposizione del riesame, introduce un motivo di inammissibilità non codificato e fondato su una lettura formalistica della disciplina.
Nel momento in cui l’ordinanza genetica pone a fondamento della misura cautelare determinate intercettazioni, l’interesse della difesa al loro ascolto, ove la richiesta sia tempestivamente proposta, non richiede anche la specificazione della finalità della stessa, posto che il diretto collegamento con le esigenze difensive scaturenti dalla misura è di per sé manifesto, anche se il richiedente non specifichi l’intenzione di proporre riesame.
Del resto, nulla esclude che l’indagato, una volta ascoltate le intercettazioni, potrebbe soprassedere alla proposizione del riesame, circostanza che di per sé dimostra come non si possa pretendere che la richiesta di ascolto debba necessariamente contenere l’indicazione della finalità cui la stessa mira (Sez. 6, n. 4021 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285905 – 01). Peraltro, nel caso di specie, il difensore aveva ben rappresentato che l’istanza di accesso, datata 28 aprile 2024, era dovuta a necessità difensive in relazione al sequestro preventivo in corso di esecuzione (provvedimento che risultava notificato all’indagato il precedente 18 aprile 2024).
Va, invece, ritenuta corretta la conclusione a cui è pervenuto il tribunale nella parte in cui ha fondato il diniego sulla genericità della richiesta che la difesa aveva avanzato al PM, stante l’omessa indicazione dei riferimenti ai progressivi delle conversazioni di interesse in relazione al provvedimento cautelare.
Per come evidenziato nell’ordinanza impugnata si è al cospetto di un titolo cautelare complesso di ben 188 pagine avente carattere “promiscuo”, in quanto il sequestro preventivo accede anche all’applicazione di misure cautelari personali.
Molteplici sono gli indagati (12 quelli nei cui confronti è stata chiesta la misura cautelare, tra i quali non rientra la ricorrente, oltre altri quali concorrenti nelle varie ipotesi di intestazione fittizia) ed i capi di imputazione elevati (ben 16) rispetto a quello (capo 8) che riguarda la vicenda connessa con la posizione della ricorrente nella sua qualità di terza e coindagata del delitto di intestazione fittizia.
Il petitum reale, poi, non solo attiene alle quote sociali e alla licenza tabacchi di cui è titolare la XXX SRLS, ma riguarda anche somme di denaro e altri mobili e partecipazioni societarie.
Infine, quanto alle intercettazioni telefoniche, dà atto il tribunale che le operazioni di captazione effettuate risultano numerosissime, essendosi protratte per anni e riguardano diversi soggetti.
Dinanzi a tale mole di materiale captativo utilizzato a supporto delle varie incolpazioni, la richiesta della difesa, riferita genericamente ai files audio relativi al sequestro preventivo in corso di esecuzione, si presta ai rilievi formulati nell’ordinanza impugnata, in quanto non consente al PM – nell’esercizio del compito di preventiva verifica della legittimità della richiesta di autorizzazione – di individuare e selezionare tempestivamente le conversazioni di interesse difensivo.
La Suprema Corte, in più occasioni, ha avuto modo di affermare – con orientamento condivisibile nella parte di seguito specificata e che si attaglia al caso di specie – che, in tema di diritto della difesa all’accesso e all’acquisizione degli esiti captativi nel giudizio di riesame, la richiesta oltre ad essere tempestiva, ovvero in tempo utile per consentire al PM di provvedere, deve risultare anche specifica, ossia contenere la precisa indicazione dei “files” delle captazioni di cui chiede l’autorizzazione all’ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di tale specificazione, l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti e il ritardo del PM non determina alcuna nullità del procedimento (Sez. 2, n. 5446 del 9/11/2023, dep. 2024; Sez. 3, n. 37136 del 10/06/2021, Rv. 282370 – 01).
Note di commento
La decisione qui annotata concorre, assieme a molte altre della stessa risma, ad annientare il tanto sbandierato principio della parità delle armi tra accusa e difesa.
Legittima, infatti, un assetto nel quale l’esigenza del PM (peraltro rimasto inerte e silente) di potere esercitare la “preventiva verifica della legittimità della richiesta di autorizzazione” sopravanza ed annienta l’esigenza della difesa di disporre delle captazioni utili al suo ministero.
Impone alla stessa difesa un onere specificativo pressoché inesigibile a fronte della cospicua dimensione del materiale conoscitivo, frutto di anni di indagini e di numerosissime captazioni, e del termine draconiano che caratterizza il procedimento di riesame.
È intrinsecamente contraddittoria allorché da un lato stigmatizza la pretesa del tribunale del riesame di addossare alla difesa l’onere di esplicitare l’esigenza difensiva legata alla proposizione del riesame, riconoscendo per ciò stesso il suo interesse oppositivo e, dall’altro, le impone di spiegare al buio quali captazioni possono esserle d’aiuto, peraltro omettendo di spiegare perché mai una “istanza volta ad avere accesso ai files audio delle intercettazioni telefoniche “effettuate nel corso dell’attività di indagine e depositate con l’ordinanza cautelare e il decreto di sequestro” non fosse sufficientemente determinata.
Viene in mente, riguardo alla visione di cui è espressione la decisione annotata in questo post, il principio affermato dalla Corte europea dei diritti umani nel caso Rodrigues Da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, n. 50435/99, 31 gennaio 2006, punto 44, secondo il quale l’accesso alla giustizia può essere pregiudicato anche da interpretazioni troppo restrittive di norme procedurali che ricorrono quando il giudice non cerca un equilibrio adeguato tra dati di fatto e diritti fondamentali dei ricorrenti e non si serve delle “prassi autoriflessive” che potrebbero aiutare i tribunali ad evitare pratiche che neghino quei diritti.
Prassi autoriflessive che, nel caso di specie, sembrano fare decisamente difetto.
