Mancata conoscenza del processo svolto in assenza: solo se incolpevole giustifica la rescissione del giudicato (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 3706/2025, udienza del 16 gennaio 2025, ha chiarito che, in tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia “incolpevole”, dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’indagato o l’imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024; Sez. 2, n. 39587 del 9/10/2024).

Pertanto, anche laddove si ritenga, come sostenuto dalla difesa del ricorrente, che la successiva vocatio in ius davanti al Tribunale sia stata erroneamente notificata all’imputato presso un domicilio errato, dovendosi ritenere a detti fini non valida l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia che era stata effettuata in relazione al diverso reato di cui all’art. 650 cod. pen. (verbale di elezione di domicilio che, per come evidenziato in premessa, è comunque confluito nell’ambito dell’unitario procedimento che lo ha visto anche imputato per ricettazione, falso e violazioni al C.d.S.), resta il dato, assai significativo, che l’imputato in udienza preliminare fu assistito dal difensore di fiducia che aveva ritualmente nominato per tutte le ipotesi di reato per cui fu esercitata l’azione penale (e svolta l’udienza preliminare).

La circostanza, infatti, che il legale abbia rinunziato al mandato dopo l’udienza preliminare non vale di per sé ad escludere che sino a quel momento vi fosse stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale (certamente domiciliatario in relazione ad un’ipotesi di reato) e l’imputato, soprattutto se si considera che l’imputato, per come precisato dall’ordinanza impugnata, era libero.

Correttamente la Corte di merito ha ritenuto ininfluente il fatto che il difensore aveva poi dismesso il mandato, in quanto costituisce onere dell’imputato, dopo avere nominato un difensore di fiducia, di attivarsi autonomamente con lo stesso con i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento.

Le censure difensive, pertanto, non cogliono nel segno poiché si incentrano sul rilievo che l’imputato non ebbe conoscenza del processo dibattimentale celebrato in sua assenza posto che le notificazioni sarebbero state effettuate in un domicilio errato, ma non tiene conto che, per assumere rilevanza ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., la mancata conoscenza del processo svoltosi in absentia non deve essere “colpevole”.

Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di rescissione giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta dopo che, nella fase dell’indagini preliminari, l’indagato abbia eletto a domicilio presso il difensore d’ufficio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023; Sez. 2, n. 14787 del 25/10/2017).

In altri termini, sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen., quando la persona sottoposta all’indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento. La stessa sentenza delle Sezioni unite Lovric (sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021) ha affermato che l’ignoranza del procedimento da parte del condannato in assenza non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione dalle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere.

Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, vi sia stata assenza di colpa in ordine alla mancata conoscenza della vicenda processuale, ma, per contro, risulta che al momento in cui il difensore dimise il mandato fiduciario egli era libero e, dunque, non si è attivato autonomamente per mantenere contatti periodici essenziali con il difensore di fiducia per essere informato dello sviluppo del procedimento. Può perciò ragionevolmente concludersi che l’imputato si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del procedimento, dimostrando così di non volervi partecipare.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.