La cassazione cosa dice in proposito del potere di “cestinazione” del pubblico ministero?
Ci siamo presi la briga di ricercare su Cassazione-Web, il portale della giurisprudenza della Suprema Corte degli ultimi cinque anni, la locuzione “pseudo notizia di reato” e abbiamo trovato due pronunce.
In questi giorni la locuzione “pseudo notizia di reato” è divenuta un cult per avvocati, giornalisti e magistrati.
C’è chi conta le parole e le righe della denuncia presentata dall’avvocato Li Gotti, e misurate le stesse conclude andava cestinata … per la serie un tanto al chilo.
C’è chi afferma in maniera categorica (perché evidentemente possessore del Verbo) che la denuncia non conteneva nessuna notizia di reato e andava cestinata … per la serie “o so io o so”.
Noi lasciamo volentieri il campo a cotanta sicurezza e abbiamo provato a dire la nostra, senza alcuna convinzione di avere la verità, nello scritto: Reati ministeriali e compiti del PM nella qualificazione della notitia criminis: atti dovuti o voluti? (Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA
Dove si richiama il quadro normativo e le disposizioni pertinenti per i (presunti) reati (forse) commessi da il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica.
Le parentesi per allontanare il mantra dei rossi in agguato.
Ritornando alla cornice per i reati ministeriali, vi è anzitutto l’art. 96 Cost, come riformato dall’art. 1 della Legge costituzionale, 16 gennaio 1989, n. 1, a norma del quale “Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale”.
C’è poi l’appena citata Legge costituzionale n. 1/1989, intitolata “Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione”.
E c’è infine la Legge 5 giugno 1989, n. 219, intitolata “Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione”.
Fatta la premessa, torniamo ai reati commessi dai comuni mortali, ci siamo presi la briga di ricercare su Cassazione web il portale della giurisprudenza degli ultimi cinque anni la locuzione “pseudo notizia di reato” e abbiamo trovato due pronunce della cassazione.
La prima della cassazione sezione 1 sentenza numero 47748/2022 ricorda che le Sezioni Unite hanno già statuito che, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. (c.d. “mod. 21”) ha come esito necessitato l’inizio dell’azione penale o la richiesta di archiviazione, l’iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (cd. “mod. 45”) può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero in relazione a quei fatti che fin dall’inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis, qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato.
In questo secondo caso, l’eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell’obbligo di reiscrizione degli atti nel registro “mod. 21”, in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell’azione penale indipendentemente dal dato formale dell’iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione, né sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro (Sez. U, n. 34 del 22/11/2000, dep. 2001, Pm in proc. Ignoti, Rv. 217473).
L’abnormità del provvedimento di non luogo a provvedere è stata affermata anche con riferimento all’iscrizione del fascicolo nel registro degli atti non costituenti reato, come è avvenuto nel caso di specie.
Si è infatti affermato che è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al Pubblico ministero – sul rilievo che, trattandosi di atti iscritti nel registro non costituente notizie di reato (cosiddetto mod. 45), spetta al Pubblico ministero provvedere direttamente alla trasmissione degli stessi in archivio – in quanto non vi è alcuna norma che escluda che un atto iscritto nel suddetto registro possa essere riesaminato al fine di accertare la sussistenza di una notizia di reato ed, in tal caso, il giudice deve provvedere ai sensi degli artt. 409 o 411 cod. proc. pen., e cioè: emettere decreto dì archiviazione, ovvero disporre l’udienza camerale ed eventualmente formulare l’imputazione coatta (Sez. 1, n. 30055 del 29/09/2020, PmT c/Ignotì, Rv. 279735; Sez. 5, n. 12601 del 02/03/2006, Pm in proc. Ignoti, Rv. 234542).
Nella seconda sentenza della cassazione sezione 5 numero 39738/2024 si esaminava il caso di una denuncia-querela, pervenuta, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, ove il pubblico ministero, non ravvisando nei fatti esposti la notizia di alcun reato, disponeva l’iscrizione dell’atto nell’apposito registro previsto dal d.nn. 30 settembre 1989 (mod. 45) e, per l’appunto, ne ordinava la cestinazione con il decreto impugnato, senza aver provveduto a svolgere alcun atto di indagine.
La ricorrente eccepisce anzitutto che il pubblico ministero avrebbe agito in eccesso di potere, non rientrando tra le sue prerogative quella di disporre autonomamente l’archiviazione nemmeno degli atti eventualmente ritenuti non contenere una notizia di reato, dovendo lo stesso necessariamente rivolgersi al giudice delle indagini preliminari qualora intenda rinunziare all’esercizio dell’azione penale.
Tale esegesi, sebbene abbia trovato in passato accoglimento in un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi manifestamente infondata, essendo stata smentita da molto tempo da plurimi interventi delle Sezioni Unite.
In tal senso il Supremo Collegio, infatti, ha avuto modo di puntualizzare, al riguardo, che, in tema di azione penale, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. (mod. 21) ha come esito necessitato l’inizio della azione penale o la richiesta di archiviazione, l’iscrizione degli atti nel registro non contenente notizie di reato può sfociare, o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del pubblico ministero in relazione a quei fatti che, fin dall’inizio, appaiono come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis, qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato.
In questo secondo caso hanno puntualizzato le Sezioni Unite l’eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata al previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell’obbligo di reiscrizione degli atti nel registro “mod. 21”, in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti, spetta al titolare della azione penale indipendentemente dal dato formale dell’iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione, né sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro (Sez. U, n. 34 del 22/11/2000, dep. 2001, ignoti, Rv. 217473; nello stesso senso Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376, in motivazione).
È dunque oramai assodato per la giurisprudenza della cassazione che il pubblico ministero può cestinare autonomamente le cosiddette pseudo-notizie di reato di cui abbia disposto previamente l’iscrizione a mod. 45 nell’esercizio del potere-dovere attribuitogli dall’art. 109 disp. att. c.p.p. di vagliare l’effettivo contenuto degli atti d’impulso procedimentale ricevuti, ferma restando la sua facoltà di sottoporre l’atto al vaglio del giudice delle indagini preliminari con richiesta ordinaria di archiviazione, adempimento a cui quest’ultimo non può sottrarsi (Sez. U, n. 34 del 22/11/2000, cit. e da ult. Sez. 1, n. 30055 del 29/09/2020, ignoti, Rv. 279735).
La giurisprudenza più recente ha al più configurato l’obbligo del pubblico ministero di sottoporre al vaglio giurisdizionale la decisione di archiviare la pseudo-notizia di reato soltanto nel caso in cui vi sia stata una espressa richiesta del denunciante in tal senso e comunque – contrariamente a quanto accaduto nel caso di specie – all’iscrizione nel mod. 45 sia seguito il compimento di atti di indagine preliminare (Sez. 2, n. 29010 del 24/09/2020, D., Rv. 279810; Sez. 3, n. 55511 del 21/11/2018, De Colombi, Rv. 274675).
Peraltro sempre le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che il provvedimento del pubblico ministero di trasmissione diretta all’archivio della pseudo-notizia di reato, in quanto atto di parte, non ha natura giurisdizionale e, come tale, non è qualificabile come abnorme (caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione), né è impugnabile, anche qualora illegittimamente adottato in conseguenza di una errata iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598).
La stessa sentenza Chirico ha avuto infine modo di precisare come il rischio di abusi ed errori nella gestione da parte del pubblico ministero delle pseudo-notizie di reato trovi il suo naturale rimedio nell’esercizio da parte del Procuratore Generale del proprio potere di avocazione di cui all’art. 412 c.p.p.
In conclusione, il pubblico ministero può cestinare autonomamente le cosiddette pseudo-notizie di reato di cui abbia disposto previamente l’iscrizione a mod. 45 nell’esercizio del potere-dovere attribuitogli dall’art. 109 disp. att. c.p.p. di vagliare l’effettivo contenuto degli atti d’impulso procedimentale ricevuti, ferma restando la sua facoltà di sottoporre l’atto al vaglio del giudice delle indagini preliminari con richiesta ordinaria di archiviazione, adempimento a cui quest’ultimo non può sottrarsi.
Ricordiamoci che è la procedura ordinaria mentre per i reati ministeriali c’è l’art. 96 Cost, come riformato dall’art. 1 della Legge costituzionale, 16 gennaio 1989, n. 1, e la Legge 5 giugno 1989, n. 219, intitolata “Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione”.
