Risarcimento del danno morale in sede penale: criteri di liquidazione (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 44477/2024 ha ricordato che in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l’obbligo motivazionale mediante l’indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell’ammontare del risarcimento.

La Suprema Corte ha sottolineato che in merito alla liquidazione del danno in favore della parte civile, il giudice di merito ha liquidato il solo danno morale in via equitativa, conformandosi alla giurisprudenza, secondo cui “In tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l’obbligo motivazionale mediante l’indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia 4 necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l’ammontare del risarcimento” (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, Rv. 27422).

Nel presente caso (reato 660 c.p.) il danno conseguente alla indebita invasione della propria sfera di libertà è notorio e insito nella struttura stessa del reato, per cui la sua sussistenza deve ritenersi sufficientemente provata dalla descrizione della condotta molesta.

Deve altresì ricordarsi che “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria” (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280495).

La sentenza, attraverso la ricostruzione della condotta molesta e la valutazione della sua natura petulante, motiva sufficientemente la sussistenza di un danno non patrimoniale, e la modesta entità della somma liquidata in via equitativa rende non necessaria una sua specifica giustificazione.